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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
DELIBERAZIONE
n.317/2024 del 20/12/2024
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APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE PG N.285815/2024" IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 87/2024.
N. Proposta DC/PRO/2024/113
N. Repertorio DC/2024/105
PG.N. 900735/2024
In pubblicazione dal 23/12/2024 al 06/01/2025
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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazioneIL CONSIGLIO
RICHIAMATO
Il vigente Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione pg n.285815/2024.
PREMESSO
- che il 28 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 87/2024 di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Il provvedimento rappresenta l’attuazione dell’art. 20 della legge delega n. 111/2023 che prevedeva, tra i criteri direttivi della riforma, la “razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte”, salvaguardando allo stesso tempo “l’effettiva applicazione delle sanzioni”.
DATO ATTO
-che l’art. 5 del decreto legislativo n. 87/2024 prevede che le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 si applichino alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e la disposizione coinvolge anche il sistema sanzionatorio tributario degli enti locali;
- che l’art. 2 del decreto legislativo n. 87/2024 reca modifiche al decreto legislativo n. 471/1997 e, per quanto qui di interesse, anche all’art. 13 del suddetto decreto che, al comma 1, prevede la sanzione da comminare per gli omessi o parziali versamenti, riducendola dal 30% al 25%;
- che le modifiche sanzionatorie sopra indicate hanno un importante riflesso sull’istituto del ravvedimento operoso, peraltro anch’esso oggetto di modifiche importanti. Il contribuente che ha commesso o commetterà una violazione a partire dal 1° settembre 2024 e vuole o vorrà ravvedersi, dovrà infatti applicare la nuova misura sanzionatoria e le conseguenti nuove riduzioni previste dal novellato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
VALUTATO
- di confermare la possibilità di ravvedimento, nei casi di omessa dichiarazione, oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 13 comma 1 lett. c) in quanto il nuovo comma 2 ter dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 ("La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni") non è applicabile ai tributi locali. In materia di tributi locali, infatti, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l’omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali, per le quali l’art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse. In conseguenza di ciò, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- che con particolare riferimento all'ipotesi di ravvedimento per omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 13 comma 1 lett. c, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, si dovranno applicare le percentuali previste alla lettera b) e b -bis) dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997;
- che occorre pertanto intervenire sul vigente regolamento per chiarire che, in seguito all’ entrata in vigore dell’art. 5 del decreto legislativo n. 87, le disposizioni di cui all'art. 34 (rubricato "adempimento spontaneo tardivo"), che incoraggiano l’adempimento spontaneo tardivo nei casi di omessa dichiarazione oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 13 comma 1 lett. c) si applicano alle violazioni commesse fino al 31/08/2024 dal momento che, a decorrere dal 01/09/2024, trovano applicazione le diverse sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate nel medesimo articolo 13, in quanto compatibili;
- che si rende necessario inserire nel vigente regolamento un nuovo articolo (art. 34 bis) che disciplini compiutamente l'istituto del ravvedimento operoso e che stabilisca che in seguito all’ entrata in vigore dell’art. 5 del decreto legislativo n. 87 per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 in caso di ravvedimento per omessa/infedele dichiarazione, sono applicabili le sanzioni previste alla lettera a-bis), b), b-bis) e c) dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
VALUTATO
-che il comma 1 ter dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 non si applica ai tributi locali, con la conseguenza che il ricorso all' istituto del ravvedimento è inibito nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 comma 1);
- che quanto previsto all'art. 13 comma 1 non subisce dunque deroghe da parte dell'art. 1 ter (le deroghe riguardano espressamente " i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate", i tributi doganali" e "le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli" ) ed è stato ritenuto opportuno indicarlo nel primo comma del nuovo articolo 34 bis.
CONSIDERATO
- che le nuove disposizioni del decreto legislativo n. 87/2024 riguardano anche l'istituto della recidiva, l'istituto del cumulo giuridico e la possibilità di ridurre le sanzioni in caso di adesione all'accertamento:
- che per quanto riguarda l'istituto della recidiva, si rende opportuno inserire nell'art. 29 del vigente regolamento (rubricato: Criteri per la determinazione delle sanzioni) un richiamo espresso alle previsioni di cui all’art. 7 comma 3 del decreto legislativo 472/97;
- che per quanto riguarda l'istituto del cumulo giuridico, il vigente regolamento è in linea con quanto meglio specificato dalle nuove disposizioni che hanno in parte modificato l'art. 12 del decreto legislativo 472/1997, per cui non è necessario introdurre alcuna modifica regolamentare;
- che occorre invece recepire la disposizione di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo 472/97- intervenendo sull'art. 32 del vigente regolamento (rubricato: Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all’accertamento) - per effetto della quale nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del D.lgs. 472/97 alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
CHIARITO che gli interventi sopra illustrati si possono così riepilogare:
1- richiamo alla disciplina della recidiva (art. 29 comma 1);
2-riformulazione della disciplina sulla riduzione delle sanzioni in caso di adesione all’accertamento (art. 32 comma 3);
3-modifiche all'art. 34;
4- introduzione di un nuovo articolo rubricato Ravvedimento operoso in caso di omessa/infedele denuncia (entrate tributarie) (art. 34 bis).
RITENUTO di approvare le suesposte modifiche regolamento generale delle entrate comunali e della relativa riscossione come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l’ordinamento tributario dell’Ente ai contenuti del decreto legislativo n. 87/2024.
RICHIAMATI l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l' art.7 del D.Lgs. 267/2000 in materia di potestà regolamentare dei Comuni.
VISTI:
- art. 53 comma 16 Legge 388/2000 "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; pubblicazione che dovrà avvenire secondo le specifiche tecniche così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 20 luglio 2021.
PRESO ATTO:
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria che sono stati già valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.
VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
PRESO ATTO, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.
SU PROPOSTA dell'Area Risorse Finanziarie.
SENTITE le Commissioni consiliari competentiDELIBERA 1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG N.285815/2024 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2.DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3.DI PROVVEDERE a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
4. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2025.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
delibera di consiglio.pdf ALLEGATO_A_dcpro.2024.113.pdf Verbale n. 60 Modifica regolamentoentrate2024-signed.pdf frontespizio.pdf
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