LA GIUNTA
PREMESSO che:
- la Fondazione Europea per la Genetica - European Genetics Foundation - E.G.F. (d’ora innanzi anche solo “EGF” o “Soggetto attuatore”), aveva intenzione di realizzare a Bologna, in collaborazione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, un “Centro Euro-Mediterraneo di Formazione Avanzata” in vari campi della genetica/genomica in medicina;
- EGF aveva individuato una opportunità localizzativa in un'area di proprietà dell’Ente morale religioso “Provincia di Romagna dell’ordine dei Servi di Maria” (d’ora innanzi anche solo “Proprietario”) sita in via di Gaibola n. 22, in prossimità dell'Eremo di Ronzano;
- con domanda PG n. 268009/2005 EGF, unitamente al Proprietario, presentava al Comune di Bologna istanza per l'approvazione di un piano particolareggiato finalizzato alla realizzazione del “Centro Euro-Mediterraneo di Formazione Avanzata”;
- con deliberazione di Consiglio comunale del 6 aprile 2009, OdG 104/2009, PG n. 63948/2009, il piano particolareggiato del “Centro Euro-Mediterraneo di Formazione Avanzata”, unitamente allo schema di convenzione da stipularsi per la sua esecuzione, veniva approvato, dando atto della sua compatibilità con le previsioni del Piano Strutturale Comunale di Bologna (PSC) nel frattempo entrato in vigore (il 10 settembre 2008);
- il 24 giugno 2009 a rogito del notaio dott. Luigi Malaguti, rep. 17041, è stata stipulata tra EGF, Proprietario e Comune di Bologna la Convenzione “per l'esecuzione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo alla realizzazione del nuovo Centro di formazione universitaria avanzata, in via Gaibola n. 22 - zona di tutela paesistica (TP) disciplinata dall’art. 41 delle NdA del vigente PRG”, d’ora in avanti anche “Convenzione del 24.06.2009”;
- a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la suddetta Convenzione, come previsto dall’art. 13 della medesima, EGF ha presentato al Comune la garanzia fideiussoria n. 107243, emessa dalla Banca di Bologna il 26 aprile 2009 (acquisita con PG n. 163134/2009), per euro 46.930,70;
PRESO ATTO che:
- con nota al Comune di Bologna del 14 maggio 2025, EGF, dando evidenza di essere in stato di liquidazione e della conseguente sopravvenuta definitiva impossibilità di procedere alla realizzazione dell’intervento, ha chiesto la “chiusura della Convenzione stipulata il 24 aprile 2009 tra il Comune di Bologna e l’Istante Fondazione (...)”;
- il 17 giugno 2025 il Comune di Bologna, per il tramite dei propri tecnici, ha svolto sopralluogo sull'area oggetto della Convenzione in parola constatando che non è stata realizzata alcuna opera in attuazione del piano particolareggiato, e che lo stato dei luoghi è rimasto invariato;
- il Comune di Bologna ha inoltre verificato che non è mai stato richiesto né presentato alcun titolo abilitativo per alcuno degli interventi previsti dal Piano particolareggiato o dalla Convenzione;
CONSIDERATO che:
- la Convenzione del 24 giugno 2009 - vista la validità decennale originariamente prevista e le successive proroghe intervenute ex lege ai sensi dell’art. 30, co. 3-bis, DL 18/2020, dell’art. 10, co. 4-bis, DL 76/2020 e dell’art. 10-septies, co. 1, DL 21/2022 - è ancora valida;
- l’area su cui doveva realizzarsi l’opera, catastalmente individuata come specificamente indicato nell’atto di risoluzione allegato, era ed è di esclusiva proprietà dell’Ente morale religioso “Provincia di Romagna dell’ordine dei servi di Maria”;
- una parte dell’area in questione veniva concessa dal Proprietario alla EGF in diritto di superficie (per 53 anni a decorrere dal 27.01.2004) e su una parte è stata costituita servitù di passaggio a favore di EGF, quale concessionario;
POSTO che:
- EGF e il Proprietario non hanno più alcun interesse alla realizzazione degli interventi previsti dal piano particolareggiato e dalla Convenzione in questione, ivi compreso il recupero della ex casa colonica;
- vengono meno di conseguenza anche le esigenze pubbliche di urbanizzazione connesse all’intervento privato;
- la Convenzione del 24 giugno 2009 stabiliva preventivamente, fin dall’origine, gli oneri a carico del Soggetto attuatore in caso di mancata realizzazione degli interventi, come segue: “alla scadenza della convenzione, esaurite le procedure di diffida ex art. 15, l'inadempienza anche parziale nella realizzazione degli interventi garantiti di cui all'art. 6 comporta ipso iure il pagamento di una penale di Euro 4.266,43, pari al 10% del valore delle opere medesime”; EGF, vista l’inadempienza insita nella richiesta di chiusura della Convenzione, ha assentito di versare tale importo prima della stipula dell’atto di risoluzione;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla formale risoluzione della Convenzione del 24.06.2009, mediante atto pubblico che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.
VISTO quindi lo schema di “Atto di risoluzione della ‘Convenzione fra il Comune di Bologna e il Soggetto attuatore European Genetics Foundation per l'esecuzione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo alla realizzazione del nuovo Centro di formazione universitaria avanzata, in via Gaibola n. 22 - zona di tutela paesistica (TP) disciplinata dall’art. 41 delle NdA del vigente PRG’, stipulata il 24 giugno 2009”, predisposto in accordo tra l’Amministrazione, il Soggetto attuatore e il Proprietario, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale unitamente ai suoi allegati;
DATO ATTO che lo schema dell’Atto di risoluzione della Convenzione del 24.06.2009:
- include la dichiarazione dell’Amministrazione, del Soggetto Attuatore e del Proprietario di non avere più interesse all’attuazione del “Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo alla realizzazione del nuovo Centro di formazione universitaria avanzata, in via Gaibola n. 22 - zona di tutela paesistica (TP) disciplinata dall’art. 41 delle NdA del vigente PRG”, né all’adempimento degli obblighi nascenti dalla relativa Convenzione del 24 giugno 2009;
- dispone che nulla è dovuto a EGF a titolo di controprestazione e/o di restituzione poiché nessuna opera è stata realizzata, neppure parzialmente;
- prevede che EGF versi al Comune di Bologna, prima della sottoscrizione dell’atto di risoluzione in esame, la somma di Euro 4.266,43 ai sensi dell’art. 16 della Convenzione del 24 giugno 2009;
- prevede altresì che l’Amministrazione, dopo aver verificato l’esatto adempimento degli obblighi previsti dall’Atto di risoluzione, svincoli la garanzia fideiussoria indicata in precedenza, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Atto di risoluzione;
- dispone che, con l’esatto adempimento degli obblighi previsti nell’Atto di risoluzione, le Parti non avranno più nulla a pretendere tra loro per qualsivoglia titolo, causa o ragione in qualsiasi modo relativi ai rapporti tra essi intercorsi in relazione al Piano particolareggiato e alla Convenzione del 24.06.2009 suindicati;
- prevede espressamente la rinuncia di tutte le parti ad ogni altro e diverso diritto, ivi eventuali domande od azioni, derivanti dalle circostanze oggetto della suddetta Convenzione;
ATTESO che tutte le spese relative alla stipulazione/sottoscrizione, registrazione e trascrizione sono a carico del Soggetto attuatore;
DATO ATTO inoltre che:
- la mancata realizzazione dell’intervento, unitamente alla mancata presentazione o richiesta di titoli abilitativi, comporta la non sussistenza degli obblighi di versamento degli importi connessi alla sua realizzazione, a titolo di contributo di costruzione o monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, fatta salva la citata penale;
- quest’ultima, pari a euro 4.266,43, sarà introitata nel capitolo cap. E31820-000: “Proventi derivanti da sanzioni amministrative e penali in violazione di norme e accordi urbanistici”, presumibilmente nell’esercizio 2025;
POSTO che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente dell’UI Pianificazione Attuativa dell’Ufficio di Piano Urbanistico;
DATO ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano Urbanistico;
RICHIESTO E PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dei servizi finanziari;
Su proposta del Settore Ufficio di Piano Urbanistico, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di “Atto di risoluzione della ‘Convenzione fra il Comune di Bologna e il Soggetto attuatore European Genetics Foundation per l'esecuzione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo alla realizzazione del nuovo Centro di formazione universitaria avanzata, in via Gaibola n. 22 - zona di tutela paesistica (TP) disciplinata dall’art. 41 delle NdA del vigente PRG’, stipulata il 24 giugno 2009”;
2) DI DARE ATTO che il Dirigente dell’UI Pianificazione Attuativa dell'Ufficio di Piano Urbanistico sottoscriverà l’Atto di risoluzione in nome e per conto del Comune;
3) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’UI Pianificazione Attuativa dell’Ufficio di Piano Urbanistico di inserire in sede di sottoscrizione dell'atto, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurata nel presente provvedimento, tutte le precisazioni e integrazioni che si rendessero necessarie o utili a definirlo in tutti i suoi aspetti;
4) DI DARE ATTO che tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione, con ogni altra anche fiscale, dipendente e conseguente, sono a carico del Soggetto attuatore;
5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.
Infine, con votazione separata, all’unanimità
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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