Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
 
DELIBERAZIONE
 
n.316/2024 del 20/12/2024
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II”: AGEVOLAZIONI PER ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE INTERESSATE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA “SECONDA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA – TRATTO NORD LINEA VERDE”.
N. Proposta DC/PRO/2024/112
N. Repertorio DC/2024/104
PG.N. 900734/2024
In pubblicazione dal 23/12/2024 al 06/01/2025
 


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO
Richiamato
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione consiliare P.g. n.80301/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2023/73 PG.n. 847594/2023.
Premesso
- che il progetto "Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde" è stato inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e che con deliberazione P.g. n. 249552/2024 la Giunta ha approvato il progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- che il progetto delle linee tranviarie riguarda la realizzazione di infrastrutture di trasporto i cui cantieri si estendono all’interno della rete stradale della città con lunghezze rilevanti. Per tale motivo la cantierizzazione è stata prevista suddividendo il tracciato in “macrocantieri”, a loro volta costituiti da “cantieri”, per ridurre l’impatto i lavori verranno eseguiti su singoli cantieri o su cantieri immediatamente adiacenti, in modo da garantire un sufficiente livello di accessibilità alle zone interessate.
Considerato
- che le specificità dei cantieri per realizzare le linee tranviarie sono legate alla modalità di cantierizzazione dei lavori, che al fine di garantire un sufficiente livello di accessibilità alle zone interessate vedono una suddivisione del tracciato in macrocantieri ( L, M, N, O, P, Q, R, U ), a loro volta costituiti da cantieri identificati con numerazioni progressive (L1, L2,… M1, M2,…ecc), come indicato nel progetto esecutivo del 1° stralcio (Sottoattraversamento sistema autostradale-tangenziale di Bologna - svincolo n. 6 Corticella, approvato con Determinazione Dirigenziale PG n.542409/2024), cui farà seguito il Progetto esecutivo complessivo dell’opera;
- che le lavorazioni vengono eseguite per fasi, sia in senso trasversale che in senso longitudinale. Con tale modalità si cerca, salvo casi particolari, di mantenere sempre la presenza almeno di un senso di marcia veicolare lungo il tratto di strada interessato dal cantiere e l’accessibilità pedonale agli edifici latistanti;
- che questa modalità di cantierizzazione dei lavori comporta che al termine dei lavori in un cantiere può restare, fino all’entrata in esercizio della linea tranviaria, una parziale riduzione della fruibilità dello spazio stradale per i tratti in cui è presente la sede tranviaria dedicata. In ogni caso, per i tratti di linea ove si prevede una modifica dell’assetto circolatorio rispetto alla situazione ante operam (ad esempio messa a senso unico di una strada ovvero separazione delle semicarreggiate) queste diventano definitive già alla conclusione delle lavorazioni civili e quindi prima della messa in esercizio della linea tranviaria.
Valutato che queste peculiarità costituiscono un unicum nell’organizzazione dei cantieri delle linee tranviarie rispetto ad altri cantieri, per cui si ravvedono i presupposti per l’adozione di un regime specifico nella regolazione delle scontistiche della TA.RI., in particolare per gli esercizi commerciali e artigianali (e assimilati) che non accedono già alle agevolazioni previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, prevedere agevolazioni a favore di tutte le attività interferite in relazione a:
1 Tari ordinaria
Il regolamento comunale vigente prevede già (art. 18) uno sconto TARI del 50% nel caso di cantieri che comportano una interdizione al traffico della durata di oltre 6 mesi (per interdizione si intende che è interdetto almeno un senso di marcia). Lo sconto viene applicato fino a 120 giorni successivi alla chiusura del cantiere. Destinatari sono artigiani e imprese commerciali che svolgano attività basate sul richiamo della clientela attraverso l’allestimento di uno spazio vetrina al piano terra che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa del cantiere.
In alternativa allo sconto del 50% già previsto dal vigente regolamento TA.RI al verificarsi delle condizioni puntualmente elencate all'art. 18 dello stesso, si prevede l’introduzione di uno speciale sconto nella stessa misura del 50%, applicabile con la stessa modalità di calcolo, compresi i 120 giorni successivi alla chiusura del cantiere, per tutte le altre attività che insistono sul tracciato dei cantieri della Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde (identificati con numerazioni progressive (L1, L2,… M1, M2,…ecc),) e che non rientrano nei criteri della scontistica vigente per i cantieri di cui all'art. 18, in particolare la durata superiore a 6 mesi e/o per la strada interclusa per almeno un senso di marcia, ma che sono comunque impattate dalle specificità dei singoli cantieri. Sono invece confermate le altre condizioni per accedere a questo speciale sconto, pertanto destinatari sono artigiani e imprese commerciali che svolgano attività basate sul richiamo della clientela attraverso l’allestimento di uno spazio vetrina al piano terra che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada interessata dal cantiere.
2 Tari giornaliera
Ai sensi dei regolamenti comunali vigenti (Canone Unico Patrimoniale -CUP e TA.RI), la TA.RI giornaliera è dovuta per tutte le fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico (cioè di durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) diverse dai mercati. Si rende pertanto necessario raccordare le agevolazioni deliberate per le occupazioni del suolo pubblico con quanto previsto per la TA.RI giornaliera di cui all'art. 20 del "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii". Ne deriva che le attività economiche situate in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”, approvato con delibera di Giunta PG n. 249552/2024, non sono tenute al pagamento della TA.RI giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell’attivazione di un cantiere, hanno diritto a una riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico pari al 100%.
Stabilito che l'applicazione delle suddette agevolazioni deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro cinque anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale che risponda ai requisiti richiesti, il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal primo giorno successivo all' attivazione di un cantiere per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”;
Stabilito, inoltre, che la suddetta istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente dell' U.I Entrate, Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna e dovrà contenere:
a) sia i dati personali del richiedente sia i dati completi della sua attività;
b) l'esatto indirizzo del locale interessato dall’attivazione un cantiere (L1, L2,… M1, M2,…ecc), per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”;
c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni;
d) la specificazione di quali agevolazioni (tra quelle deliberate) si richieda l'applicazione.
Dato atto che le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione verrà riconosciuta agli aventi diritto - in forma di sgravio/rimborso o conguaglio - con efficacia dal giorno dell’attivazione del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il tributo. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà, pertanto, al tempo di attivazione del cantiere, così come risulta dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato, addizionato di ulteriori 120 giorni, in modo tale da garantire l’agevolazione fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare anche in caso di eventuali tempi aggiuntivi nell’esecuzione dei lavori.
Essendo necessario tradurre le sopra citate agevolazioni per TA.RI nelle seguenti nuove apposite norme regolamentari, meglio descritte nei relativi allegati a questa deliberazione, nel Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii. Pg 80301/2014, vengono inseriti il nuovo art. 18 ter rubricato "Agevolazione TARI attività artigianali e commerciali interessate dai lavori per la realizzazione della Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde" e il comma 5 quinquies all'art. 20 rubricato"Tassa giornaliera" .
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento degli attuali testi regolamentari può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Visti:
- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 "A decorrere dall'anno 2022, i comuni,in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".
Visti:
•l'art.1 comma 660 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
•l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
Preso atto:
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente in considerazione anche della disponibilità dell'avanzo vincolato TARI che rappresenta la quota prevalente dello sconto, così come risultante dal Conto Consuntivo 2023;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 ;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.
Sentite le Commissioni consiliari competenti.
DELIBERA
DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione consiliare P.g. n.80301/2014 e ss.mm.ii., di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2025.


La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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