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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
DELIBERAZIONE
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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026 VALIDE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO A DECORRERE DAL 01.01.2026.
N. Proposta DG/PRO/2025/283
N. Repertorio DG/2025/302
PG.N. 947423/2025
In pubblicazione dal 16/12/2025 al 30/12/2025
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LA GIUNTA
Visti:
- l'art.4 del D.Lgs.23/2011, in base al quale i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- l'art.1, comma 492, della legge 213/2023, che ha previsto per l'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, di incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio P.G. n. 528563/2020 e ss.mm.ii., da ultimo modificato in data 25 novembre 2024 con delibera di Consiglio P.G. N. 848364/2024;
Richiamata la Delibera di Giunta P.G. n. 861894/2024 con cui, in virtù dell'art. 1, comma 492, della legge 213/2023, sono state approvate, dal 1 aprile 2025 al 31 dicembre 2025, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno nella seguente misura:
a) Tariffe sulla base delle fasce di prezzo, così come previsto dall'art. 4, comma 2 e comma 3 del Regolamento comunale PG.n.528563/2020 e ss.mm.ii, riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di una persona:
1) fascia di prezzo da 1 a 30,99 euro: tariffa 4,00 euro;
2) fascia di prezzo da 31 a 70,99 euro: tariffa 5,80 euro;
3) fascia di prezzo da 71 a 120,99 euro: tariffa 6,50 euro;
4) prezzo uguale o superiore a 121 euro: tariffa 7 euro;
5) campeggi e ostelli: tariffa fissa 2,80 euro.
b) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici nelle ipotesi di locazione breve di cui all’art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del Regolamento comunale PG.n.528563/2020 e ss.mm.ii, tariffa in misura percentuale del 10,50% sul costo dell'appartamento (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 7 euro a persona per notte di soggiorno;
Considerato che l'art. 121 del Disegno di Legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (in breve Disegno di Legge di Bilancio 2026), ad oggi in iter di approvazione presso la quinta Commissione permanente (Bilancio) al Senato della Repubblica, prevede che, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, inizialmente previste per l'anno 2025, possono essere applicate anche nell’anno 2026, tenuto conto che il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026 è da destinare per il 70 per cento agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e per il 30 per cento al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Rilevato che, come riportato nel DUP 2026-27-28 (capitolo 10 - Linee essenziali del bilancio di previsione) in iter per l'approvazione entro l'anno, vi è un esplicito riferimento all'intenzione dell'Amministrazione comunale di avvalersi per l'anno 2026 della possibilità prevista dal Disegno di Legge di Bilancio 2026 del mantenimento delle misure incrementali delle tariffe dell'Imposta di soggiorno previste dall'art.1, comma 492, della legge 213/2023 per l'anno 2025, in coerenza con gli obiettivi di investimento sulle attività funzionali allo sviluppo del turismo e con la necessità di rafforzare la capacità della città di gestire i maggiori flussi turistici, anche investendo nei servizi pubblici direttamente connessi;
Dato atto dell'avvenuta consultazione in data 3/11/2025 del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 10 del Regolamento, formato delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, per l'annualità 2026 alla conferma delle tariffe dell'Imposta di soggiorno già applicate per l'anno 2025;
Rilevato che:
- ai sensi dell'art.4 comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019];
- le nuove disposizioni sono destinate ad avere applicazione a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31 dicembre 2026, come previsto dal Disegno di Legge di Bilancio 2026;
Visti gli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del D.Lgs.267/00 in materia di deliberazioni tariffarie;
Dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti immediati sulla situazione economico-finanziaria in quanto solo a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio dello Stato si procederà ad opportuna variazione di bilancio per l'annualità 2026;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;
A voti unanimi e palesiDELIBERA
1) LA VOLONTA' DI CONFERMARE, dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno vigenti al 31 dicembre 2025, approvate con delibera di Giunta PG n. 861894/2024 nella seguente misura:
a) tariffe sulla base delle fasce di prezzo, così come previsto dall'art. 4, comma 2 e comma 3 del Regolamento comunale PG.n.528563/2020 e ss.mm.ii, riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di una persona:
1) fascia di prezzo da 1 a 30,99 euro: tariffa 4,00 euro;
2) fascia di prezzo da 31 a 70,99 euro: tariffa 5,80 euro;
3) fascia di prezzo da 71 a 120,99 euro: tariffa 6,50 euro;
4) prezzo uguale o superiore a 121 euro: tariffa 7 euro;
5) campeggi e ostelli: tariffa fissa 2,80 euro.
b) sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici nelle ipotesi di locazione breve di cui all’art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all’art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del Regolamento comunale PG.n.528563/2020 e ss.mm.ii, tariffa in misura percentuale del 10,50% sul costo dell'appartamento (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 7 euro a persona per notte di soggiorno;
2) DI DARE ATTO che solo dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 si provvederà ad adeguare opportunamente gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2026 nei termini e con le specifiche indicazioni contenute nell'art. 121 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 anche in merito alle destinazioni, se confermate;
3) DI DARE ALTRESI' ATTO CHE, in caso di mancata approvazione nella Legge di Bilancio 2026 delle misure incrementali di cui all’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono confermate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2024, approvate con delibera di Giunta PG n.832788/2023.
Infine, con votazione separata, all'unanimità DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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