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Comune di Bologna
Transizione Ecologica e Ufficio Clima
DELIBERAZIONE
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APPLICAZIONE DEL 4° COMMA DELL'ART. 12 DELLA L. 23.12.1999 N. 488. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO AREE NON METANIZZATE.
N. Proposta DC/PRO/2025/120
N. Repertorio DC/2025/108
PG.N. 872340/2025
In pubblicazione dal 26/11/2025 al 10/12/2025
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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazioneIL CONSIGLIO
Premesso che:
- la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, all'articolo 8, comma 10, lett. c), così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedeva il riconoscimento di un beneficio fiscale sulle accise derivanti dall'utilizzo dei prodotti petroliferi per uso riscaldamento per i comuni non metanizzati ricadenti in diversi casi, tra cui quelli appartenenti alla zona climatica E, come individuata all’art. 2, comma 1, del DPR 26/08/1993 n. 412;
- tale beneficio era applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell'art. 4, del D.L. n. 268/2000 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354) come "… porzioni edificate … ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- con l'articolo 13, comma 2 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";
- con l'art. 2 comma 13 della Legge 203 del 22 dicembre 2008 è stata estesa la valenza di tale beneficio fiscale, previsione che però non è stata riproposta nella legge finanziaria per il 2010;
Rilevato che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dal richiamato art. 13, comma 2, L.448/2001;
Premesso, inoltre, che tutto il territorio del Comune di Bologna rientra all'interno della zona climatica E, come individuato in base all'Allegato A del DPR 412/1993;
Atteso che:
- l'Agenzia delle Dogane, con proprie comunicazioni n. 178604 del 31/12/2009, n. 5961 del 15/1/2010, n. 41017 del 12/4/2010, n. 32251 del 18/3/2011, n. 141035 del 18/12/2015 e n. 33442 del 10/06/2019 ha provveduto a chiarire ulteriormente i dettagli relativi all'esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lett. c) della sopracitata L. 448/1998 e s.m.i.;
- in particolare, con la comunicazione n. 41017 del 12/4/2010, è stato precisato che "... il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR n. 412/1993, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
Visto il D.M. 20/12/2012 - Revisione del decreto 9 marzo 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni - Agevolazioni «zone montane»;
Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2025/816 del 14/04/2025 che, in continuità con le precedenti direttive, autorizza l'Italia ad applicare l'agevolazione indicata fino al 31 dicembre 2028, fatto salvo quanto indicato all’art. 3 della Decisione (UE) richiamata;
Tenuto conto, per quanto sopra, che:
- tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, con apposito provvedimento, la parte "non metanizzata";
- pertanto, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dalla normativa in discorso a tutto il territorio comunale che si trovi al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, le "porzioni edificate" non metanizzate in detto territorio sono individuate da apposita deliberazione consiliare;
Inteso, pertanto, adeguare l'indicazione delle aree non metanizzate, che include quelle intersecate dalla linea di confine del centro abitato, escludendo le utenze interamente collocate all'interno del centro abitato nel quale ha peraltro sede la casa comunale;
Considerato, inoltre, che i limiti del centro abitato e la relativa cartografia sono stati definiti dal Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato con deliberazione DC/PRO/2021/95, PG 342648/2021, in seguito aggiornati con delibera DG/PRO/2023/283, PG 717316/2023 e con deliberazione DC/PRO/2024/99, PG 803390/2024 (Approvazione della variante al PUG) e che sulla base del Regolamento Toponomastico del Comune di Bologna, nel caso di un civico seguito da una lettera si deve fare riferimento al civico stesso; pertanto, si è reso necessario richiedere ad Hera S.p.A., per tramite della società che gestisce la rete ed il servizio di distribuzione del gas (INRETE Distribuzione Energia S.p.a.), un aggiornamento dell'elenco delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano, per la definizione delle aree non metanizzate all'esterno del centro abitato, come richiesto dalla normativa attualmente vigente;
Considerato che, in relazione a quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle aree non metanizzate approvato con deliberazione OdG 185/2014, PG 57125/2014, integrata con i seguenti provvedimenti: OdG 167/2017, PG 96655/2017; DC/PRO/2018/27, Repertorio DC/2018/14, PG 455684/2018; DC/PRO/2020/105, Repertorio DC/2020/103, PG 408500/2020; DC/PRO/2021/129, Repertorio DC/2021/116, PG 573026/2021, DC/PRO/2022/80, Repertorio DC/2022/79, PG 679762/2022 e DC/PRO/2023/65, Repertorio DC/2023/79, PG 836742/2023 al fine di tenere conto delle variazioni intervenute nei numeri civici censiti dal Comune ricadenti nelle aree sopra descritte;
Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto elenco, come da allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, consentendo l'accesso alla riduzione prevista per l'utilizzo del gasolio e del GPL da riscaldamento nelle aree di cui trattasi;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima;
Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Su proposta del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;
Sentite le Commissioni Consiliari competenti;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'aggiornamento dell'elenco delle “zone non metanizzate del territorio comunale” ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, come da allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che tutte le aree inserite nel contesto fortemente urbanizzato ricomprese e racchiuse da tratti della rete di distribuzione sono da intendersi metanizzate.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
delibera di consiglio.pdf elenco definitivo ANM_Aggiornamento anno 2025.pdf frontespizio.pdf
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