Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
 
DELIBERAZIONE
 
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA RICHIESTA DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER UN IMPORTO DI € 459.348,67 PER RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DI CUI ALL’ART.4 COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15.06.2015
N. Proposta DC/PRO/2025/101
N. Repertorio DC/2025/95
PG.N. 740228/2025
In pubblicazione dal 15/10/2025 al 29/10/2025
 


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;
-Il D.Lgs 267/2000 all’ art.194, comma 1, lett e), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- Il regolamento di contabilità vigente all’art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento.


Premesso altresì che
-l'articolo 1, comma 527, della Legge 228/2012 ha introdotto una "mini-sanatoria" per i ruoli esecutivi formati fino al 31 dicembre 1999. Tale norma prevede l'annullamento automatico dei crediti fino a 2.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) e stabilisce che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarebbero state definite le modalità di rimborso delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione;
-per i crediti di importo superiore a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l'articolo 1, comma 528, della medesima Legge 228/2012 dispone che l'agente della riscossione provveda a darne notizia all'ente creditore, con le modalità definite dal decreto ministeriale di cui al comma 527;
-in attuazione di tali disposizioni, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015 ha previsto le modalità di trasmissione degli elenchi delle quote annullate o discaricate. L'articolo 1 del decreto si riferisce ai crediti fino a 2.000 euro, mentre l'articolo 2 riguarda i crediti superiori a 2.000 euro che non risultano oggetto di procedure esecutive avviate o di contenziosi pendenti.
-per entrambi i casi, il decreto prevedeva il discarico delle quote con cancellazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.

Ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto, le spese per le procedure esecutive sono rimborsate in venti rate annuali, senza interessi, per i ruoli non erariali. A tal fine, gli agenti della riscossione dovevano presentare apposita istanza ai singoli enti creditori entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti dai bilanci certificati al 31 dicembre 2014.

A partire dalla fine del mese di settembre 2015, il dettaglio delle posizioni coinvolte è stato reso disponibile sul portale dell'agente della riscossione, con un termine di sei mesi dalla ricezione dell'elenco per consentire all'ente di rilevare l'erroneo inserimento delle quote.

Tuttavia, le informazioni fornite non riportavano le spese di procedura, ma unicamente gli estremi identificativi del carico, non consentendo all’Ente un controllo sulla correttezza degli importi richiesti a rimborso ma solo dell'ammontare dei ruoli annullati..

Considerato che
-fino al 31.12.2011 questa Amministrazione ha incaricato gli agenti per la riscossione tra i quali Equitalia S.P.A. e Equitalia Servizi riscossioni S.p.A. per il recupero dei ruoli coattivi;
-l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (CF.-P.IVA. 13756881002) , subentrata dal 1° luglio 2017 alle società del Gruppo Equitalia, in base al citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015 e con riferimento ad una comunicazione inviata da Equitalia Centro nel settembre 2015, con pec del 09.05.2025 (Pg. 345736/2025) e del 19.06.2025 (Pg. 468340/2025) ha richiesto il pagamento di € 459.348,67 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive sui ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, avente ad oggetto “ Art. 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015. Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto”.

Inoltre nella medesima nota del 09.05.2025 è inserito il seguente avvertimento “Nella denegata ipotesi di mancato pagamento del dovuto da parte di codesto Ente, sarà dato corso ad ogni più opportuna azione nelle competenti sedi per il recupero dell’importo di spettanza della scrivente Agenzia, con correlato aggravio di oneri e spese a Vostro carico. La presente è da intendersi anche come formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 cod. civ. e di interruzione dei termini di prescrizione ex art. 2943 c.c. “

Rilevato che l'ufficio ha richiesto chiarimenti sull'ammontare delle spese chieste a rimborso e ulteriore documentazione, ma l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato la validità della richiesta, specificando che nessun altro adempimento fosse stabilito a carico dell’Agente della Riscossione.

Atteso che
- il dettaglio delle posizioni con apposito elenco è stato reso disponibile dalla fine del mese di settembre 2015 e il Comune poteva rilevare esclusivamente l’erroneo inserimento delle quote entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dell’elenco;

-dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell’area riservata dell’agente della riscossione risulta che:

  • l’ammontare dei crediti fino a 2.000,00 € annullati automaticamente ammontano ad € 18.068.109,28;
  • l’ammontare dei crediti superiori a 2.000,00 € per i quali non risultano procedure esecutive avviate o contenziosi pendenti è pari ad € 1.415.538,68

Valutato altresì che
- lo stesso decreto ministeriale del 2015 non prevedeva alcuna forma di controllo sulle attività per il rimborso delle spese di procedura;
- l’importo di € 459.348,67, richiesto da ultimo nel 2025 con nota che interrompe il termine di prescrizione decennale, risulta per i motivi suddetti definito, non impugnabile, né contestabile.

Considerato che è necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla richiesta di cui sopra, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’ente derivanti dal mancato pagamento.

Dato atto che la Giunta con delibera DG/PRO/2025/257 I.E. ha provveduto a dare copertura sul capitolo U07940-000 del Peg 2025-2028 “SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” per la somma complessiva di € 459.348,67

Ravvisato che occorre dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità, stante l'urgenza di garantire la necessaria copertura finanziaria entro l'esercizio in corso e per consentirne il pagamento nei termini previsti dal dettato normativo;

Visto il parere reso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell’art 25 del regolamento di contabilità

Visti:
- l'art. 194 comma 1 lettera e) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;



Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal DL 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;



Su proposta dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio

Sentita la commissione consiliare competente

DELIBERA



1. DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per € 459.348,67;


2. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo U07940-000 del Peg 2025-2028 “SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;

3. DI DEMANDARE alla Dirigente dell'U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio, a provvedere ad adottare successivamente gli atti conseguenti per garantire i necessari e adempimenti contabili per provvedere alla restituzione delle somme.


Infine, con votazione separata

DELIBERA



DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267


La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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delibera di consiglio.pdf
n 66 debito fuori bilancio_provvedimenti giudiziali-signed-signed.pdf
frontespizio.pdf



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