LA GIUNTA
Premesso che:
- il 31 maggio 2022 la Giunta ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto di riqualificazione e gestione mediante adeguamento tecnico-funzionale dell’impianto sportivo del Tennis Club Nettuno di Bologna sito in via Petronio Fancelli n. 5;
- il 03 agosto 2022, con determinazione P.G. N. 474760/2022, è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento della Concessione per la riqualificazione e gestione mediante adeguamento tecnico-funzionale dell’impianto sportivo;
- il 10 gennaio 2023, con determinazione PG. n. 17051/2023, è stata individuata la Nettuno Sport Center Società Sportiva dilettantistica a r. l, quale aggiudicatario finale della Concessione;
- il 7 ottobre 2024 è stato stipulato il contratto di concessione, repertorio 5930, matrice n. 4053 tra Comune di Bologna e Nettuno Sport Center, con decorrenza a partire dall’1 gennaio 2025 e per la durata di venti anni;
- il 18 febbraio 2025 l’impianto è stato consegnato a Nettuno Sport Center, che ha iniziato a gestirlo;
- nel mese di ottobre 2025 il contratto di concessione è stato risolto per inadempimento del concessionario, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., per mancato reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti, risoluzione successivamente impugnata da Nettuno Sport Center;
Considerato che:
- nelle more, la gestione dell’impianto è proseguita di fatto da parte di Nettuno Sport Center, senza titolo valido, con incasso dei relativi ricavi e senza realizzazione dei lavori previsti nel cronoprogramma, situazione non ulteriormente tollerabile alla luce della risoluzione intervenuta e delle esigenze di tutela del patrimonio comunale e degli utenti;
- essendosi il contratto risolto per inadempimento del Concessionario – risoluzione allo stato non sospesa - non si può consentire, anche a salvaguardia delle entrate dell’ente, che l’operatore economico continui, senza titolo valido, a gestire un bene di proprietà comunale, riscuotendo somme e, peraltro, omettendo di effettuare gli interventi previsti ed urgenti per la messa in sicurezza degli impianti, a fronte dei quali risultava remunerativa per l’ente la quantificazione del canone a quest’ultimo spettante, nella misura prevista nel contratto risolto;
- alcuni interventi previsti nel progetto risultano urgenti e non procrastinabili per garantire l’efficienza in completa sicurezza del centro sportivo, scongiurare possibili pregiudizi al patrimonio comunale e ripristinare la piena erogazione del servizio pubblico, altrimenti compromessa (mancanza delle coperture pressostatiche dei campi 5 e 6, usura dei campi da calcio a 7);
Dato atto che:
- Nettuno Tennis Club A.S.D. ha chiesto di subentrare nel contratto per scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del disciplinare di gara;
- il Comune ha respinto tale richiesta e la stessa è stata annullata dal TAR Emilia-Romagna, Sez. II, con sentenza n. 556/2026, che ha riconosciuto l’obbligo della stazione appaltante di procedere allo scorrimento della graduatoria e di dare corso al subentro del concorrente secondo classificato;
- l’efficacia della predetta sentenza è tuttavia sospesa per effetto dell’ordinanza cautelare n. 136/2026 della Sez. I del TAR, confermata dall’ordinanza n. 644/2026 del Consiglio di Stato che, nel contemperamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l’esigenza di mantenimento della res adhuc integra in vista della decisione di merito;
Atteso che:
- nelle more della definizione dei giudizi pendenti e degli esiti sull’eventuale scorrimento della graduatoria, sussiste la necessità di garantire continuità del servizio pubblico sportivo, sicurezza degli impianti e tutela del patrimonio comunale, senza anticipare né pregiudicare gli effetti delle decisioni degli organi di giustizia amministrativa;
- occorre, pertanto, individuare un gestore temporaneo dell’impianto per una durata strettamente limitata e con espressa previsione di risoluzione automatica dell’affidamento in caso di decisione definitiva che imponga lo scorrimento della graduatoria e il subentro del concorrente individuato;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – stante l’approssimarsi dell’avvio dell’anno sportivo;
Informata l’Avvocatura comunale;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato al D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Quartiere Borgo Panigale - Reno e dal Direttore Generale;
Stabilito che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che sono già stati valutati sul Bilancio per l'annualità 2026, a carico del capitolo U73330-000 "Quartiere Borgo beni durevoli e manutenzione impianto - contro avanzo di amministrazione per euro 270.000,00, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;
Su proposta della Direzione Generale e del Quartiere Borgo Panigale-Reno
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
Per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
DI DARE MANDATO al Direttore del Quartiere Borgo Panigale – Reno di:
- provvedere, con la massima urgenza, alla ripresa in possesso dell’impianto e all’esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dello stesso, con oneri a carico dell’Amministrazione e, segnatamente:
in conformità alla normativa sui contratti pubblici e con procedure compatibili con l’urgenza delle lavorazioni;
- avviare le procedure necessarie finalizzate all’individuazione di un concessionario temporaneo dell’impianto sportivo, con le seguenti condizioni essenziali:
o natura strettamente provvisoria dell’affidamento, qualificato espressamente come gestione temporanea;
o obbligo, in capo al gestore temporaneo, di collaborare alla transizione dell’impianto al soggetto che dovesse subentrare in esecuzione delle decisioni giurisdizionali, garantendo la continuità del servizio e la consegna dell’impianto in condizioni di piena funzionalità;
o definizione di un corrispettivo che tenga adeguato conto dei lavori realizzati a carico dell’Amministrazione e degli obblighi di gestione, assicurando un equilibrio economico-finanziario coerente con la natura provvisoria dell’affidamento e con la tutela delle entrate dell’ente;
- precisare che l’individuazione del concessionario temporaneo e la conseguente gestione dell’impianto avvengono impregiudicati gli effetti delle decisioni che saranno assunte dagli organi della giustizia amministrativa sullo scorrimento della graduatoria e sul subentro nella concessione e che il Comune si impegna a dare integrale esecuzione a tali decisioni, anche mediante adeguamento o cessazione delle misure temporanee di gestione qui deliberate.
Infine, con votazione separata, all'unanimità
D E L I B E R A
DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa esposte, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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