Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
 
DELIBERAZIONE
 
n.313/2024 del 20/12/2024
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025
N. Proposta DC/PRO/2024/105
N. Repertorio DC/2024/101
PG.N. 900730/2024
In pubblicazione dal 23/12/2024 al 06/01/2025
 


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO
Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamati i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6) una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, così come previsto dall’art. 3 del Regolamento per la disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 1, commi 738 e ss., della Legge 160/2019 (PG n. 246808/2000).

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

Rammentato che il medesimo comma 744 attribuisce ai Comuni il gettito relativo all’attività di contrasto all’evasione attinente alla quota dei fabbricati del gruppo “D”, di competenza dello Stato, sia con riferimento alle somme a titolo di imposta, quanto a quelle a titolo di interessi e sanzioni.

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, così come meglio disciplinato all’art. 4 del Regolamento per la disciplina dell’Imu (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 1 commi 738 ess della legge 160/2019 (PG n.246808/2020);

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l’art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Richiamata la disposizione dell’art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l’applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

-il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.


Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Esaminato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all’art. 3 comma 2 del D.M. 7 luglio 2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle di cui all’art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l’applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell’art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell’art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il “prospetto delle aliquote”, elaborato attraverso l’applicazione informatica di cui all’art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019.

Considerato che l’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legge 29 settembre 2023 n. 132, convertito nella legge 27 novembre 2023 n. 170, in considerazione delle criticità incontrate dai Comuni nella fase di sperimentazione dell’elaborazione del prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019 e dell’esigenza di tenere conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal predetto prospetto, ha disposto che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’elaborazione del suddetto prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze decorre dall’anno di imposta 2025.
Considerato che con il decreto ministeriale del 6 settembre 2024 il Ministero dell’economia e delle finanze ha integrato il decreto ministeriale del 7 luglio 2023 approvando un nuovo allegato A, che modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal suddetto decreto 7 luglio 2023.

Considerato che il decreto ministeriale del 6 settembre 2024, al comma 2, prevede che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU, tramite l’elaborazione del prospetto utilizzando l’applicazione informatica, decorre dall’anno di imposta 2025.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel “prospetto delle aliquote”, elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che l’art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l’anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente

Evidenziato tuttavia che in base alla previsione dell’art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: “in deroga all'articolo 1,comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”, come confermato dall’art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che “le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente”.

Richiamato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imu (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 1 commi 738 ess della legge 160/2019 (PG n.246808/2020) in corso di modifica con delibera DC/PRO/2024/106.

Visti:
- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visti l’articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.

Preso atto:
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2025 riportate nel “prospetto delle aliquote”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”.

2.DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell’economia e delle Finanze il “prospetto delle aliquote”, mediante l’apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

3. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2025.



La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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