Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Entrate
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA, CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE SUGLI ATTI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA, DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DEI REGOLAMENTI DI IMPOSTA DI SOGGIORNOI E ORDINANZE-INGIUNZIONI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L. 689/81
N. Proposta DD/PRO/2025/10080
N. Repertorio DD/2025/9210
PG.N. 483031/2025
In pubblicazione dal 26/06/2025 al 10/07/2025
 


LA DIRIGENTE DELL'U.I. ENTRATE
Premesso che
-con atto del Consiglio Comunale Pg. 231154/2011 è stato deliberato con decorrenza 1° gennaio 2012 la gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extratributarie;

- che la Giunta ha approvato con delibera proposta n. DG/PRO/2025/140, PG nr. 411760/2025, con decorrenza 16/06/2025, l’ultima modifica allo schema organizzativo del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, riservandosi ulteriori adeguamenti del medesimo e delle funzioni della macrostruttura qualora ritenuto necessario;

- che la Giunta con il succitato atto DG/PRO/2025/140, PG nr. 411760/2025, tra le modifiche organizzative introdotte, vi è l’inserimento nell’Area Risorse Finanziarie delle funzioni già afferenti al Settore Patrimonio con eccezione delle funzioni legate alla tutela della pubblica e privata incolumità della UI Tecnica, con conseguente ridenominazione dell’area in Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

-che con il medesimo atto DG/PRO/2025/140, PG nr. 411760/2025 all' Area Risorse Finanziarie e Patrimonio di questo Comune sono state attribuite tra le diverse competenze le seguenti funzioni:
· Gestione e riscossione dei tributi comunali;
· Gestione della riscossione delle entrate dei servizi a domanda individuale;
· Gestione sanzioni amministrative non tributarie ai sensi della L. 689/81;
· Gestione della riscossione coattiva con l’esclusione delle sanzioni afferenti al Codice della Strada;

- con provvedimento del Sindaco P.G. 434163/2025 del 13.06.2025 è stata attribuita la responsabilità di Capo Area Risorse Finanziarie e Patrimonio alla Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe dal 16.06.2025 fino al 31/10/2026;

- con medesimo provvedimento del Sindaco P.G. 434163/2025 del 13.06.2025 è stata attribuita alla Dott.ssa Emilia Ammirati l'incarico di responsabilità dirigenziale dal 16.06.2025 fino al 31/10/2026 della U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Dato atto che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/9458 Pg.444662/2025 del 16.06.2025 della Capo Area delle Risorse Finanziarie e Patrimonio, con richiamo alla precedente determinazione dirigenziale PGN 389937/2024 del 7 giugno 2024, sono state confermate le seguenti funzioni alla UI Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio :
· Gestione e riscossione dei tributi comunali;
· Gestione della riscossione delle entrate dei servizi a domanda individuale;
· Gestione sanzioni amministrative non tributarie ai sensi della L. 689/81;
· Gestione della riscossione coattiva (per le sanzioni afferenti al Codice della Strada la gestione di competenza è dalle procedure cautelari ed esecutive).


Premesso altresì che con delibera di Giunta Comunale DD/PRO/2025/175 PG 479628/2025 esecutiva in data 25/06/2025, immediatamente eseguibile, la Dott.ssa Emilia Ammirati è stata confermata fino al 31.10.2026 funzionario responsabile dei seguenti tributi:

        • IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019 del 27.12.2019;
        • Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013;
        • Imposta Unica Comunale (IUC:IMU-TASI-TARI) di cui all’art. 639 della L. 147/2013 limitatamente all'attività di controllo e di accertamento tributario connesse alle fattispecie verificatesi fino al 31.12.2019;
        • Imposta di soggiorno di cui all'art. D.Lgs. 23/2011 e di cui all'art. 4 del DL 50/2017.

Verificato che
- l’art. 5 " Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689 " del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con DC/PRO/2024/39 PG. 285815/2024 del 24/04/2024 e ss.mm.ii in vigore dal 01.05.2024, prevede che le sanzioni amministrative si applicano in violazione delle normativa europea, nazionale, regionale e comunale in seguito alla contestazione o notifica dei verbali di accertatori esterni al Comune (Carabinieri, Guardia di Finanza,..) ed interni (es. Polizia Locale);

- il processo per l’applicazione di queste sanzioni è regolato dalla legge 689/1981

Dato atto che
- in violazione delle norme regolamentari per la disciplina dell’imposta di soggiorno [(art.5 comma 3) del Regolamento con validità fino al 31.01.2021 e approvato con delibera consiliare Pg. 1675/2012 e Regolamento approvato con delibera consiliare Pg. 528563/2020 e in vigore dal 01.01.2021 (art. 7 comma 5)] è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa;
-compete alla Dirigente dell’U.I. Entrate dell’Area Risorse Finanziarie (oggi Area Risorse Finanziarie e Patrimonio) l’emissione dell’atto di contestazione di violazione del Regolamenti comunali per la disciplina dell’imposta di soggiorno;

Atteso che
- in applicazione dell’art. 5 comma 3 del citato Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con DC/PRO/2024/39 PG. 285815/2024 del 24.04.2024 e ss.mm.ii, decorsi 60 giorni dalla notifica dei verbali notificati, ai sensi del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 689/1981 Capo I e II, compete al Dirigente dell’U.I. Entrate dell’Area Risorse Finanziare (oggi Area Risorse Finanziarie e Patrimonio) , rilevare il mancato pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, determinare con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ingiungendone il pagamento.

Verificato altresì che
- l’art. . 10 "Riscossione coattiva" del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con DC/PRO/2024/39 PG. 285815/2024 del 24.04.2024 e ss.mm.ii. e in vigore dal 01.05.2024 prevede ai commi 1 , 2 e 3 .:
- Il Comune gestisce direttamente l'intero processo di riscossione coattiva delle proprie entrate, a meno che non siano state affidate a terzi in concessione e la gestione diretta comprende ogni fase, dalla notifica del titolo esecutivo fino all'esecuzione forzata per recuperare il credito;
- la riscossione coattiva viene effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo, come previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera a) della Legge 160/2019, oppure attraverso ingiunzione fiscale, secondo quanto stabilito dal Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639, e secondo quanto definito dagli articoli 3, 4 e 6 del citato Regolamento delle entrate e della riscossione;
- l'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali si articola in due fasi:

• fase di accertamento esecutivo/ingiunzione che riguarda la predisposizione , la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale, inclusi eventuali solleciti e il Dirigente dell’Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie (oggi Area Risorse Finanziarie e Patrimonio), in qualità di Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive questi documenti. Fanno eccezione le sanzioni per violazione del Codice della Strada che sono di competenza della Polizia Locale.

• fase cautelare ed esecutiva che inizia quando un avviso di accertamento esecutivo o un'ingiunzione fiscale non vengono pagati dopo la notifica; è quindi intrapresa l’attività di verifica dei debitori e si avviano le procedure cautelari o esecutive per recuperare il credito dovuto.
Tutti gli atti legati a questa fase (cautelare ed esecutiva), inclusi quelli relativi ai crediti gestiti dalla Polizia Locale, rientrano sotto la responsabilità del Dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie (ora Area Risorse Finanziarie e Patrimonio) che agisce come Funzionario Responsabile della riscossione e, per l'esecuzione può avvalersi del Funzionario Responsabile della Riscossione, come previsto dall'articolo 1, comma 739, della Legge 160/2019.

Visto il D.Lgs. 39 del 12/02/1993 avente ad oggetto "Norma in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" con particolare riferimento all'art. 3 comma 2 che prevede che "Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.".

Considerato che la U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio per l’emissione dei seguenti atti:
        - di contestazione in violazione dei Regolamenti di imposta di soggiorno approvati con atti consiliari (Pg. 1675/2012 e Pg. 528563/2020),
        - delle ordinanze ingiunzioni di cui all’art. 5 comma 3 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione,
        - emessi in applicazione dell’iter di riscossione coattiva (art. 10 della del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con DC/PRO/2024/39 PG. 285815/2024 del 24.04.2024;
si serve di strumenti informatici automatizzati (hardware e software gestionali) di composizione e stampa di atti che necessitano del ricorso alla firma indicata a stampa per non interrompere il flusso documentale informatico.

Ritenuto pertanto di autorizzare fino al 31.10.2026, la sostituzione della propria firma autografa con l'indicazione e stampa, in calce a margine, del nominativo della Dott.ssa Emilia Ammirati, in qualità di dirigente della U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio per tutti gli atti della procedura di riscossione coattiva e di riscossione volontaria delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81, comprendente i seguenti provvedimenti relativi alle entrate tributarie ed extratributarie:
  • atti di contestazione di violazione amministrativa del Regolamento dell’imposta di soggiorno
  • ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981
  • avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzione fiscale (ad eccezione di quelli riferiti a sanzioni per violazioni del codice della strada);
  • solleciti di pagamento di cui al comma 544 dell'art. 1 della L. 228/2012 e al comma 795 dell’art. 1 della L. 160/2019.(ad eccezione di quelli riferiti a sanzioni per violazioni del codice della strada);
  • ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 relative agli avvisi di accertamento tributari che sono state emessi fino all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 c. 792 lett. a) L. 160/2019, e quindi fino al 31/12/2019;
  • avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50 del DPR 602/1973
  • atti relativi alle procedure cautelari;
  • atti relativi alle procedure esecutive;
  • atti ausiliari ai precedenti.

Visti:
gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.lgs 267/2000
gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale
il Regolamento delle entrate comunali e riscossione del Comune di Bologna
i Regolamenti dell’imposta di soggiorno

determina

1) di autorizzare fino al 31.10.2026, sulla base di quanto indicato in premessa, in applicazione all'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione e stampa, in calce o a margine, del nominativo della sottoscritta Dott.ssa Emilia Ammirati, in qualità di funzionario responsabile dell'UI Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio come segue: LA DIRIGENTE DELL'UNITA' INTERMEDIA ENTRATE DOTT.SSA EMILIA AMMIRATI per tutti gli atti della procedura di riscossione coattiva e di riscossione volontaria delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81, comprendente i seguenti provvedimenti e riprodotti dai sistemi informativi automatizzati citati in premessa:
  • atti di contestazione di violazione amministrativa del Regolamento dell’imposta di soggiorno
  • ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981
  • avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzione fiscale (ad eccezione di quelli riferiti a sanzioni per violazioni del codice della strada);
  • solleciti di pagamento di cui al comma 544 dell'art. 1 della L. 228/2012 e al comma 795 dell’art. 1 della L. 160/2019.(ad eccezione di quelli riferiti a sanzioni per violazioni del codice della strada);
  • ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 relative agli avvisi di accertamento tributari che sono state emessi fino all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 c. 792 lett. a) L. 160/2019, e quindi fino al 31/12/2019;
  • avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50 del DPR 602/1973
  • atti relativi alle procedure cautelari;
  • atti relativi alle procedure esecutive;
  • atti ausiliari ai precedenti.



Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


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