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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
DELIBERAZIONE
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APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II”: PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2025
N. Proposta DC/PRO/2025/58
N. Repertorio DC/2025/59
PG.N. 454885/2025
In pubblicazione dal 19/06/2025 al 03/07/2025
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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :IL CONSIGLIO Richiamato:
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione consiliare P.g. n.80301/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2024/112 PG. n. 900734/2024 Repertorio n. DC/2024/104.
Premesso:
- che con il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, sono stati individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative dell'agevolazione tariffaria in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, introdotta dall’articolo 57-bis del DL 124/2019. Tale agevolazione si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative stabilite dall'Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il disagio economico è individuato con riferimento all’Isee, il quale deve essere di importo non superiore a € 9.530 ovvero a € 20.000, nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli. Il costo delle riduzioni verrà tuttavia rimborsato al Comune addebitandone l’onere a tutti gli utenti, domestici e non domestici, della Tari, mediante l’istituzione da parte dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) di una nuova componente perequativa;
- che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025, ha avviato il procedimento che dovrà portare, entro il 31/12/2025, alla definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale agli aventi diritto e ha disposto con effetto immediato l’istituzione di un’apposita componente perequativa, la UR3 nella misura di 6 euro, da imputare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Tale quota potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con la copertura delle agevolazioni ai soggetti beneficiari.
Considerato:
- che con deliberazione n.176/2025/R/rif del 15 aprile 2025 "Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deliberato di confermare le disposizioni urgenti di cui alla deliberazione dell’Autorità 133/2025/R/rif per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti”, con particolare riferimento alle modifiche relative ai meccanismi di perequazione di cui all’articolo 2 e al comma 3.1 della medesima delibera.
Valutato:
- che, a seguito dell'istituzione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) della nuova componente perequativa destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari del “Bonus sociale rifiuti”, si rende necessario deliberare una proroga della scadenza del termine per il versamento annuale del tributo di cui all'art. 22 del vigente regolamento al fine di adeguare i sistemi informatici all'applicazione della componente perequativa e garantire il recapito del prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta in tempi utili.
Ritenuto:
- di rinviare la scadenza per il pagamento della prima rata della Tari (o per il pagamento in un'unica soluzione) dal 30 giugno al 30 settembre;
- di mantenere invariata la scadenza del 2 dicembre per il pagamento della seconda rata.
Essendo necessario tradurre la sopra citata proroga del termine per il versamento annuale della TARI in un nuovo apposito comma (2 septies) da inserire nell'art. 22 del vigente regolamento e di darne, altresì, atto nei successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 22.
Ravvisata la necessità di correggere un refuso nel comma 3 dell'art. 22 e di confermare, sempre nel medesimo comma 3, la possibilità di trasmettere il prospetto riassuntivo alla casella di posta certificata delle persone fisiche che hanno indicato una PEC come proprio domicilio digitale nell'Indice nazionale dei domicili digitali (Inad).
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Visti:
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021, così come modificato dall’art. 43, comma 11, del D.L. 50/2022, che così dispone: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile ”;
Dato atto:
- che l' art. 10 ter del Decreto-legge n. 25/2025 convertito con modificazioni dalla Legge 09 maggio 2025, n. 69 (in SO n. 16, relativo alla GU 13/05/2025, n.109) dispone: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale".
Visti:
•l'art.1 comma 660 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
•l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
Preso atto:
- che il contenuto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente ;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Preso atto infine ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.
Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 non si richiede il parere della Responsabile dei Servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.
Sentite le Commissioni consiliari competenti. DELIBERA 1. DI MODIFICARE, integrandolo, l'art. 22 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione consiliare P.g. n.80301/2014 e ss.mm.ii., inserendo il comma 2 septies:
- art. 22 comma 2 septies: "In deroga al comma precedente, per l'anno 2025 le scadenze di versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 settembre e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre."2. DI MODIFICARE, integrandoli, i commi 3 e 4 dell'art. 22 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione consiliare P.g. n.80301/2014 e ss.mm.ii., richiamando in entrambi i commi il comma 2 septies, correggendo un errore materiale nel comma 3 e confermando, sempre nel medesimo comma 3, la possibilità di trasmettere il prospetto riassuntivo alla casella di posta certificata delle persone fisiche che hanno indicato una PEC come proprio domicilio digitale nell'Indice nazionale dei domicili digitali (Inad):
- art. 22 comma 3: "Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater, comma 2 quinquies, comma 2 sexies, comma 2 septies e della rata unica di cui al comma 3 quater – apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, comprese le dichiarazioni tardive di cui all’art. 34 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 285815/2024 allegando il modulo di versamento.
Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta viene trasmesso all’indirizzo pec estratto dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per le persone fisiche, il prospetto riassuntivo della tassa è disponibile anche nell’area personale presente sul portale del Comune. Alle persone fisiche che hanno indicato una PEC come proprio domicilio digitale nell'Indice nazionale dei domicili digitali (Inad) il prospetto riassuntivo viene trasmesso alla propria casella di posta certificata."
- art. 22 comma 4 primo periodo "Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti commi 2 , 2bis , 2ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 3bis, 3ter, 3 quater, 3 quinquies per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione".
3. DI DARE ATTO che le modifiche sopra richiamate sono evidenziate nell'allegato A, in atti;
4. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche sopra richiamate è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
5. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2025.Infine, con votazione separataDELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
delibera di consiglio.pdf n 38 regolamentoTARI_25-signed-1-signed.pdf frontespizio.pdf
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