Comune di Bologna
Avvocatura
 
DELIBERAZIONE
 
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER VARIE SENTENZE SFAVOREVOLI
N. Proposta DC/PRO/2026/37
N. Repertorio DC/2026/40
PG.N. 414077/2026
In pubblicazione dal 14/05/2026 al 28/05/2026
 



La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione


IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

Atteso che:

1) con sentenza num.316/2026 del 31/03/2026, il Comune di Bologna veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio dal Tribunale di Bologna sezione lavoro, Rgn L 1958/2025 a favore della proponente A.E. per la somma di euro 350,00 per compensi, oltre spese generali,accessori di legge ed esborsi per euro 21,50; per la somma complessiva di euro 532,19 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% di euro 80,50 con distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli;


2) con sentenza num.291/2026 del 01/04/2026, il Comune di Bologna veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio al Tribunale Ordinario sezione Lavoro Rgn L.1967/2025 a favore della ricorrente C.B. per la somma complessiva di euro 800,45 comprensiva di compensi, spese generali al 15%, oneri di legge e spese vive per euro 49,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% di euro 118,45 con distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli;

3)con sentenza num.175/2026 del 19/03/2026, il Comune di Bologna veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio dalla Corte d'Appello di Bologna sezione Lavoro Rgn L 607/2025 a favore della proponente R.B. per la somma complessiva di euro 17.217,62 di cui euro 2300,00 per il primo grado  del giudizio, euro 1900,00 per compensi oltre accessori di legge per il grado di appello, euro 1500,00 per compensi oltre accessori di legge per il giudizio di legittimità. in euro 2000,00 per compensi oltre accessori di legge per il secondo giudizio di rinvio, in euro 1600,00 per compensi oltre accessori di legge per il secondo giudizio di legittimità ed in euro 2500,00 per compensi oltre accessori di legge per il giudizio di rinvio, al lordo della ritenuta d'acconto di euro 2714,00, con distrazione a favore dell’avvocato di controparte Luca Faggioli. 
Poichè con atto Pgn 185821/2023 esecutivo dal 23/03/2023 il Comune di Bologna aveva liquidato in relazione al  procedimento di rinvio iscritto al ruolo gen 444/2022 il primo grado del giudizio per euro 1500,00 per compensi per ciascun grado di giudizio;Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione e giudizio di rinvio per la somma complessiva di euro 8754,72 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% con distrazione all'avvocato di controparte Luca Faggioli. Ora la sentenza num.175/2026 del 19/03/2026, ha rideterminato gli importi della pronuncia resa dalla Corte d'Appello nel giudizio di rinvio rgn 444/2022 nel modo di seguito indicato:  euro 2300,00 per compensi quanto al primo grado, euro 1900,00 per compensi per il grado di appello ed in euro 1500,00 per il giudizio in Cassazione. Tutto ciò premesso dalla somma complessiva liquidata con la sentenza num.175/2026 sul numero rg 607/2025 per l'importo complessivo di euro 17217,62 va detratto quanto già liquidato con l'atto pgn 185821/2023, chiedendo quindi con il presente atto il riconoscimento del debito residuo pari ad euro 8.462,90 sempre al lordo della ritenuta d'acconto del 20% con distrazione a favore dell'avvocato Luca Faggioli;

4) con sentenza num.796/2025 del 04/07/2025 su ricorso al Tar di Bologna rgn 1119/2024 e con sentenza num.381/2024 del 29/05/2024 su ricorso al Tar di Bologna rgn 256/2019 in entrambi i procedimenti il Tar ha annullato i provvedimenti impugnati, compensando le spese del giudizio, non i relativi contributi unificati versati dal proponente T.A.V. per entrambi i procedimenti. Poichè il Comune di Bologna è coobligato solidale al rimborso dei suddetti contributi con TPER-Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, la somma complessiva di euro 1300,00 sarà versata dal Comune di Bologna al 50% per euro 650,00 sul conto corrente intestato al proponente, restando il rimanente 50% a carico di TPER-trasporto Passegeri Emilia Romagna. Inoltre con ordinanza num.342/2024 del 25/10/2024 resa dal Tar di Bologna nel medesimo ricorso rgn 1119/2024 il Comune di Bologna all'esito dell'accoglimento della domanda cautelare avanzata dal proponente T.A.V.è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio cautelare per euro 1000,00 per compensi oltre accessori di legge per la somma complessiva di euro 1459,12.

Per quanto dettagliato al punto 4) del presente atto si evidenzia che si procede al riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito della richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal proponente per il tramite del Suo difensore, con pec al protocollo generale del Comune di Bologna del 01/04/2026;

5) con sentenza, in sede di giudizio di rinvio, num. 174/2026 del 19/03/2026 ricorso Rgn 610/2025, la Corte d'Appello di Bologna nel confermare la sentenza num.480/2023 del Tribunale di Bologna sez Lavoro; ha condannato il Comune di Bologna al Pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite dei successivi gradi di giudizio liquidandole per il grado di appello in euro 1500,00 per compensi, oltre accessori di legge, in euro 1000,00 per compensi oltre accessori di legge per il giudizio di legittimità ed in euro 1500,00 per compensi oltre accessori di legge per il giudizio di rinvio oltre al rimborso dei contributi unificati versati per il giudizio di legittimità e di rinvio, il tutto con distrazione a favore dell'avvocato Luca Faggioli costituitosi in difesa della controparte.
Vista la nota num.30 del 20/03/2026 inviata al Comune di Bologna Avvocatura dal suddetto avvocato Luca Faggioli, che non ha quantificato l'importo dei contributi unificati versati, nel presente atto si chiede il riconoscimento della somma complessiva di euro 5.836,48 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% pari ad euro 920,00.

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l’Ente condannato sottrarsi legittimamente all’ obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l' ammissibilità dell' eventuale impugnazione.

E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell’art. 194, comma 1,lett. a), del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.

Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell’art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Avvocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;


Su proposta del Settore Avvocatura

Sentita la commissione consiliare competente

DELIBERA


1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per euro 17.741,14

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U14000-000 del Peg 2026, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale" ;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto.

Infine, con votazione separata



DELIBERA


DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267


La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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n 24 debito fuori bilancio_signed-signed-signed.pdf
frontespizio.pdf



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