Comune di Bologna
Staff del Consiglio Comunale e Atti normativi
 
DELIBERAZIONE
 
RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE E TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - MESSA ALLA PROVA. AI SENSI DELLA LEGGE 28/04/2014 N. 67 E D.M. 26/03/2001.
N. Proposta DG/PRO/2024/351
N. Repertorio DG/2024/306
PG.N. 904815/2024
In pubblicazione dal 28/12/2024 al 11/01/2025
 


LA GIUNTA
Premesso che:
- la legge n. 67 del 28/04/2014 disciplina l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, già conosciuta nel processo penale a carico di imputati minorenni (art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988),estesa agli imputati maggiorenni;
- il D.Lgs n. 150/2022 è intervenuto sull’ambito operativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, consentendo l’accesso anche con riferimento ad ulteriori specifici reati e prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal Pubblico Ministero;
- l’istituto della messa alla prova, intervenendo nella fase processuale precedente alla sentenza, consente all’imputato di richiedere ed ottenere l’estinzione del reato (nel caso di un esito positivo della prova), attraverso lo svolgimento di un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) e recepito dal giudice nell’ordinanza di sospensione del processo;
- il programma di trattamento mette al centro la responsabilità della persona, che assume impegni specifici al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, oltre ad una prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della comunità locale; sono inoltre poste al centro del programma le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa;
. il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, gli Enti Pubblici o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, in un’ottica di riparazione del danno e di restituzione sociale e non può svolgersi secondo modalità che pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato;

Premesso altresì che:
- le misure introdotte negli ultimi anni hanno sempre più coinvolto e chiamato in causa l’Ente Locale come interlocutore istituzionale privilegiato al fine di incentivare politiche di mediazione sociale e integrazione nella comunità di soggetti in esecuzione penale o sottoposti a programmi di trattamento in ambito penale, attraverso percorsi di risocializzazione e di reinserimento, riconoscendo nell’attività lavorativa gratuita di pubblica utilità uno dei fondamentali strumenti;
- l’Ente Locale è pertanto chiamato ad individuare possibili occasioni di sviluppo di attività lavorative, attraverso il monitoraggio dei fabbisogni nel proprio territorio di riferimento, ed un’attenta ricognizione di settori ed attività in cui è possibile realizzare tali percorsi, sia all’interno di servizi comunali, sia all’esterno in collaborazione con l’associazionismo e il mondo cooperativo/ imprenditoriale;

Richiamati:
- il Regolamento adottato il 10 giugno 2015 dal Ministro della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2015, che disciplina le convenzioni che i Tribunali possono stipulare con gli Enti Locali o le organizzazioni di volontariato;
- il Protocollo d’Intesa tra Tribunale di Bologna e Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara, nel quale viene definito l’iter per l’attivazione dell’istituto della messa alla prova e disciplinati in dettaglio le modalità di accesso, i criteri per la proposta del programma di trattamento, le modalità di svolgimento e le modalità di verifica dell’andamento del progetto;
- la Convenzione (P.G. n. 30496/2015) tra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna, sottoscritta in data 02/10/2015, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 8 della L. 28/04/2014 n. 67 e art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, di durata biennale, approvata con deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 232868/2015 del 28/7/2015, il suo rinnovo avvenuto in data 20/09/2019 Repertorio n. 4435/2019 con scadenza 31/12/2022 ed ultimo rinnovo approvato con deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 841624 del 21/12/2022, Convenzione sottoscritta in data 29/12/2022 recante PG n. 858568/2022 con scadenza 31/12/2024;

Rilevato che:
- il Comune di Bologna ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che opera nell’ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione dell’art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna e svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con Associazioni ed enti del territorio, per favorire l’attivazione di progetti rivolti a persone private della libertà o sottoposte a programmi trattamentali in ambito penale, promuovendo e stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche;
- l’Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna nell’ambito delle sue funzioni di promozione dei diritti e di opportunità di partecipazione si è attivato per favorire la creazione, sostenere e dare continuità ai suddetti progetti e percorsi riabilitativi presso enti pubblici e organizzazioni non profit, nello specifico per favorire l’inserimento di soggetti in messa alla prova nell’ambito di servizi di competenza comunale, anche svolti in collaborazione con il mondo associativo del territorio;
- essendo stati riscontrati positivi e concreti risultati nei confronti dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge 67/2014, a seguito dell’accoglimento presso le strutture convenzionate e presso i vari Settori comunali aderenti, il Garante valuta positivamente l’esperienza intrapresa nel periodo di applicazione della sopracitata Convenzione e ne propone il proseguimento;

Verificato
il fabbisogno e la disponibilità di uffici e servizi comunali ad accogliere un congruo numero di persone sottoposte alla messa alla prova per il prossimo periodo 2025-26, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti del terzo settore che gestiscono servizi in convenzione;

Visto
lo schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, parte integrante del presente atto, che prevede l’inserimento fino ad un massimo di 40 persone sottoposte alla messa alla prova nell’ambito di attività e servizi relativi a finalità sociali e socio-sanitarie, protezione civile, fruibilità e tutela del patrimonio ambientale, fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico, fruizione di immobili e servizi pubblici, compatibilmente con le esigenze di funzionamento, a condizione che la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sia garantita dal Fondo di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312 e s.m.i., secondo le disposizioni impartite dall’INAIL;
Dato atto che
in accordo con il Tribunale di Bologna, alcune delle persone sottoposte all’istituto di cui trattasi potranno essere destinate anche a supporto di attività specifiche presso gli Uffici giudiziari;

Dato atto che è obbligatoria l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, cui il Comune provvede nell’ambito del programma assicurativo dell’Ente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore Staff del Consiglio Comunale e Atti Normativi;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Settore Staff del Consiglio Comunale Atti Normativi - Ufficio del Garante per le persone private della libertà personale;

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

1. DI APPROVARE, per ragioni esposte in premessa il rinnovo, con scadenza al 31/12/2026, della Convenzione tra Comune e Tribunale di Bologna, parte integrante del presente atto, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, finalizzata all’inserimento di soggetti sottoposti all’istituto della messa alla prova in attività e servizi comunali e giudiziari;

2. DI DARE ATTO che alla sottoscrizione della convenzione procederà il Sindaco o suo delegato e che, all’atto della sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali al testo.

Infine, con votazione separata, all’unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.




La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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Convenzione MAP 2024-26.pdf
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