Comune di Bologna
Economia
 
ORDINANZA SINDACALE E DIRIGENZIALE
 
MISURE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL PRIMO MAGGIO 2024
PG.N. 285861/2024
In pubblicazione dal 24/04/2024 al 09/05/2024
 


I L S I N D A C O

Premesso
- che mercoledì Primo Maggio 2024 ricorre la festa del lavoro e, anche nella città di Bologna, si svolgono eventi dedicati nel centro della città e, nello specifico, nel contesto di Piazza Maggiore organizzati da Cdlm-Cgil Bologna;

- che, in particolare, per la manifestazione denominata 1° Maggio – Festa del lavoro 2024, si prevede un notevole afflusso di persone poiché si intende realizzare un concerto e di altri intrattenimenti come dibattiti e performance varie;

Rilevato
- che gli avventori sono soliti acquistare bevande da consumare in strada, abbandonando i relativi contenitori su area pubblica senza particolari precauzioni, causando così inconvenienti igienico sanitari, incontrollata diffusione dei contenitori di vetro o lattina nonché degrado ambientale;

- che l’abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l’incontrollata diffusione dei materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti, inoltre, può renderli strumenti atti ad offendere;

Considerato
- che, pertanto, per prevenire pericoli e degrado, appare opportuno stabilire i seguenti divieti per la manifestazione 1° Maggio – Festa del Lavoro 2024, dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione;

a) il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
b) il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
I divieti, di cui ai punti a) e b), si applicano alle attività ubicate in Piazza Maggiore e, nelle vie de’ Pignattari e dell’Archiginnasio;
c) il divieto per chiunque di introdurre qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante nell’area della Manifestazione sopra individuata;

Visti
- che l’art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna;

O R D I N A


nella giornata di mercoledì Primo maggio 2024, dalle ore 10:00 fino a termine della manifestazione:

a) il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
b) il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;
I divieti, di cui ai punti a) e b), si applicano alle attività ubicate in Piazza Maggiore e, nelle vie de’ Pignattari e dell’Archiginnasio;
c) il divieto per chiunque di introdurre qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante nell’area della Manifestazione sopra individuata;

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 300,00 - provvedimento P.G. n. 78920/2011), ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000. La presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare.
D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on line per quindici giorni e sul sito istituzionale e diffusa attraverso gli organi di informazione;
- che la presente ordinanza sia comunicata, altresì:
. alla Prefettura di Bologna;
. alla Questura di Bologna;
. al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
. al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
. alla Polizia Locale;
. al Quartiere Santo Stefano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.



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