LA GIUNTA
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;
Premesso, inoltre, che:
- gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle Risorse Decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL del Comparto, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente;
- la costituzione del predetto Fondo deve tenere conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative;
Preso atto che, ai sensi dell’art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 anche per l’anno 2026 il totale del trattamento accessorio, comprensivo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni di Elevata Qualificazione, non può essere superiore a quello dell’anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;
Considerato che, a decorrere dall’anno 2020, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi delle Posizioni di Elevata Qualificazione, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
Visto il D.L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025, che all’art. 14, comma 1-bis, che prevede la possibilità di incrementare le risorse stabili decentrate al fine di armonizzare il livello retributivo dei dipendenti del Comparto Enti Locali a quello di altri Comparti della PA, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
Verificato in particolare che l’art. 14 del D.L. n. 25/2025 consente agli Enti Locali di incrementare la componente stabile del Fondo risorse decentrate, maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, rispetto alla spesa per stipendi tabellari del 2023 nella misura massima complessiva del 48% secondo le modalità di calcolo previste dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanza prot.175706 del 27/6/2025;
Visto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 sottoscritto in data 23.02.2026 ed in particolare l’art. 58 che prevede:
- al comma 1 che a decorrere dal 1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell’anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL;
- al comma 2 che tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all’art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 16, comma 6 del presente CCNL;
- al comma 3 che le risorse stanziate ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.
Dato atto che l’Amministrazione ha provveduto alla costituzione della parte stabile del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2026, nel rispetto dei limiti di cui sopra, con determinazione dirigenziale della Capo Area Personale e Organizzazione DD/PRO/2026/256, PG. n. 16476/2026 del 13/01/2026 al fine di dare copertura al pagamento degli istituti del salario accessorio che vi sono imputati, e per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni di Elevata Qualificazione, rinviando la quantificazione della parte variabile del medesimo Fondo alla conclusione del processo di programmazione annuale dell'ente;
Dato atto che si deve ora procedere:
1. alla quantificazione dell’annualità 2026 dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e delle risorse variabili ex art.79 comma 2 del CCNL 16.11.2022 per il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2026;
2. alla individuazione dell’incremento delle risorse ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis del DL 25/2025 convertito il L 69/ 2025 da destinare al Fondo Risorse Decentrate anno 2026;
3. all’adeguamento del Fondo Risorse Decentrate anni 2024, 2025 e 2026 parte stabile e parte variabile a seguito della sottoscrizione del CCNL sopra richiamato;
Relativamente al punto 1 quantificazione dell’annualità 2026 dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e delle risorse variabili ex art.79 comma 2 del CCNL 16.11.2022 per il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2026:
Vista la L. 24/12/2007 n. 244 il cui art. 2 comma 594 dispone che le Amministrazioni Pubbliche adottino Piani Triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, a corredo delle stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
Visto l’art. 16 del DL 6 luglio 2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce al comma 4, che le Pubbliche Amministrazioni "possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche e che detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari”;
Preso atto del parere della Ragioneria generale dello Stato, n. 257831 del 18 dicembre 2018, che ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 513/2012, 531/2012 e 532/2012; sez. Lombardia, del. n. 324/2014; sez. Piemonte, del. n. 14/2013; sez. Emilia Romagna, del. n. 398/2012 e 136/2017) stabilendo in particolare che le somme eventualmente destinate alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 16 comma 5 del DL 98/2011, non rientrano nel tetto del fondo così come previsto dall’art. 9 comma 2bis del DL 78/2010;
Preso, inoltre, atto che la già citata deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Emilia Romagna qualifica come ordinatorio e non perentorio il termine del 31 marzo entro cui gli enti possono adottare i piani triennali di cui all'art. 16 del DL 98/2011;
Richiamata la deliberazione n. 252/2013 della Corte dei Conti – Sezione Lombardia che, richiamando la circolare n. 13/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ritiene che le economie da piani di razionalizzazione possano essere utilizzate nella contrattazione decentrata dell’anno di competenza, fermo restando l’accertamento a consuntivo da parte dei competenti organi di controllo dell’effettiva entità dei risparmi realizzati;
Dato atto che l'allegata proposta per l’annualità 2026 del Piano triennale di razionalizzazione predisposta dall'Area Personale e Organizzazione con la collaborazione di tutte le strutture organizzative coinvolte evidenzia gli specifici obiettivi fisici e finanziari, coerenti e collegati all'attuale programmazione dell’ente, per un valore di risparmi conteggiati al 50% a preventivo di EURO 247.153,43 al netto di oneri e irap (EURO 329.949,84 al lordo di oneri e IRAP) come risultanti nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto, inoltre, che il piano di razionalizzazione sovraindicato potrà essere successivamente integrato con ulteriori obiettivi di razionalizzazione della spesa conseguenti alla modifica della programmazione dell'ente previa ricognizione formale fra le strutture e conseguente valorizzazione dei risparmi per i mesi di competenza;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022, in riferimento alle scelte organizzative o gestionali dell’ente, riconducibili prevalentemente al conseguimento di obiettivi dell’ente definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, che comportino attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento o anche ad un mantenimento di quelli esistenti, la Giunta effettua la valutazione dell’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività;
Ritenuto opportuno, a completamento della predetta programmazione e nell'ambito della più generale programmazione del personale, valorizzare l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa 2026 ai sensi dell’art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022 per effetto delle scelte organizzative o gestionali dell’ente, riconducibili:
- a progetti obiettivo di implementazione di nuovi servizi, riorganizzazione, miglioramento, efficientamento o anche di mantenimento dei servizi esistenti, alcuni dei quali attraverso l'attivazione di Laboratori di Miglioramento;
- alla performance organizzativa di ente misurata attraverso un nuovo indice (denominato IMPO, Indice Miglioramento Performance Organizzativa) finalizzato alla verifica del suo andamento rispetto alla media dei 4 anni precedenti, come risultante dal consuntivo di performance e calcolata, sulla base del vigente sistema di performance, sul raggiungimento degli obiettivi operativi complessivi dell’ente, sugli indicatori di salute finanziaria e organizzativa, oltre che sul rispetto del target degli indicatori di performance, e quindi necessariamente connesso alle scelte organizzative, gestionali e anche assunzionali che l’ente compie ogni anno (verbale del Nucleo di Valutazione dell’8/4/2024 sulla metodologia prevista);
Dato atto che per i progetti obiettivo (formalmente previsti nei documenti di programmazione 2026 dell’ente, anche ad integrazione di quelli già individuati nelle programmazioni precedenti, se già attivati negli anni 2024 e 2025 e ancora attuali ed operativi) e per l’indicatore IMPO di cui sopra (finalizzato a valutare e valorizzare ai fini dell’incremento delle risorse del fondo l’andamento della performance organizzativa di ente) sono quantificate risorse a preventivo per un totale di EURO 3.290.632,29 al netto di oneri e irap a carico dell'ente (EURO 4.392.994,11 lordo oneri e irap) così composte:
- EURO 1.852.932,49 al netto oneri e irap a carico dell'ente (EURO 2.473.664,87 lordo oneri e irap), per la valorizzazione a preventivo dei progetti obiettivo, anche di mantenimento, di implementazione di nuovi servizi, riorganizzazione, miglioramento o efficientamento dei servizi esistenti, alcuni dei quali attraverso l'attivazione di Laboratori di Miglioramento; così come previsto dall’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto e dal dettaglio della quantificazione dei singoli progetti agli atti dell’Area Personale e Organizzazione;
- EURO 1.437.699,80 al netto oneri e irap a carico dell'ente (EURO 1.919.329,24 lordo oneri e irap) per la valorizzazione a preventivo della nuova disciplina introdotta dal 2026 finalizzata a valutare e valorizzare ai fini dell’incremento delle risorse del fondo l’andamento della performance organizzativa di ente, così come previsto e dettagliato dall’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi e del nuovo indice IMPO di cui sopra verrà accertato e certificato a consuntivo dai competenti organi di controllo;
Considerato che in virtù dei processi di riorganizzazione in atto i progetti obiettivo sovraindicati potranno essere successivamente integrati con ulteriori obiettivi di ampliamento, miglioramento ed efficientamento previa ricognizione formale fra le strutture e per i mesi di competenza;
Dato atto, inoltre, che come già avvenuto a partire dall'esercizio 2019, tutte le progettualità e le azioni relative ai progetti obiettivo contenute nel presente atto sono oggetto di specifiche schede del sistema di programmazione e di misurazione della Performance dell'Ente, per consentire una gestione semplificata del loro processo di predisposizione, monitoraggio e consuntivazione attraverso l'applicativo informatico dedicato;
Considerato inoltre opportuno integrare il Fondo 2026 con le sottoindicate risorse variabili, al netto di oneri ed irap, anche relative all'applicazione di specifiche disposizioni normative ed in particolare:
- le risorse di cui all'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 per compensi ISTAT per un importo presunto di EURO 90.000,00, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti al ricevimento dei relativi contributi da parte dell'ISTAT;
- le risorse previste dall'art.1, comma 1091, della L.145/2018 quale quota di maggior gettito IMU e TARI da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente del Settore Entrate per un importo di EURO 152.266,24 dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti a consuntivo;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 21/05/2018, come richiamate dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022, per gli importi una tantum corrispondenti alle frazioni di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dei dipendenti nell’anno 2024 che ammontano a EURO 5.538,48;
- le risorse derivanti dai risparmi accertati a consuntivo dell’anno 2025 derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999, come previsto dall’art. 79 comma 2 lettera d) del CCNL 16/11/2022, per l'importo che confluisce quindi nel Fondo 2026 pari a EURO 600.495,23;
- le risorse previste dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022), quale incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17 comma 6, di una misura complessiva non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, per l'importo complessivo che confluisce quindi nel Fondo 2026 pari a EURO 245.847,54, da suddividere in EURO 217.993,18 come incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c), e in EURO 27.854,36 come incremento delle risorse di cui all'art. 17 comma 6;
- le risorse previste dall'art. 27 del CCNL 14/09/2000 quali onorari di causa per l'ufficio legale, fermo restando quanto previsto dall’art, 1 comma 457 della L. 147/2013 e dall’art. 9 del DL n. 90/2014, così come modificato dalla Legge n. 114/2014, per un importo presunto di EURO 150.000,00 dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti;
- le risorse destinate a remunerare le attività di cui all'art.113 del D.lgs.50/2016 e all’art. 45 del DL 36/2023 per l’incentivazione delle “funzioni tecniche", che saranno quantificate ed impegnate con successivi atti;
Considerato, inoltre, opportuno integrare il Fondo con le risorse variabili previste dall'art 79 comma 2 lettera b) del CCNL 16/11/2022 per l'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di EURO 682.756,02, oltre oneri ed irap, da destinare per l’anno 2026 sia al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di miglioramento di qualità dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali, nelle modalità definite in sede di contrattazione decentrata, sia al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento e/o mantenimento della qualità di tutti i servizi dell’ente, nelle modalità che verranno definite in sede di contrattazione decentrata per l’anno 2026;
Dato atto da ultimo le eventuali risorse residue di cui all’art. 79 commi 1 da rendere disponibili al Fondo 2026, ai sensi dell’art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022, non integralmente utilizzate in anni precedenti, saranno quantificate con successivo atto al termine degli ultimi pagamenti in corso;
Relativamente al punto 2 individuazione dell’incremento delle risorse ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis del DL 25/2025 convertito il L 69/ 2025 da destinare al Fondo Risorse Decentrate anno 2026:
Richiamato il D.L. n. 25/2025, richiamata la relativa circolare applicativa e dato atto che l’incremento delle risorse stabili deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
• l’aumento del Fondo decentrato non deve comportare il superamento dei valori soglia definiti dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 3 settembre 2019;
• la spesa di personale, comprensiva dell’aumento del Fondo decentrato, deve rispettare i limiti di spesa posti dall’art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;
Dato atto, altresì, che le risorse aggiuntive di cui sopra, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale nella costituzione dei fondi anche degli anni avvenire;
Dato atto che per l’anno 2026, verificate le maggiori possibilità di spesa dell’Amministrazione Comunale e i limiti di cui sopra, l’incremento di parte stabile del Fondo risorse decentrate, di cui all’art. 14 D.L. n. 25/2027 convertito in Legge n. 69/2025, è pari a euro 1.250.000 (al netto oneri e irap) e ritenuto di procedere nei prossimi anni alla verifica di sussistenza dei predetti requisiti di sostenibilità finanziaria al fine di proseguire nel percorso di armonizzazione delle retribuzioni prevista dal DL citato; tali risorse vanno ad integrarsi al valore già individuato per l’anno 2025 pari a euro 2.441.048,00 (al netto oneri e irap);
Ritenuto pertanto opportuno:
1. incrementare per l’anno 2026 lo stanziamento delle risorse di parte stabile, oltre il limite definito dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 convertito in L. n. 69/2025, di euro 1.250.000 (al netto oneri e irap);
2. demandare alla Delegazione trattante di Parte Pubblica, preso atto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL Comparto funzioni locali - triennio 2022-2024, la necessità di contrattare il passaggio di parte di tali risorse dal Fondo di incentivazione al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni di Elevata Qualificazione tendenzialmente in misura proporzionale all’attuale distribuzione delle risorse stabili;
3. indicare alla Delegazione trattante di Parte Pubblica gli indirizzi finalizzati a dare continuità all’applicazione del Contratto Integrativo del personale del Comparto sottoscritto in data 24.12.2024 e ssmi, puntando in particolare alla valorizzazione anche retributiva del personale, al potenziamento delle misure di welfare e al miglioramento della performance, nelle modalità che saranno ritenute più idonee ed efficaci nell’ambito della contrattazione decentrata stessa;
Relativamente al punto 3 adeguamento del Fondo Risorse Decentrate anni 2024, 2025 e 2026 parte stabile e parte variabile a seguito della sottoscrizione del CCNL sopra richiamato:
Ritenuto da ultimo a seguito della sottoscrizione del CCNL 23/02/2026 di procedere all’adeguamento del Fondo Risorse Decentrate parte stabile e variabile per l’anno 2026 e per gli anni 2024 e 2025 ai sensi dell’art. 58 nel modo seguente:
- Relativamente all’art. 58 comma 1 del CCNL 23/02/2026 l’adeguamento delle risorse di parte stabile è pari a euro 157.839,43 per ogni annualità (anno 2024, 2025 e 2026) come da allegati 4, 5 e 6 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- Relativamente all’art. 58 comma 2 del CCNL 23/02/2026 in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 121 della L.207/2024 (legge di bilancio 2025), quale incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) dell’art 79 del CCNL 16/11/2022 e quelle di cui all'art. 16 comma 6 del CCNL 16/11/2022, l’adeguamento delle risorse di parte variabile è pari ad una misura complessiva non superiore allo 0,22 % del monte salari 2021, per l'importo complessivo di EURO 248.033,39 per ogni annualità (anno 2025 e 2026), da suddividere in EURO 224.493,62 come incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c), e in EURO 23.539,77 come incremento delle risorse di cui all'art. 16 comma 6 del CCNL 16/11/2022, ) come da allegati 4 e 6 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
Dato atto pertanto che le risorse di ricostituzione dei Fondi 2024 e 2025, in quanto esercizi già chiusi, vengono inserite figurativamente nei relativi fondi ma confluiscono una tantum come recupero nel valore del Fondo 2026;
Richiamata la precedente sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n.19/2018 che espressamente prevede che le risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica destinate alla graduale armonizzazione dei trattamenti accessori delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, essendo il contratto nazionale volto tra le sue finalità anche a superare il “congelamento” della dinamica retributiva degli ultimi anni, precisando che diversamente opinando, verrebbero ad essere vanificate le finalità stesse sottese al superamento del “congelamento” della dinamica retributiva, di cui sopra;
Ritenuto necessario ora procedere alla approvazione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2026 come da allegato 4 e per gli anni 2024 e 2025 come da allegati 5 e 6;
Tenuto conto che le risorse a carico del Fondo inizialmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontavano ad EURO 1.724.800,00 e che le stesse sono state stabilmente incrementate, come previsto dall'art.7, comma 4, lettera U, del CCNL 2016-2018, in sede di contrattazione decentrata integrativa a decorrere dall'anno 2021 di EURO 300.000,00 e a decorrere dall'anno 2022 di ulteriori EURO 58.000,00 per un totale di EURO 2.082.800,00;
Rilevato che, sulla base di quanto sopra, il Fondo 2026 risulta quantificato, come da allegato 4, per un importo totale di EURO 23.331.589,41 oltre allo stanziamento di EURO 2.082.800,00 per la retribuzione di posizione e di risultato EQ;
Considerato che con successiva determinazione dirigenziale sarà costituito e impegnato il Fondo spendibile nei limiti previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, limite che viene calcolato sul complessivo Fondo 2026, e che si è proceduto alla verifica a preventivo del limite individuale del trattamento accessorio a garanzia dell’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come previsto dal richiamato art. 33 comma 2 del DL 34/2019, come da allegato 7;
Considerato quindi che:
- l'ammontare del fondo 2026 ad oggi, al netto delle poste di cui alla circolare R.G.S. 21/2013 come richiamate dal parere 257831/2018 non soggette al suddetto tetto di spesa ammonta ad EURO 17.517.425,86;
- tale importo, sommato alla quota destinata alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui sopra, risulta pari a EURO 19.600.225,86;
- è necessario applicare un taglio di EURO 1.743.177,34 come da allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da riverificare in fase di definitiva costituzione del fondo a consuntivo;
- il fondo 2026 spendibile risulta quindi pari a EURO 23.331.589,41 oltre a allo stanziamento di EURO 2.082.800,00 per la retribuzione di posizione e di risultato EQ;
Dato atto quindi che il contenuto della presente deliberazione comporta riflessi diretti, per un importo pari a EURO 25.414.389,41, di cui EURO 23.331.589,41 ed EURO 2.082.800,00 per le risorse suindicate, EURO 6.353.597,33 per gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed EURO 1.623.476,43 per IRAP, sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono contenuti negli stanziamenti di cui all'allegato 8 ed in particolare:
- EURO 6.482.319,49 saranno impegnati dal Capo Area Personale e Organizzazione con propria Determinazione sugli stanziamenti di cui all'allegato 8;
- EURO 523.675,43 saranno impegnati dai Settori di competenza con propria Determinazione sugli stanziamenti di cui all'allegato 8;
- EURO 26.385.468,25 sono contenuti negli impegni costituiti a carico dei bilanci 2026 e 2027 di cui all'allegato 8;
Dato atto da ultimo che in sede di contrattazione decentrata integrativa, allo scopo di riequilibrare i premi legati alla incentivazione della performance, si è definito che in caso di riconoscimento di altre forme di incentivazione/compensi (a titolo esemplificativo e non esaustivo incentivi per le funzioni tecniche, compensi professionali dell’avvocatura, incentivi connessi ai progetti per condono edilizio, incentivi connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, …) si procederà alla decurtazione o al recupero, se già corrisposto, del premio di produttività o della retribuzione di risultato dell’anno relativo alla performance oggetto di valutazione nelle modalità previste dalla contrattazione decentrata;
Considerato che per l’anno 2025 tale recupero è stato pari rispettivamente a EURO:
- anno 2023 compensi per produttività 2.479,10 (completamento)
- anno 2024 retribuzione di risultato 399,89
- anno 2024 compensi per produttività 26.017,54
- anno 2024 retribuzione di risultato 8.233,43
dando atto che è in corso di completamento il pagamento degli incentivi funzioni tecniche per l’anno 2024 e che pertanto il valore di cui sopra verrà aggiornato con successivi atti dall’Area Personale e Organizzazione;
Dato atto che si determina ora la necessità di procedere a redistribuzione di tali recuperi sul fondo 2026 per un importo complessivo di EURO 37.129,96 al netto oneri e irap, e che le stesse sono già stanziate nel Bilancio 2026 capitolo U12987-000;
Dato atto che sulla proposta di Piano di Razionalizzazione è data informazione alle Organizzazioni Sindacali, così come previsto al comma 6 dell'art. 16 del DL 98/2011;
Dato atto, altresì, che il Capo Area Personale e Organizzazione provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili;
Acquisita la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti resa in data 12/05/2026 con verbale nr. 34, agli atti dell’Area Personale e Organizzazione;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal DL 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione;
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal DL 174/2012 si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dei servizi finanziari;
Su proposta dell'Area Personale e Organizzazione
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. DI APPROVARE la quantificazione dell’annualità 2026 dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e delle risorse variabili ex art.79 comma 2 del CCNL 16.11.2022 per il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2026 ed in particolare:
a) l’annualità 2026 del Piano triennale di razionalizzazione predisposta dall'Area Personale e Organizzazione con la collaborazione di tutte le strutture organizzative coinvolte evidenzia gli specifici obiettivi fisici e finanziari, coerenti e collegati all'attuale programmazione dell’ente, per un valore di risparmi conteggiati al 50% a preventivo di EURO 247.153.43 al netto di oneri e irap (EURO 329.949,84 al lordo di oneri e IRAP) come risultanti nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, fatta salva la possibilità di ulteriori integrazioni a seguito delle modifiche della programmazione dell'ente, previa ricognizione formale degli ulteriori obiettivi e valorizzazione dei risparmi per i mesi di competenza e fermo restando che il grado di raggiungimento dei risparmi verrà accertato e certificato a consuntivo dai competenti organi di controllo, prevedendo di pubblicare l’allegato Piano sul sito istituzionale dell’ente;
b) la destinazione al Fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022, come da allegato 2 e 3 parte integrante e sostanziale del presente atto, per il valore complessivo di EURO 3.290.632,29 al netto di oneri e irap a carico dell'ente (EURO 4.392.994,11 lordo oneri e irap) così composte:
- EURO 1.852.932,49 al netto oneri e irap a carico dell'ente (EURO 2.473.664,87 lordo oneri e irap) per la valorizzazione a preventivo dei progetti obiettivo, anche di mantenimento, di implementazione di nuovi servizi, riorganizzazione, miglioramento o efficientamento dei servizi esistenti, alcuni dei quali attraverso l'attivazione di Laboratori di Miglioramento; così come previsto dall’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto e dal dettaglio della quantificazione dei singoli progetti agli atti dell’Area Personale e Organizzazione;
- EURO 1.437.699,80 al netto oneri e irap a carico dell'ente (EURO 1.919.329,24 lordo oneri e irap) per la valorizzazione a preventivo della nuova disciplina introdotta dal 2026 finalizzata a valutare e valorizzare ai fini dell’incremento delle risorse del fondo l’andamento della performance organizzativa di ente, così come previsto e dettagliato dall’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
fermo restando che il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà accertato e certificato a consuntivo dai competenti organi di controllo e impegnando tutta la dirigenza dell’ente, e attraverso essa, tutto il personale, all’attuazione del Piano di razionalizzazione e alle azioni di ampliamento, efficientamento e miglioramento o mantenimento dei servizi e delle attività per quanto di rispettiva competenza;
c) la destinazione al Fondo 2026 delle risorse decentrate delle sottoindicate risorse variabili, al netto di oneri ed irap, anche relative all'applicazione di specifiche disposizioni normative:
- le risorse di cui all'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 per compensi ISTAT per un importo presunto di EURO 90.000,00, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti al ricevimento dei relativi contributi da parte dell'ISTAT;
- le risorse previste dall'art.1, comma 1091, della L.145/2018 quale quota di maggior gettito IMU e TARI da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente del Settore Entrate per un importo di EURO 152.266,24 dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti a consuntivo;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 21/05/2018, come richiamate dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022, per gli importi una tantum corrispondenti alle frazioni di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dei dipendenti nell’anno 2024 che ammontano a EURO 5.538,48;
- le risorse derivanti dai risparmi accertati a consuntivo dell’anno 2025 derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999, come previsto dall’art. 79 comma 2 lettera d) del CCNL 16/11/2022, per l'importo che confluisce quindi nel Fondo 2026 pari a EURO 600.495,23;
- le risorse previste dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022), quale incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17 comma 6, di una misura complessiva non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, per l'importo complessivo che confluisce quindi nel Fondo 2026 pari a EURO 245.847,54, da suddividere in EURO 217.993,18 come incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c), e in EURO 27.854,36 come incremento delle risorse di cui all'art. 17 comma 6;
- le risorse previste dall'art. 27 del CCNL 14/09/2000 quali onorari di causa per l'ufficio legale, fermo restando quanto previsto dall’art, 1 comma 457 della L. 147/2013 e dall’art. 9 del DL n. 90/2014, così come modificato dalla Legge n. 114/2014, per un importo presunto di EURO 150.000,00 dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti;
- le risorse destinate a remunerare le attività di cui all'art.113 del D.lgs.50/2016 e all’art. 45 del DL 36/2023 per l’incentivazione delle “funzioni tecniche", che saranno quantificate ed impegnate con successivi atti;
d) la destinazione al Fondo delle risorse decentrate previste dall'art 79 comma 2 lettera b) del CCNL 16/11/2022 per l'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di EURO 682.756,02, oltre oneri ed irap, da destinare per l’anno 2026 sia al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di miglioramento di qualità dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali, nelle modalità definite in sede di contrattazione decentrata, sia al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento e/o mantenimento della qualità di tutti i servizi dell’ente, nelle modalità che verranno definite in sede di contrattazione decentrata per l’anno 2026;
e) di dare atto che le eventuali risorse residue di cui all’art. 79 commi 1 da rendere disponibili al Fondo 2026, ai sensi dell’art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022, non integralmente utilizzate in anni precedenti, saranno quantificate con successivo atto al termine degli ultimi pagamenti in corso;
2. DI APPROVARE l’incremento delle risorse ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis del DL 25/2025 convertito il L 69/ 2025 da destinare al Fondo Risorse Decentrate anno 2026 ed in particolare:
a) di incrementare per l’anno 2026 lo stanziamento delle risorse di parte stabile, oltre il limite definito dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 convertito in L. n. 69/2025, di euro 1.250.000 (al netto oneri e irap), secondo i calcoli riportati nell’allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di demandare alla Delegazione trattante di Parte Pubblica, preso atto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL Comparto funzioni locali - triennio 2022-2024, la necessità di contrattare il passaggio di parte di tali risorse dal Fondo di incentivazione al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni di Elevata Qualificazione tendenzialmente in misura proporzionale all’attuale distribuzione delle risorse stabili;
c) di indicare alla Delegazione trattante di Parte Pubblica gli indirizzi finalizzati a dare continuità all’applicazione del Contratto Integrativo del personale del Comparto sottoscritto in data 24.12.2024, puntando in particolare alla valorizzazione anche retributiva del personale, al potenziamento delle misure di welfare e al miglioramento della performance, nelle modalità che saranno ritenute più idonee ed efficaci nell’ambito della contrattazione decentrata stessa;
3. DI APPROVARE l’adeguamento del Fondo Risorse Decentrate parte stabile e variabile per l’anno 2026 e per gli anni 2024 e 2025 a seguito della sottoscrizione del CCNL 23/02/2026 ai sensi dell’art. 58 nel modo seguente:
- Relativamente all’art. 58 comma 1 del CCNL 23/02/2026 l’adeguamento delle risorse di parte stabile è pari a euro 157.839,43 per ogni annualità (anno 2024, 2025 e 2026) come da allegati 4, 5 e 6 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- Relativamente all’art. 58 comma 2 del CCNL 23/02/2026 in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 121 della L.207/2024 (legge di bilancio 2025), quale incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) dell’art 79 del CCNL 16/11/2022 e quelle di cui all'art. 16 comma 6 del CCNL 16/11/2022, l’adeguamento delle risorse di parte variabile è pari ad una misura complessiva non superiore allo 0,22 % del monte salari 2021, per l'importo complessivo di EURO 248.033,39 per ogni annualità (anno 2025 e 2026) , da suddividere in EURO 224.493,62 come incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c), e in EURO 23.539,77 come incremento delle risorse di cui all'art. 16 comma 6 del CCNL 16/11/2022, ) come da allegati 4 e 6 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- Di dare atto pertanto che le risorse di ricostituzione dei Fondi 2024 e 2025, in quanto esercizi già chiusi, vengono inserite figurativamente nei relativi fondi ma confluiscono una tantum come recupero nel valore del Fondo 2026;
4. DI DARE ATTO, che il limite definitivo previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è stato calcolato sul complessivo Fondo 2026 come da allegato 4 e che si è proceduto alla verifica a preventivo del limite individuale del trattamento accessorio a garanzia dell’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, come previsto dal richiamato art. 33 comma 2 del DL 34/2019 come da allegato 7;
5. DI DARE ATTO che :
- l'ammontare del fondo 2026 ad oggi, al netto delle poste di cui alla circolare R.G.S. 21/2013 come richiamate dal parere 257831/2018 non soggette al suddetto tetto di spesa ammonta ad EURO 17.517.425,86;
- tale importo, sommato alla quota destinata alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui sopra, risulta pari a EURO 19.600.225,86;
- è necessario applicare un taglio di EURO 1.743.177,34 come da allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da riverificare in fase di definitiva costituzione del fondo;
- il fondo 2026 spendibile risulta quindi pari a EURO 23.331.589,41 oltre allo stanziamento di EURO 2.082.800,00 per la retribuzione di posizione e di risultato EQ;
6. DI DARE QUINDI MANDATO all’Area Personale e Organizzazione di:
- procedere alla costituzione del Fondo 2026 e all’impegno delle risorse del fondo spendibili nei limiti previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 di cui sopra, come da allegato 4 della presente deliberazione;
- procedere alla rideterminazione dei Fondi 2024 e 2025 come da allegati 5 e 6 della presente deliberazione;
7. DI DARE ATTO quindi che il contenuto della presente deliberazione comporta riflessi diretti, per un importo pari a EURO 25.414.389,41, di cui EURO 23.331.589,41 ed EURO 2.082.800,00 per le risorse suindicate, EURO 6.353.597,33 per gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed EURO 1.623.476,43 per IRAP, sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono contenuti negli stanziamenti di cui all'allegato 8 ed in particolare:
- EURO 6.482.319,49 saranno impegnati dal Capo Area Personale e Organizzazione con propria Determinazione sugli stanziamenti di cui all'allegato 8;
- EURO 523.675,43 saranno impegnati dai Settori di competenza con propria Determinazione sugli stanziamenti di cui all'allegato 8;
- EURO 26.385.468,25 sono contenuti negli impegni costituiti a carico dei bilanci 2026 e 2027 di cui all'allegato 8;
8. DI DARE ATTO che le risorse recuperate sul premio di produttività o della retribuzione di risultato in caso di riconoscimento di altre forme di incentivazione/compensi (a titolo esemplificativo e non esaustivo incentivi per le funzioni tecniche, compensi professionali dell’avvocatura, incentivi connessi ai progetti per condono edilizio, incentivi connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, …) di cui sopra saranno redistribuite sul fondo 2026 per un importo complessivo di EURO 37.129,96 al netto oneri e irap, e che le stesse sono già stanziate nel Bilancio 2026 capitolo U12987-000;
9. DI DARE MANDATO all’Area Personale e Organizzazione di aggiornare con successivi atti il valore di cui sopra a seguito del completamento del pagamento degli incentivi funzioni tecniche per l’anno 2024;
10. DI INVIARE copia del presente atto alle OO.SS. rappresentative nel Comparto e alla RSU.
Infine, con votazione separata, all’unanimità,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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All.1_PdR2026 DG_PRO_2026_160.pdf
All.2 progetti 2026 DG_PRO_2026_160.pdf
All.3 IMPO 2026 DG_PRO_2026_160.pdf
All.4 Fondo 2026 DG_PRO_2026_160.pdf
All.5 Fondo 2024 ridefinizione DG_PRO_2026_160.pdf
All.6 Fondo 2025 ridefinizione DG_PRO_2026_160.pdf
All.7 verifica limite 2026 DG_PRO_2026_160.pdf
All.8 Capitoli Fondo 2026 DG_PRO_2026_160.pdf
frontespizio.pdf