Comune di Bologna
Ufficio di Piano
 
DELIBERAZIONE
 
PROCEDIMENTO PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLO STADIO DALL’ARA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 147 DEL 27 DICEMBRE 2013 E S.M. E I. - ASSENSO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE AI FINI URBANISTICI
N. Proposta DC/PRO/2024/35
N. Repertorio DC/2024/33
PG.N. 285819/2024
In pubblicazione dal 24/04/2024 al 08/05/2024
 


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione.
IL CONSIGLIO


PREMESSO che:
in data 24 giugno 2020, con nota acquisita al PG n. 249206/2020, la società Bologna Football Club 1909 Spa, d’intesa con la neocostituita Bologna Stadio Spa, ha presentato una Proposta di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio Renato Dall’Ara di proprietà comunale ai sensi dell’allora vigente art. 1, co. 304, della legge 147/2013, cosiddetta “Legge stadi” (di seguito, anche solo “Legge Stadi”), tramite la trasmissione di un Progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito “PFTE”) corredato da un piano economico finanziario, per l'elaborazione delle successive fasi di progettazione, realizzazione dei lavori di ristrutturazione e gestione dell’impianto per 42 anni tramite la concessione in diritto di superficie dello stesso;

con determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/13032, PG n. 419878/2020 del 19/10/2020, in esito alla conferenza di servizi preliminare di cui alla lett. a) del suddetto comma 304, si è conclusa favorevolmente la prima fase del procedimento, con conseguente pubblicazione della determinazione conclusiva della conferenza (comportante anche la dichiarazione di pubblico interesse della proposta) sul BURERT n. 374 del 28 novembre 2020;

in data 6 maggio 2021, con nota acquisita al PG n. 207958/2021, sulla base di tale determinazione conclusiva, come previsto dalla norma in questione, la società Bologna Stadio Spa ha presentato il progetto definitivo per la ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Dall'Ara comprensivo dell’area dell’antistadio, successivamente parzialmente stralciata in ragione della partecipazione da parte del Comune al bando PNRR “Sport e inclusione sociale” per la riqualificazione della pista di atletica e relativa tribuna ed edifici di servizio (progetto definitivo della porzione stralciata poi approvato con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/20835, PG n. 8045/2024 dell’8 gennaio 2024);

in data 1 giugno 2021, con nota PG n. 252163/2021, è stata pertanto indetta la conferenza di servizi decisoria ai sensi della lett b) del suddetto comma 304, con svolgimento in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:
il provvedimento finale del procedimento in questione, secondo quanto stabilito dal suddetto comma 304, lett b), “sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima”;

il medesimo art. 304 non disciplina, né esplicitamente, né tantomeno puntualmente, il raccordo del procedimento con la disciplina urbanistica;

pertanto, si è ritenuto opportuno e necessario prevedere, all’interno del procedimento in questione, gli adempimenti essenziali previsti per i procedimenti di pianificazione urbanistica, al fine di garantire, nel rispetto dei principi di cui alla L 1150/1942, alla LR 24/2017 e al D.lgs. 152/2006, adeguate forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione, nonché adeguata valutazione degli aspetti di sostenibilità ambientale e territoriale dell’intervento;

CONSIDERATO in particolare che, alla stregua di quanto previsto per i procedimenti unici di cui all’art. 53 della LR 24/2017, trattandosi di opera pubblica di interesse comunale, e per quanto applicabile, si è proceduto a:
    • depositare il progetto definitivo e gli elaborati di variante, tramite pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione, per un periodo di 60 giorni consecutivi, per consentire a chiunque di presentare osservazioni, come indicato nel relativo avviso pubblicato sul BURERT n. 362 del 22 dicembre 2021;
    • integrare nel procedimento la procedura di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani (Valsat) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006 e agli artt. 18 e 19 della LR 24/2017, predisponendo il documento di Valsat e richiedendo alla Città metropolitana di Bologna, in quanto autorità competente per la valutazione ambientale, il parere motivato di cui all’art. 15, co. 1, del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO pertanto necessario, anche sulla base delle competenze attribuite dall’art. 42, co. 2, lett b), del D.lgs. 267/2000, che il Consiglio comunale esprima il proprio parere in merito alla localizzazione in variante dell’opera ai fini urbanistici;

DATO ATTO che:
per la valutazione del PFTE nell’ambito della conferenza di servizi preliminare (convocata il 24 luglio 2020 e conclusasi il 19 ottobre 2020) sono stati presi in considerazione e applicati i previgenti strumenti urbanistici, Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in quanto il Piano Urbanistico Generale (PUG) - con la cui entrata in vigore nel settembre 2021 il PSC e il RUE hanno smesso di avere efficacia - al punto 0.1j della Disciplina del Piano “Entrata in vigore del Piano e suoi effetti”, capoverso 0035, stabilisce che il piano stesso non si applica “agli interventi approvati con procedimenti speciali, di cui al Capo V del Titolo III della LR 24/2017, dei quali sia stata convocata la Conferenza dei Servizi entro la data di adozione del Piano”;

di conseguenza, anche nella seconda fase del procedimento in piu’ fasi disciplinato dalla Legge Stadi, ovvero la valutazione del Progetto definitivo e la relativa conformità alle norme urbanistico-edilizie nell’ambito della conferenza di servizi decisoria, sono stati presi a riferimento il PSC e il RUE, per coerenza nell'applicazione dei requisiti (ad esempio ambientali) tra i due livelli progettuali susseguenti della stessa opera;

VISTO l’andamento della Conferenza di servizi decisoria in corso, indetta con PG n. 252163/2021 del 1 giugno 2021, con sospensione dei termini per la richiesta di elaborati progettuali integrativi da parte del Comune e degli enti partecipanti, elaborati trasmessi dal Proponente in più consegne, l’ultima delle quali a fine novembre 2021, con conseguente riavvio dei lavori e seduta conclusiva sincrona del 24 marzo 2022;

VISTO in particolare che:
in sede di Conferenza, rispetto all’intervento di riqualificazione dello stadio e dell’antistadio, sono stati valutati gli aspetti di inserimento urbano, gli impatti sul sistema della sosta e della mobilità, la sostenibilità ambientale, gli aspetti architettonici e di tutela, tecnici e impiantistici della proposta progettuale, anche ai fini della localizzazione urbanistica dell'intervento;

poiché l’Amministrazione comunale, anche in qualità di concedente l’immobile pubblico, al momento della seduta finale non era in possesso del quadro economico aggiornato, del Piano economico finanziario asseverato e dello schema di convenzione, e non era pertanto nelle condizioni di esprimere un parere definitivo su tali elaborati, essenziali e costitutivi della Proposta del privato ai sensi dell’art. art. 183, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, i tempi procedimentali per la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'art. 14-quater della L 241/1990 sono rimasti e risultano tuttora sospesi fino alla integrale ricezione e condivisione della suddetta documentazione, pur ritenendosi conclusa la valutazione sugli aspetti tecnici del progetto, come indicato nel verbale della seduta della Conferenza;

DATO ATTO che il progetto in questione, che ambisce a trasformare l’attuale impianto in un luogo vissuto e frequentato 7 giorni su 7, prevede:
    • la rifunzionalizzazione e l’ammodernamento dello Stadio Dall’Ara, la riorganizzazione degli accessi, delle aree di sosta e delle attività che verranno svolte all’interno dell’impianto, nonché la ristrutturazione dell’edificio stesso con la rimozione della struttura metallica risalente ai Mondiali ‘90 e del terzo anello con recupero e conseguente lettura dell’originario paramento murario in cotto a vista, riscoprendo le arcate storiche;
    • una volta ristrutturato, un impianto in grado di accogliere circa 30.000 spettatori (rispetto agli oltre 36.000 attuali) e di ospitare, oltre alle funzioni strettamente connesse all’evento sportivo (spogliatoi, area media, ospitalità, ecc.) anche attività terziarie e ludiche complementari (quali museo e “store” della società);
    • la copertura di tutti i posti a sedere (come indicato dai regolamenti FIFA e UEFA categoria 4) e l’avvicinamento delle due curve al campo di gioco, con la conseguente variazione dei raccordi tra curve e tribune e con la possibilità di inserire servizi di ospitalità con ottimale vista del campo, così come anche in conseguenza dell’avvicinamento delle tribune Distinti e Ovest;
    • la realizzazione di ristoranti e punti ristoro indipendenti nella struttura, a servizio dei tifosi e dei visitatori, anch’esse attività complementari alla prevalente funzione sportiva dell’impianto;
    • per quanto riguarda la porzione di antistadio, la ricostruzione dell’edificio denominato “ex Bocciofila” per realizzare funzioni di servizio agli utenti dello stadio, con la realizzazione anche di un’area di raccordo come “fan zone”, dove i tifosi del Bologna potranno socializzare prima dell’inizio dell’incontro (tale area potrà funzionare 7 giorni su 7 assumendo una funzione aggregativa e sociale anche collegata alle attività sportive che quotidianamente si susseguono nell’area dell’antistadio);
    • per quanto riguarda il parcheggio della zona antistadio, un raddoppio dell’attuale capienza,tramite una struttura metallica;
    • opere di manutenzione straordinaria per gli edifici campi da tennis (Edificio via Porrettana) e Parcheggio stampa (Edificio via dello Sport);

DATO ATTO, dal punto di vista urbanistico, come più analiticamente indicato nella relazione urbanistica allegata, che:
- nel PSC (che, come detto, costituisce lo strumento urbanistico di riferimento, insieme al RUE, per la valutazione del progetto), l’area di intervento ricade nel Territorio urbano strutturato e in particolare nell’Ambito pianificato consolidato specializzato n. 42, nonché nella situazione “Saragozza”;
- il PSC, dal punto di vista strategico, non attribuisce allo stadio, di cui nel 2007 non si prevedeva la riqualificazione, un ruolo di particolare rilievo urbano, classificandolo come attrezzatura per lo sport e il tempo libero;
- per tali aree, secondo l’art. 45 del RUE, ai fini dell'efficace adeguamento nel tempo dell'offerta di servizi, sono ammessi interventi di nuova costruzione per volumi totali non superiore a 7.000 mc una tantum; poiché le esigenze espresse dal progetto in termini di volumetria eccedono tale limite, si rende necessaria la localizzazione in variante allo strumento urbanistico oggetto della presente deliberazione;
- quanto agli obiettivi indicati dall’art. 45 del RUE per le attrezzature esistenti, il progetto mira a perseguire gli obiettivi prefissati, in particolare con una riduzione considerevole dei consumi e delle emissioni, ma non consegue pienamente i livelli prestazionali di eccellenza per quanto riguarda i requisiti ambientali degli edifici prescritti dalle relative Schede tecniche di dettaglio (dE7.1 - contenimento dei consumi energetici invernali, dE8.4 - cura del verde, permeabilita’ e microclima urbano, dE9.1 - risparmio e riuso delle acque);

DATO ATTO inoltre che - benché il progetto non debba conformarsi al PUG per le ragioni precedentemente esposte – è possibile e opportuna un’analisi di coerenza anche con il nuovo strumento urbanistico, più puntualmente riportata nella relazione urbanistica allegata, sulla base della quale si evidenzia che:
- secondo il PUG l’area di intervento è compresa entro il perimetro del territorio urbanizzato, Tessuto della città storica specializzato (riconducibile all’azione 2.4b della Disciplina di Piano “Valorizzare i tessuti specializzati della città storica”); lo stadio costituisce un impianto sportivo di livello metropolitano, nonché un polo metropolitano integrato con riconosciuto rilievo sovracomunale, per la forte attrattività di persone e di mezzi, e presenta un’elevata specializzazione funzionale dedicata ai servizi culturali, sportivi e ricreativi; l’area dell’antistadio (con riferimento all’edificio ex Bocciofila) è classificata tra i Servizi di prossimità nella categoria “Sport - centri sportivi all’aperto e sociale”, mentre l’area di parcheggio, sempre nell’antistadio, costituisce una dotazione di parcheggio pubblico;
- in riferimento alla strategia locale del PUG “Saragozza - San Luca”, lo stadio costituisce, assieme al portico di San Luca e alla collina, uno degli elementi più significativi dell’areale; la strategia prevede che la riqualificazione dell’impianto sia estesa alle aree pubbliche circostanti che svolgono quotidianamente un ruolo di centralità. Inoltre, la strategia locale indirizza a migliorare la connessione in via Andrea Costa, soprattutto il paesaggio pedonale, in modo da collegare i diversi parchi presenti nella zona e a implementare le connessioni tra le centralità di quartiere e i parchi collinari e pedecollinari;
- il PUG, con l’azione 3.3f “Stadio Renato Dall’Ara: rigenerare l’impianto e le sue relazioni con la città”, fa già propria la decisione strategica dell’Amministrazione di confermare la destinazione dell’area con la riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio della città, per il suo importante ruolo storico, per il suo valore monumentale, per rinnovarne la funzionalità come sede di eventi sportivi, promuovendo la realizzazione dell’intervento attraverso una quota di propri contributi finanziari e contribuendo all’inserimento urbano dell’impianto;
- il progetto in linea generale risponde alle richieste, in termini di adozione di misure di sostenibilità, previste dalla suddetta azione, nonché ai requisiti delle altre azioni applicabili, come indicato nella relazione urbanistica allegata;

DATO ATTO infine che, benché la destinazione d’uso di progetto sia esclusa dalla realizzazione/corresponsione delle quantità minime di parcheggi pubblici per l’urbanizzazione (PU) e di verde pubblico (V), considerato il rilievo dell’opera sono state comunque effettuate valutazioni sulla pressione che l’intervento genera sulla città in termini di dotazioni, per le quali si rimanda alla relazione urbanistica allegata;

CONSIDERATO che
parte delle opere in progetto, e precisamente l’intervento di nuova costruzione costituita dal raddoppio del parcheggio esistente mediante struttura metallica, sono comprese all’interno della fascia di rispetto di 200 m di cui all’art. 338 del RD 1265/1934 per il cimitero della Certosa di Bologna;

per tale aspetto, nell’ambito della Conferenza di servizi è stato acquisito il parere previsto dal medesimo art. 338 del RD 1265/1934 da parte dell’AUSL, che si è espressa favorevolmente in data 23/02/2022 con nota acquisito al PG n. 90500/202, e in particolare:
    • confermando che la nuova costruzione dell’edificio 5 adibito a parcheggio con un piano fuori terra non è ammessa in zona di rispetto, ma che non si ravvisano comunque rischi di natura igienico sanitaria;
    • evidenziando che per l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio 4 (ex Bocciofila) ubicato nell’area antistadio “non si ravvisano rischi di natura igienico sanitaria che possano creare pregiudizio per la tutela della salute pubblica”;

DATO ATTO che il suddetto art. 338 del RD 1265/1934 prevede che “per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”;

DATO ATTO che:
- durante il periodo di deposito sono pervenute, nei tempi e con le modalità previste dal citato avviso pubblicato sul BURERT, n. 4 (quattro) osservazioni;
- le osservazioni pervenute hanno riguardato aspetti di natura gestionale, di inserimento architettonico del progetto e aspetti attinenti alla cantierizzazione, che non hanno comportato modifiche al progetto, secondo quanto puntualmente indicato nell’allegato “Proposta di relazione delle controdeduzioni”;

DATO ATTO che:
ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul decentramento, ai fini della presente deliberazione è stato richiesto il parere del Consiglio del Quartiere Porto-Saragozza, che in data 27 aprile 2023, con atto PG n. 282786/2023, ha espresso parere favorevole;

sono altresì pervenuti i seguenti pareri dagli Enti di competenza:
    • Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, acquisito con PG n. 138465/2022 del 23 marzo 2022, con cui si autorizzano le opere da realizzarsi in quanto compatibili con l’assetto storico e architettonico del bene tutelato, con prescrizioni, fatto salvo l’approfondimento progettuale relativo alla Torre di Maratona, in corso di autorizzazione;
    • ARPAE-APAM, parere favorevole con prescrizioni, acquisito con PG n. 89866/2022 del 22 febbraio 2022;
    • Azienda USL di Bologna, parere favorevole di massima con prescrizioni acquisito con PG n. 90500/2022 del 23 febbraio 2022;

sono inoltre stati acquisiti i pareri di HERA Spa - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA Spa, Atersir, Comando Vigili del Fuoco di Bologna, ENAC (Ente Nazionale per l’aviazione civile) e CONI;

la Città Metropolitana, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 30 gennaio 2024, acquisita al PG n. 62594/2024, ha espresso la valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) - assumendo integralmente il supporto istruttorio reso da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna e il parere previsto ai sensi dell’art. 19 co. 4 di Arpa Emilia-Romagna Area prevenzione ambientale metropolitana (APAM), allegati alla Relazione istruttoria - e il parere in materia di vincolo sismico e in ordine alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi di legge;

DATO ATTO che la realizzazione degli interventi (Stadio e Antistadio) è subordinata all’esito positivo della procedura di bonifica di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006, come evidenziato anche da ARPAE-APAM nel parere sopracitato;

DATO ATTO che con decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio culturale C.R. 4 del 17/01/2023 emesso ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs 42/2004 lo Stadio Renato Dall’Ara, Piscine Carmen Longo e pertinenze, tranne alcuni immobili puntualmente individuati, sono stati dichiarati di interesse storico e rimangono quindi sottoposti a tutte le disposizioni del suddetto decreto;

CONSIDERATO che l’impianto sportivo, di proprietà comunale, viene complessivamente rinnovato dal punto di vista strutturale, tecnologico e dei servizi offerti agli utilizzatori con particolare riferimento alla copertura di tutte le tribune e al contempo valorizzato nel suo valore monumentale, con particolare riferimento alla riscoperta delle arcate perimetrali storiche, all’adeguamento sismico della Torre di Maratona e alla rafforzata connessione con i portici di San Luca divenuti parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco, e inoltre verrà a costituire un polo di maggiore attrattività per l’intera città per gli usi complementari che verranno insediati; ai lavori di ristrutturazione si affianca anche la gestione dell’impianto per 42 anni, durante la quale sono previsti periodici interventi di manutenzione straordinaria a totale carico del proponente;

RITENUTO pertanto di esprimere il proprio assenso alla localizzazione in variante dell’opera ai fini urbanistici, nonché alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338 del RD 1265/1934 autorizzando l’intervento nei termini precedentemente indicati;

DATO ATTO che la variante agli strumenti urbanistici comunali per la localizzazione dell’opera, nonché la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, produrranno i loro effetti solo con il provvedimento finale di cui al citato comma 304, in quanto sostitutivo di ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera;

DATO ATTO inoltre che il progetto definitivo è sottoposto a verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 50/2016, il cui esito verrà integrato in detto provvedimento finale propedeutico alla successiva messa a gara della proposta della Società Bologna Stadio Spa;

CONSIDERATO infine che:
Bologna Stadio Spa, in data 13 luglio 2022, con nota acquisita al PG n. 441873/2022, ha chiesto un’integrazione del pendente procedimento in oggetto rappresentando all’Amministrazione l’opportunità della realizzazione di uno stadio temporaneo, su area di proprietà comunale denominata “ex Asam”, atto a ospitare le partite della squadra di Serie A durante la durata dei lavori nello Stadio Dall’Ara;

di tale nuova previsione la Giunta comunale ha preso atto con deliberazione DG/PRO/2022/277, PG n. 468917/2022, nella seduta del 29/07/2022, invitando la Responsabile del procedimento a istruire e valutare la stessa, tramite indizione di apposita Conferenza di servizi e pertanto la necessaria localizzazione urbanistica del nuovo impianto seguirà autonomo iter ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marika Milani, nominata con atto PG n. 260581/2020 del 02/07/2020;

VISTA la relazione urbanistica, la Dichiarazione di Sintesi degli esiti della Valsat, la Proposta di Relazione delle controdeduzioni, nonché il documento di Valsat e la relativa sintesi non tecnica, tutti allegati parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio;

DATO ATTO che:
- i costi totali dell'intervento sono coperti prevalentemente da capitali privati, ma comprendono anche un contributo fisso all'investimento da parte dell'Amministrazione, già impegnato in ragione dell’obbligazione giuridica sorta con la citata conclusione favorevole della conferenza preliminare (comportante l’accettazione della proposta e la dichiarazione di pubblico interesse della stessa);
- in particolare tale quota a carico dell’Amministrazione, quale contributo agli investimenti, come previsto dall'art. 1, co. 304, della L 147/2013 e dall'art.62 del DL 50/2017, è stata impegnata con determinazione dirigenziale PG n. 541300/2020 per euro 40.000.000,00; in sede di riaccertamento ordinario dei residui per la formazione del rendiconto 2021, con deliberazione di Giunta PG n. 101219/2022, l'impegno è stato ridotto di euro 144.849,18 in quanto per l'affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.lgs 50/2016, allora vigente, approvato con determinazione dirigenziale DD/14624/2021, PG n. 495316/2021, sono state utilizzate altre risorse disponibili, impegnate con imp. n. 321007295 sul capitolo U63348-000, per il medesimo importo di euro 144.849,18; il restante importo di euro 39.855.150,82 è stato riaccertato negli esercizi successivi, da ultimo con deliberazione di Giunta PG n. 121340/2024; il contributo è di conseguenza attualmente impegnato tramite il fondo pluriennale vincolato (0000002253) con impegno n.324003436 sul capitolo R73340-000 "Riqualificazione ed ammodernamento stadio Renato Dall'Ara - Contro avanzo di amministrazione" per un importo pari ad euro 39.855.150,82 sull'annualità 2024;
- l'intervento è inoltre previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, approvato nell'ambito del DUP 2024-2026 con deliberazione DC/PRO/2023/81, PG n. 843435/2023, con CUI L01232710374202000084;
- la sostenibilità economica complessiva dell'intervento secondo la Proposta del privato tiene conto anche della concessione del diritto di superficie, della durata di 42 anni, concessione che sarà oggetto di atti ad hoc di natura patrimoniale a seguito dell'eventuale conclusione favorevole del procedimento di approvazione del progetto;
- in generale, pertanto, non sono previste spese per l’amministrazione oltre a quelle già impegnate;

- VISTA la Determinazione Dirigenziale Proposta DD/PRO/2023/18112, Rep. n. DD/2023/17080, P.G. n. 769861/2023, esecutiva il 20/11/2023 di conferimento della "Delega di funzioni e responsabilità alla dott.ssa Marika Milani per la U.I. Interventi Urbani complessi; 


PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano e dalla Responsabile della Direzione Generale - UI Interventi Urbani complessi;

RICHIESTO E PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, del parere favorevole della Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile; 



Su proposta del Settore Ufficio di Piano, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio, e della Direzione Generale-UI Interventi Urbani complessi;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;
DELIBERA

1) DI ESPRIMERE, nell’ambito del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Dall’Ara ai sensi dell’art. 1, co. 304, della L 147/2013 e della relativa conferenza di servizi indetta con PG n. 252163/2021, come richiamati in premessa, l’assenso alla localizzazione in variante dell’opera ai fini urbanistici, nonché alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 del RD 1265/1934, autorizzando la parte di intervento ricompresa in tale fascia come indicata in premessa;

2) DI DARE ATTO che il progetto mira a perseguire gli obiettivi prefissati dall’art 45 del RUE ma non consegue pienamente i livelli prestazionali di eccellenza per quanto riguarda i requisiti ambientali degli edifici prescritti dalle relative Schede tecniche di dettaglio (dE7.1, dE8.4, dE9.1);

3) DI DARE ATTO che la variante agli strumenti urbanistici comunali per la localizzazione dell’opera, nonché la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, è subordinata all'esito del procedimento di bonifica del sito ed al rispetto delle prescrizioni ivi espresse e produrranno i loro effetti, con il provvedimento finale di cui al medesimo art. 1, co. 304, della L 147/2013, in quanto sostitutivo di ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera;

4) DI DARE ATTO che la realizzazione degli interventi (Stadio e Antistadio) è subordinata all’esito positivo della procedura di bonifica di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006;

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio.


La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


delibera di consiglio.pdf
fs2196795_221222 SNT VALSAT STADIO (1).pdf
fs2196795_221222 VALSAT Stadio BO (1).pdf
fs2196795_RelazioneControdeduzioniStadioRenato Dall_Ara.pdf
Rel Localizzazione Stadio Renato Dall_Ara_APPR_signed.pdf
Stadio_Dichiarazione_Sintesi_APPR_v2.pdf
frontespizio.pdf



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