Importo: 5.600,00
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Il Comune di Bologna è proprietario, per una quota di 144/432, di una porzione di fabbricato da cielo a terra sito in Via Miramonte 2/2 (si allega visura);
- Il fabbricato è stato dichiarato inagibile con lettera del Comune di Bologna Settore Edilizia Patrimonio UI Tecnica P.G. n. 176514/2021;
- la Signora Valentini Natalina, comproprietaria, ha provveduto, a sue spese stante la situazione di urgenza, al puntellamento, al successivo controllo periodico della situazione e agli ulteriori interventi necessari ai fini della messa in sicurezza dell’immobile per prevenire danni a persone e cose;
- l’art 1129 del Codice Civile (art. 1129) esonera i condomìni con meno di 8 condòmini dall'obbligo di un amministratore e l’art. 1134 prevede che "il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente";
Premesso inoltre che:
- con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2023/12325 P.G. 519926/2023 esecutivo il 04/08/2023 è stato costituito l’impegno n. 325000496 ai fini di sostenere spese relative all'amministrazione, manutenzione ordinaria e spese varie delle parti comuni (in quote millesimali) deliberate dalle rispettive assemblee condominiali, in qualità di proprietari, oltre a quelle in ogni caso derivanti al Comune in virtù di leggi o di clausole contrattuali, nonché per parti comuni confinanti con altre proprietà;
Considerato che :
- è pervenuta la richiesta di rimborso da parte della Sig. a Valentini Natalina, allegata in atti, attestante le spese complessive sostenute di euro 16.800,00, che corrispondono ad euro 5.600,00, rapportate alla quota di proprietà del Comune di Bologna di 144/432;
- che si trattava di spesa urgente in quanto volta ad evitare danni a persone o cose;
- Il responsabile della U.O. Tecnica della U.I. Patrimonio ha ritenuto congrue le spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza;
Dato atto:
- del rispetto del D.Lgs 33/2013
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
Rilevato che :
- alla spesa in discorso non si applica la normativa prevista dalla Legge 136/2010 e successive modificazioni, in quanto non ha natura corrispettiva e non riguarda contratti di appalti e di concessione;
- trattandosi di rimborsi di spese documentate e quindi di fattispecie che non rientrano nel codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, non si applica la normativa sul DURC;
- i servizi acquisiti attengono alla gestione condominiale di immobili di proprietà comunale e sono stati erogati da fornitori individuati dal condòmino citato, non lasciando margine di discrezionalità sulla scelta del contraente da parte della P.A.e di conseguenza, non sussistono le condizioni per il ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP.
Visti:
- la determinazione Dirigenziale dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio di delega DD/PRO/2025/9400 P.G. n. 444792/25 esecutiva il 16/06/2025;
- l'art.147-bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000 ;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 184 TUEL
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, di :
- procedere alla liquidazione di € 5.600,00 a favore di Valentini Natalina (cod. fornitore 135843) per il rimborso di spese condominiali anticipate per conto del Comune di Bologna per mettere in sicurezza un immobile sito in Via Miramonte 2/2 del quale il Comune è comproprietario;
- imputare la spesa complessiva di € 5.600,00 come da liquidazione n. 725007997.
RICHIEDE
l'emissione dei mandati di pagamento a favore di Valentini Natalina con imputazione al Bilancio, Capitolo ed Impegno, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato nella liquidazione n. 725007997 allegata agli atti quale parte sostanziale della determina.
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