Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
 
DELIBERAZIONE
 
n.314/2024 del 20/12/2024
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU, ADEGUAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
N. Proposta DC/PRO/2024/106
N. Repertorio DC/2024/102
PG.N. 900731/2024
In pubblicazione dal 23/12/2024 al 06/01/2025
 


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO
Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.
Dato atto che:
- a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è disciplinata dalla legge n. 160/2019;
-il Comune ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 1 commi 738 e ss della legge 160/2019”con delibera DC /PRO/ 2020/32 P.G. n. 246808/2020 sulla base delle disposizioni di cui alla sopra citata Legge di Bilancio 2020 all'art.1 commi 738 e successivi ;
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.
Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.
Visti:
    - l’art. 1 comma 756, della legge 160/2019, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    - l’art 1 comma 757, della legge 160/2019, il quale prevede che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.
    - l’art.1 comma 764 della legge 160/2019, il quale prevede che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
Dato atto che con decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze (in G.U. del 25 luglio 2023) sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare l’art. 2 del decreto individua le seguenti fattispecie:
    - abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    - fabbricati rurali ad uso strumentale;
    - fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
    - terreni agricoli;
    - aree fabbricabili;
    - altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
Evidenziato che il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie elencate esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A al decreto stesso, fermo restando che la diversificazione operata dal comune deve rispettare i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Evidenziato, altresì, che dal punto di vista procedimentale l’art. 3 prescrive che i comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che la diversificazione delle aliquote può essere attuata solo utilizzando l’applicazione informatica e solo con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto.
Dato atto che in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, per quanto disposto dall’art. 1, comma 764, legge 160/2019, prevale quanto indicato nel prospetto.
Considerato che l’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legge 29 settembre 2023 n. 132, convertito nella legge 27 novembre 2023 n. 170, in considerazione delle criticità incontrate dai Comuni nella fase di sperimentazione dell’elaborazione del prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019 e dell’esigenza di tenere conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal predetto prospetto, ha disposto che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’elaborazione del suddetto prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze decorre dall’anno di imposta 2025.
Considerato che con il decreto ministeriale del 6 settembre 2024 il Ministero dell’economia e delle finanze ha integrato il decreto ministeriale del 7 luglio 2023 approvando un nuovo allegato A, che modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal suddetto decreto 7 luglio 2023.
Evidenziato che, alla luce di quanto precede, si rende necessario modificare l'articolo 5 relativo alle ipotesi per cui il soggetto passivo d'imposta è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota agevolata applicata, per adeguare le suddette ipotesi alle nuove aliquote in corso di deliberazione in attuazione di quanto previsto dal decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze (Delibera DC/PRO/2024/105).
Ritenuto, per quanto sopra, di apportare all'articolo 5 le seguenti modifiche:
    • le ipotesi a) , c) e d) del comma 1 sono soppresse in quanto riferite a fattispecie per le quali non è più possibile prevedere un'aliquota agevolata alle medesime condizioni;
    • l'ipotesi b) del comma 1 - riferita alle locazioni a canone concordato - è modificata in quanto:
- è stato necessario adeguare i punti 1) e 2) alle nuove descrizioni previste dal decreto 6 settembre 2024;
- il punto 3) è stato soppresso in quanto riferito ad una fattispecie per la quale non è più possibile deliberare un'aliquota agevolata alle medesime condizioni.
    • Il punto e) del comma 2 è stato modificato per adeguarlo alle nuove definizioni delle aliquote.
    • Il comma 3 è stato modificato per adeguarlo alle nuove definizioni delle aliquote.

Considerato che il vigente art. 9 rubricato Notifiche, dispone che “Le notifiche degli atti di accertamento IMU verranno effettuate, quando possibile, anche tramite pec”.
Dato atto che la disposizione in esame è ormai ampiamente superata dal tessuto normativo in tema di notifica degli atti tributari, per cui si rende opportuna la sua abrogazione dal momento che il Comune notifica gli atti di propria competenza - a mani tramite messi, a mezzo posta raccomandata, o a mezzo PEC - applicando direttamente le norme di legge.
Le principali norme cui fare riferimento per la disciplina della notifica sono:
    L’art. 1, comma 158, L. n. 296/2006 che così recita: “Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonchè degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori […]”.
    L’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 che prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.
    L’art. 6, comma 1 quater del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'art. 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e riscossione e le ingiunzioni di cui all'art. 2 del R.D. 639/1910, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.
    L’art. 60 ter del DPR 600/1973, in vigore dal 22 febbraio 2024, che trova applicazione agli atti emessi dal 30/04/2024. In base all'art. 60 ter del DPR 600/1973 tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal Regolamento di cui al DPR 68/2005, anche in deroga all'art. 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili. La norma offre la possibilità agli Enti impositori e ai soggetti riscossori di procedere direttamente alla notifica e comunicazione di tutti gli atti tributari, nonché degli atti cautelari e di quelli esecutivi, a mezzo PEC, nei confronti di tutti i soggetti, al domicilio generale risultante dai pubblici elenchi o a quello speciale se eletto. La notifica a mezzo PEC rimane quindi una facoltà per l'ente impositore e per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 sarà utilizzabile anche per l'invio di atti che non sono soggetti a notifica.”

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Visti:
- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’ esercizio di riferimento.
Visto l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.
Preso atto:
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.
Sentite le Commissioni consiliari competenti.
DELIBERA
1. DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 1 commi 738 e ss della legge 160/2019” P.G. n. 246808/2020 di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3.DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;
4. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predetta modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2025.



La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


delibera di consiglio.pdf
n. 59 Regolamento e aliquote nuova IMU -signed.pdf
ALLEGATO_A.dcpro.2024.106.pdf
frontespizio.pdf



| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |