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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
DELIBERAZIONE
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APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021": RIDUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA IN CONCOMITANZA CON L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PASSI CARRABILI, AGEVOLAZIONI LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
N. Proposta DC/PRO/2026/39
N. Repertorio DC/2026/42
PG.N. 414081/2026
In pubblicazione dal 14/05/2026 al 28/05/2026
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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :
IL CONSIGLIO
Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 e ss.mm.ii. tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2025/81 PG.n. 571371/2025 .
Premesso che:
- l’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160/2019 prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) dello stesso comma, né superiore al doppio dello stesso;
- l’articolo 27 (Maggiorazioni, indennità sanzioni) del vigente regolamento, approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii., prevede al comma 5 che per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell’ammontare dell’indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva e la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell’ammontare dell’indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada;
- l’ articolo 75 (Maggiorazioni, indennità sanzioni) del vigente regolamento, approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii., prevede al comma 5 che per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell’ indennità di cui al comma 4, mentre per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada.
Valutato che:
- il Comune può prevedere una sanzione più favorevole rispetto alla sanzione minima pari al 100% del canone o indennità dovuta per le ipotesi di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di occupazioni abusive, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449/1997, che autorizza l’intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie.
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra detto e in analogia a quanto già avviene per le entrate tributarie in caso di adesione all’accertamento, prevedere una riduzione ad un terzo delle sanzioni di cui al comma 5 degli artt. 27 e 75, con esclusione di quelle relative alle violazioni del codice della strada, qualora il soggetto passivo non proponga ricorso contro l’avviso di accertamento e provveda al pagamento - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo - delle somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione.
Vista:
la proposta di deliberazione DC/PRO/2026/38 del nuovo Regolamento passi carrabili;
- si rende necessario allineare l’art. 46 “Occupazioni con passi carrabili” con la modifica del comma 2 per chiarire che il rilascio, le modifiche e le eventuali ipotesi di cessazione del titolo autorizzativo sono disciplinate dall’art.11 del Regolamento Passi Carrabili;
Verificato che:
- ai sensi dell'art.13 comma 7 del codice appalti (D.Lgs 36/2023) le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione, quindi, può avvenire oltre che a cura del Comune anche da parte dei privati attuatori, ai sensi della vigente legislazione urbanistica e del vigente Regolamento per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione, sulla base di apposita Convenzione;
- la realizzazione di tali opere, assimilabili per i motivi sopraindicati alle opere eseguite direttamente dal Comune, rende spesso necessaria l’occupazione del suolo pubblico specialmente quando le medesime attengono a potenziamento, modifica o estensione delle rete viaria;
Ritenuto opportuno prevedere nel Regolamento, con l’aggiunta della lett. g) all’art. 69 comma 4, che il canone unico patrimoniale (CUP) per l’occupazione di suolo pubblico non si applica alle occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo abilitativo e con le seguenti precisazioni:
- tale esclusione spetta sia al sottoscrittore della convenzione e eventuali suoi aventi causa, sia alle relative imprese appaltatrici limitatamente alle superfici e alla durata degli interventi stabiliti in convenzione o nel cronoprogramma allegato al titolo. Oltre tale termine il canone è dovuto;
- nell’ eventualità che dette opere non superino il successivo collaudo, il concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale procederà al recupero del canone stesso a suo tempo non versato, previa comunicazione dell’ ufficio tecnico competente.
Ritenuto necessario:
- abrogare il comma 5 dell’art. 20 in contrasto con la vigente normativa e con quanto previsto al comma 6 dell’art. 27 in base al quale il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l’esposizione pubblicitaria abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione o con la presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 10 e 12;
- abrogare il comma 2 dell’art. 14 trattandosi di una fattispecie non applicabile alle ipotesi di diffusione del messaggio pubblicitario.
Chiarito che gli interventi sopra illustrati si possono così riepilogare:
- modifica dell’art. 1 comma 6 per aggiornare i riferimenti regolamentari citati;
- modifica dell’art. 14 con abrogazione del comma 2 trattandosi di una fattispecie non applicabile alle ipotesi di diffusione del messaggio pubblicitario;
- modifica dell’art. 20 con abrogazione del comma 5 in contrasto con la vigente normativa e con quanto previsto al comma 6 dell’art. 27;
- modifica degli artt. 27 e 75 con la previsione (comma 7 bis) di una riduzione ad un terzo delle sanzioni di cui al comma 5 degli artt. 27 e 75, con esclusione di quelle relative alle violazioni del codice della strada, qualora il soggetto passivo non proponga ricorso contro l’avviso di accertamento e provveda al pagamento - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo - delle somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione;
-modifica dell’art. 46 comma 2 con rinvio a quanto previsto dal nuovo Regolamento dei passi carrabili, in corso di approvazione (DC/PRO/2026/38);
- modifica dell’art. 69 comma 4 con la previsione (lett. g) di una specifica disapplicazione del canone alle occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo abilitativo. Tale esclusione spetta sia al sottoscrittore della convenzione e eventuali suoi aventi causa, sia alle relative imprese appaltatrici limitatamente alle superfici e alla durata degli interventi stabiliti in convenzione o nel cronoprogramma allegato al titolo. Inoltre, è precisato che nell’ eventualità che dette opere non superino il successivo collaudo, il concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale procederà al recupero del canone stesso a suo tempo non versato, previa comunicazione dell’ ufficio tecnico competente.
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento degli attuali testi regolamentari può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Visti l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.
Preso atto:
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già ricompresi nel bilancio di previsione dell’Ente
-che le modifiche regolamentari al Canone Unico Patrimoniale (CUP) Occupazione di suolo pubblico e esposizioni pubblicitarie non necessitano del parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.
Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Sentiti il Settore Ufficio di Piano Urbanistico, il Settore Servizi per l'Edilizia Privata e il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;
Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio.
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
Sentite le Commissioni consiliari competenti
DELIBERA
1. DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 di cui all'allegato A, evidenziate in neretto, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B e che il testo a fronte con evidenza delle modifiche intervenute è quello che risulta nell’allegato C, entrambi in atti;
3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato regolamento avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, con decorrenza del termine dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
Infine, con votazione separata
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
delibera di consiglio.pdf All_A_DC-PRO-2026-39.pdf frontespizio.pdf
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