LA GIUNTA
RICHIAMATO l’articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 «Semplificazione della disciplina edilizia», che disciplina i termini di inizio e ultimazione dei lavori dei permessi di costruire e le relative proroghe, prevedendo:
- al comma 3, la possibilità di proroga dei termini, anche reiterata, mediante comunicazione dell’interessato, a condizione che non siano intervenute contrastanti previsioni urbanistiche;
- al comma 3-bis, la possibilità di accordare la proroga anche in presenza di sopravvenute contrastanti previsioni urbanistiche, “su istanza del privato presentata prima della scadenza dei medesimi termini, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori”, previa deliberazione del Consiglio comunale per il termine di inizio lavori, della Giunta comunale per il termine di ultimazione;
PREMESSO che:
in data 8 luglio 2016 (con nota acquisita agli atti dell’Amministrazione al PG n. 235908/2016) la società e-distribuzione S.p.A. ha presentato richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di una Cabina primaria, denominata Tanari/Bologna Maggiore, nella zona di via Prati di Caprara;
in data 18 gennaio 2017, con atto PG n. 17865/2017, è stato rilasciato il permesso di costruire, il quale stabiliva l’obbligo di iniziare i lavori entro un anno dal rilascio e di ultimarli entro tre anni dalla data di inizio;
l’intervento oggetto del permesso di costruire:
- interessa una superficie di circa 3.073 mq, nei pressi dell’incrocio tra le vie Prati di Caprara ed Emilia Ponente, adibita in passato a parcheggio e prato;
- consiste nelle opere edili connesse alla realizzazione della nuova Cabina primaria, e comprende anche il preventivo spostamento di un canale scolmatore esistente lungo un nuovo tracciato;
- è completato da una recinzione perimetrale e da un percorso di accesso con nuovo passo carrabile su via Prati di Caprara;
in data 10 settembre 2020 - a seguito di alcune ordinarie proroghe comunicate dal titolare ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. 15/2013 - i lavori sono effettivamente iniziati (come da comunicazione acquisita al PG n. 349241/2020), determinando in tal modo il termine per la loro ultimazione al 10 settembre 2023;
in data 16 agosto 2023 - a seguito della rinuncia da parte dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, che ha comportato la necessità di riavviare nuovamente le procedure di appalto, nonché dell’entrata in vigore del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bologna - e-distribuzione S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, della L.R. 15/2013, una proroga di 36 mesi del termine di ultimazione dei lavori;
l’Amministrazione, previo assenso della Giunta comunale espresso con deliberazione del 10 ottobre 2023, PG n. 667939, ha accordato tale proroga, portando il termine per la conclusione dell’intervento al 10 settembre 2026;
VISTO che e-distribuzione S.p.A. - con comunicazione acquisita al PG n. 253767/2026 del 7 aprile 2026 e successiva integrazione PG n. 356888/2026 del 28 aprile 2026 - ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma-3 bis, della L.R. 15/2013, quindi prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, una ulteriore (seconda) proroga di 36 mesi di tale termine, per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà, oltre che con riguardo alla mole e alle particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera;
CONSIDERATO che:
il 29 settembre 2021, nell’ambito del nuovo quadro della pianificazione urbanistica delineato dalla L.R. 24/2017, è entrato in vigore il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Bologna, successivamente modificato con la Variante 1, entrata in vigore il 4 dicembre 2024, e attualmente interessato dal procedimento di approvazione della Variante 2, per la quale trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art. 27 della medesima legge regionale;
come già evidenziato dalla deliberazione che ha assentito la prima proroga, la realizzazione della Cabina primaria in parola risulta coerente con le strategie del PUG, il quale in generale favorisce la re-infrastrutturazione sostenibile del territorio mediante interventi per la sicurezza, l’ammodernamento e la rigenerazione delle reti infrastrutturali;
in ragione della sua struttura, tuttavia, il PUG non contiene la puntuale individuazione dell’opera, limitandosi a recepire nella Tavola dei vincoli la perimetrazione della distanza di prima approssimazione (Dpa) dalla stessa, non consentendo quindi l’autonoma e univoca verifica da parte dell’interessato circa l’assenza di eventuali interferenze dell’intervento con le previsioni urbanistiche sopravvenute;
RICORDATO peraltro che, in vigenza del precedente regime pianificatorio, l’allora Amministrazione Provinciale di Bologna - con determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2012, come indicato nell’avviso pubblicato sul BURERT n. 230 del 7 novembre 2012 - aveva già autorizzato, ai sensi della L.R. 10/1993, la società Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-Distribuzione S.p.A.) alla costruzione ed esercizio della Cabina primaria 132/15 kV Tanari/Bologna Maggiore, in esito a un procedimento comportante variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Bologna, oltre che apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, e nell’ambito del quale si era espresso favorevolmente il Comune stesso, con deliberazione del Consiglio comunale del 24 settembre 2012, PG n. 200647/2012;
CONSIDERATO, riguardo ai motivi per la proroga, che:
essa si rende necessaria in quanto, durante le attività preliminari propedeutiche alla bonifica da ordigni bellici, è stato rinvenuto nel sottosuolo del parcheggio di via Prati di Caprara un rilevante quantitativo di materiali di riporto e di rifiuti, pericolosi e non, la cui gestione ha comportato significativi rallentamenti esecutivi ed economici;
in particolare, entro le profondità indagate (fino a un massimo di circa 4 metri dal piano di campagna), è emersa la presenza di depositi limo-sabbiosi ricoperti da materiali di riporto di origine antropica, costituiti da macerie edili miste a terreno;
in due dei sette sondaggi eseguiti per le indagini profonde è stata rilevata la presenza di resti di materiali contenenti amianto in matrice cementizia (eternit, in frammenti e tubazioni presumibilmente riconducibili a colonne montanti di scarico), circostanza che ha reso necessario l’adozione e l’approvazione da parte dell’AUSL di uno specifico piano di rimozione, e le relative operazioni di bonifica, concluse il 16 ottobre 2025;
in cinque dei sette sondaggi i materiali di riporto, pur conformi alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui al D.Lgs. 152/2006, hanno evidenziato criticità che ne hanno determinato la classificazione come rifiuti speciali non pericolosi, non conformi al recupero in sito e da destinare a impianti autorizzati per il trattamento e lo smaltimento, con conseguente sospensione delle attività di indagine bellica fino al completamento delle operazioni di gestione di circa 2.500 mc di materiale di scavo;
a tali circostanze si aggiungono la complessità e la rilevanza dell’intervento, nonché le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera, trattandosi di una Cabina primaria caratterizzata da soluzioni tecnologiche e strutturali innovative;
CONSIDERATO, riguardo all’interesse pubblico al completamento dell’intervento, che la Cabina primaria Tanari/Bologna Maggiore costituisce un’opera infrastrutturale strategica di fondamentale importanza e di interesse pubblico generale per il territorio del Comune di Bologna: è preordinata a dare risposta alle esigenze del polo sanitario dell’Ospedale Maggiore e ad alimentare la linea tranviaria in corso di realizzazione; rientra nell’ambito del riassetto della rete in alta tensione dell’area di Bologna, da parte di Terna; concorre al raggiungimento degli obiettivi ambientali di Bologna Missione Clima;
VALUTATO dunque che sussistano tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 19, comma 3 bis, della LR 15/2013: l'istanza di proroga è stata regolarmente presentata prima della scadenza del termine di validità del titolo edilizio; i motivi posti a fondamento della domanda (ritardi dovuti a imprevisti ritrovamenti ambientali nel sottosuolo e alle correlate procedure autorizzative sanitarie e di smaltimento rifiuti) integrano i presupposti di legge relativi a "fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso", e ci sono ragioni per considerare la “mole dell'opera” e le “sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive”; sussiste il preminente interesse pubblico generale al completamento dell'infrastruttura elettrica, anche in ragione della sua funzionalità ai servizi ospedalieri dell'Ospedale Maggiore e all’implementazione del sistema tranviario cittadino; la richiesta di differimento del termine per un periodo di 36 mesi risulta congrua, proporzionata e giustificata dalla complessità tecnica ed economica delle attività da svolgere;
RITENUTO pertanto di assentire che venga accordata una ulteriore (seconda) proroga di 36 mesi del termine di ultimazione lavori di cui al permesso di costruire in oggetto, in considerazione innanzitutto dell’interesse pubblico al completamento dell’opera in questione, vista la sua rilevanza strategica;
CONSIDERATO peraltro che lo stesso PUG, pur non avendo previsto compiutamente la Cabina primaria tra le opere da completare, ha - ai sensi dell’art. 25, comma 2, let. d), della L.R. 24/2017 - l’obiettivo di conformare il territorio tenendo conto anche della “necessità di assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico di cui sia stata programmata la realizzazione”;
DATO ATTO che la proroga in questione comporterà lo spostamento del termine di ultimazione lavori al 10 settembre 2029;
VISTA la relazione istruttoria allegata in atti;
RITENUTO di dichiararare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire al titolare del permesso la tempestiva ripresa delle attività per la realizzazione dell’intervento;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio;
VISTO l’atto PG n. 63505/2026 di delega di firma e funzioni in caso di assenza della Capo Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;
PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano;
STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e quindi di non richiedere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, il parere della Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Su proposta dell’Ufficio di Piano, congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) DI ASSENTIRE, ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, della L.R. 15/2013, che venga accordata una ulteriore (seconda) proroga di 36 mesi del termine di ultimazione lavori di cui al permesso di costruire PG n. 17865/2017, relativo alla realizzazione della nuova Cabina primaria denominata Tanari/Bologna Maggiore;
2) DI DARE ATTO che la proroga comporta lo spostamento del termine di ultimazione lavori al 10 settembre 2029.
Infine, con votazione separata, all'unanimità,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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