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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
DELIBERAZIONE
n.315/2024 del 20/12/2024
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APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021": NUOVE PERCENTUALI DI RAVVEDIMENTO; AGEVOLAZIONI PER ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE INTERESSATE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA “SECONDA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA -TRATTO NORD LINEA VERDE”.
N. Proposta DC/PRO/2024/111
N. Repertorio DC/2024/103
PG.N. 900733/2024
In pubblicazione dal 23/12/2024 al 06/01/2025
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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazioneIL CONSIGLIO Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 e ss.mm.ii. tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2024/82 PG.n. 728900/2024 .
Premesso:
- che il progetto "Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde" è stato inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e che con deliberazione P.g. n. 249552/2024 la Giunta ha approvato il progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- che il progetto delle linee tranviarie riguarda la realizzazione di infrastrutture di trasporto i cui cantieri si estendono all’interno della rete stradale della città con lunghezze rilevanti. Per tale motivo la cantierizzazione è stata prevista suddividendo il tracciato in “macrocantieri”, a loro volta costituiti da “cantieri”: per ridurre l’impatto i lavori verranno eseguiti su singoli cantieri o su cantieri immediatamente adiacenti, in modo da garantire un sufficiente livello di accessibilità alle zone interessate.
Considerato:
- che le specificità dei cantieri per realizzare le linee tranviarie sono legate alla modalità di cantierizzazione dei lavori, che al fine di garantire un sufficiente livello di accessibilità alle zone interessate vedono una suddivisione del tracciato in macrocantieri ( L, M, N, O, P, Q, R, U ), a loro volta costituiti da cantieri identificati con numerazioni progressive (L1, L2,... M1, M2,...ecc), come indicato nella corografia dei cantieri allegata al progetto esecutivo del 1° stralcio (Sottoattraversamento sistema autostradale-tangenziale di Bologna - svincolo n. 6 Corticella, approvato con Determinazione Dirigenziale PG n.542409/2024), cui farà seguito il Progetto esecutivo complessivo dell’opera;
- che le lavorazioni vengono eseguite per fasi, sia in senso trasversale che in senso longitudinale. Con tale modalità si cerca, salvo casi particolari, di mantenere sempre la presenza almeno di un senso di marcia veicolare lungo il tratto di strada interessato dal cantiere e l’accessibilità pedonale agli edifici latistanti;
- che questa modalità di cantierizzazione dei lavori comporta che al termine dei lavori in un cantiere può restare, fino all’entrata in esercizio della linea tranviaria, una parziale riduzione della fruibilità dello spazio stradale per i tratti in cui è presente la sede tranviaria dedicata. In ogni caso, per i tratti di linea ove si prevede una modifica dell’assetto circolatorio rispetto alla situazione ante operam (ad esempio messa a senso unico di una strada ovvero separazione delle semicarreggiate) queste diventano definitive già alla conclusione delle lavorazioni civili e quindi prima della messa in esercizio della linea tranviaria.
Valutato che queste peculiarità costituiscono un unicum nell’organizzazione dei cantieri delle linee tranviarie rispetto ad altri cantieri, per cui si ravvedono i presupposti per l’adozione di un regime specifico nella regolazione delle scontistiche del Canone Unico Patrimoniale (CUP), in particolare per gli esercizi commerciali e artigianali (e assimilati) che non accedono già alle agevolazioni previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, prevedere agevolazioni a favore di tutte le attività interferite in relazione a al Canone Unico Patrimoniale (CUP)- Occupazione di suolo pubblico e esposizioni pubblicitarie .
Considerato che il regolamento comunale vigente prevede già (artt. 30 e art. 70) uno sconto del 100% per artigiani e commercianti che svolgono attività in zone precluse al traffico per lavori che si protraggono per oltre sei mesi (interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia). Lo sconto viene applicato fino a 120 giorni successivi alla chiusura del cantiere. Destinatari sono artigiani e imprese commerciali che svolgano attività basate sul richiamo della clientela attraverso l’allestimento di uno spazio vetrina al piano terra che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa del cantiere.
1.1) Esposizioni pubblicitarie.
In caso di esposizioni pubblicitarie, oltre allo sconto del 100% già previsto dal vigente regolamento (art. 30) al verificarsi delle suddette condizioni, si prevede l’introduzione di uno sconto speciale nella stessa misura del 100%, applicabile con la stessa modalità di calcolo, compresi i 120 giorni successivi alla chiusura del cantiere, per tutte le altre attività che insistono sul tracciato dei cantieri della Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde (identificati con numerazioni progressive (L1, L2,… M1, M2,...ecc),) e che non rientrano nei criteri della scontistica vigente prevista per i cantieri di cui all'art. 30, in particolare in ordine alla durata superiore a 6 mesi e/o alla strada interclusa per almeno un senso di marcia, ma che sono comunque impattate dalle specificità di questi cantieri, come sopra descritte.
Sono invece confermate le altre condizioni per accedere a questo speciale sconto, pertanto destinatari sono artigiani e imprese commerciali che svolgano attività basate sul richiamo della clientela attraverso l’allestimento di uno spazio vetrina al piano terra che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada interessata dal cantiere.
1.2) Occupazione del suolo pubblico.
In caso di occupazione del suolo pubblico si prevede una riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili) pari al 100 per cento per le attività economiche con sede operativa in zone interessate dallo svolgimento di lavori della Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde (identificati con numerazioni progressive (L1, L2,... M1, M2,...ecc) e che non rientrano nei criteri della scontistica vigente prevista per i cantieri di cui all'art. 70, in particolare in ordine alla durata superiore a 6 mesi e/o alla strada interclusa per almeno un senso di marcia, ma che sono comunque impattate dalle specificità di questi cantieri, come sopra descritte.
Dato atto che le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione verrà riconosciuta agli aventi diritto - in forma di sgravio/rimborso o conguaglio - con efficacia dal giorno dell’attivazione del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il canone. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà, pertanto, al tempo di attivazione del cantiere, così come risulta dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato, addizionato di ulteriori 120 giorni, in modo tale da garantire l’agevolazione fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare anche in caso di eventuali tempi aggiuntivi nell’esecuzione dei lavori.
Considerato:
- che l'articolo 27 e l'articolo 75 (Maggiorazioni, indennità sanzioni) del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii. prevedono che, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente possa regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall’art.13 del D.Lgs.472/97 in tema di ravvedimento operoso, pagando, altre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione la sanzione ridotta, calcolata sul canone;
- che il 28 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 87/2024, emanato in attuazione dell'articolo 20 della cd. "delega fiscale" (legge 9 agosto 2023, n.111), che reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali;
- che l’art. 2 del decreto legislativo n. 87/2024 reca modifiche al decreto legislativo n. 471/1997 e, per quanto qui di interesse, anche all’art. 13 del suddetto decreto che, al comma 1, prevede la sanzione da comminare per gli omessi o parziali versamenti, riducendola dal 30% al 25%;
- che le modifiche sanzionatorie sopra indicate hanno un importante riflesso sull’istituto del ravvedimento operoso, peraltro anch’esso oggetto di modifiche importanti. Il contribuente che ha commesso o commetterà una violazione e vuole o vorrà ravvedersi, dovrà infatti applicare la nuova misura sanzionatoria e le conseguenti nuove riduzioni previste dal novellato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997;
- che alla luce delle modifiche normative intervenute si rende necessario un adeguamento degli articoli 27 e 75 del vigente regolamento allo scopo di recepire il nuovo importo delle sanzioni amministrative irrogabili in caso di omesso, parziale o tardivo versamento e le nuove percentuali di ravvedimento di cui all’art.13 del D.Lgs.472/97 prevedendo che:
a) sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari al 25% se è stato omesso, anche parzialmente, il pagamento del canone, oppure la sanzione amministrativa per un importo pari al 12,50% se il canone è stato tardivamente versato;
b) nelle ipotesi in cui, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente, è possibile regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG n. 285815/2024 la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:
● 0,08% giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo ;
● 1,25% dal 16° al 30° giorno di ritardo;
● 1,39% dal 31° al 90° giorno di ritardo;
● 3,13% se il pagamento avviene dopo il 90° giorno ma entro un anno;
● 3,57 % se il pagamento avviene oltre l’anno
Chiarito che gli interventi sopra illustrati si possono così riepilogare:
- inserimento nel vigente regolamento del nuovo articolo art. 30 ter (Esenzioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone interessate dai lavori per la realizzazione della Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde);
- inserimento nel vigente regolamento del nuovo articolo 70 ter (Esenzioni per le attività economiche situate in zone interessate dai lavori per la realizzazione della Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Linea Verde);
- modifica degli articoli 27 e 75;
- aggiornamento dell’articolo 6 per correggere anacronismi e imprecisioni.
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento degli attuali testi regolamentari può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Visti:
- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.
Visti l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
Preso atto:
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente ;
- che le modifiche regolamentari al Canone Unico Patrimoniale (CUP) Occupazione di suolo pubblico e esposizioni pubblicitarie non necessitano del parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.
Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.
Sentite le Commissioni consiliari competenti.
DELIBERA
1. DI APPROVARE le modifiche "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2025.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
delibera di consiglio.pdf ALLEGATO_A_dcpro_2024_111.pdf frontespizio.pdf
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