Area Sicurezza Urbana Integrata - Corpo di Polizia Locale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DINIEGO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER ATTI VANDALICI - PROT. N. 272512/2025
N. Proposta DD/PRO/2025/8675
N. Repertorio DD/2025/8168
PG.N. 413918/2025
In pubblicazione dal 05/06/2025 al 19/06/2025
IL DIRETTORE
VISTO
la Delibera di Giunta p.g. n. 242106/2025 che definisce gli indirizzi per l'erogazione di contributi a residenti del Comune di Bologna che hanno subito danni materiali derivanti da atti vandalici al proprio veicolo in sosta;
l'Avviso pubblico, approvato con Determinazione p.g. n° 257319/2025, che disciplina la concessione di contributi per danni causati da atti vandalici a veicoli in sosta;
la richiesta di contributo presentata il 22 aprile 2025 dalla Sig.ra ALBANESE Rosaria, acquisita al protocollo generale con il n. 272512/2025;
la documentazione istruttoria acquisita agli atti e la verifica effettuata tramite consultazione dei pubblici registri automobilistici (PRA e Archivio Nazionale dei Veicoli);
il preavviso di diniego (p.g. n° 351101/2025) ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda del richiedente (p.g. n. 351160/2025) e reso visibile sull'area personale del sito del Comune di Bologna;
le osservazioni a riscontro del preavviso di diniego pervenute in data 20 maggio 2025 (ns. p.g. n° 363985/2025), con le quali la richiedente ha dichiarato che l’utilizzo del veicolo intestato alla madre non era continuativo e non superava i 30 giorni previsti dalla normativa, ritenendo pertanto non necessaria la registrazione formale presso i pubblici registri.
CONSIDERATO
che con il preavviso di diniego veniva comunicato, quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda, che:
"dalla consultazione dei pubblici registri automobilistici non risulta che Lei sia il proprietario del veicolo oggetto della richiesta, né che ne abbia la disponibilità giuridica come richiesto dall’Avviso pubblico. In particolare, dai dati risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli, non risulta alcuna formale indicazione di una Sua titolarità o disponibilità".
che ai fini dell'accesso al contributo, la Delibera di Giunta (p.g. n. 242106/2025) e l'Avviso pubblico richiedono espressamente che il richiedente sia proprietario del veicolo danneggiato oppure ne abbia una disponibilità giuridica formalmente attestata, quale condizione di ammissibilità;
che le FAQ pubblicate nella pagina del sito istituzionale dedicata al bando chiariscono che "non può richiedere il contributo chi utilizza il veicolo occasionalmente o senza una formale intestazione nel suddetto Archivio" [Archivio Nazionale Veicoli];
che dalla verifica presso i pubblici registri non risulta alcuna intestazione né altra forma documentata di disponibilità giuridica del veicolo in favore del richiedente;
che la sola dichiarazione di utilizzo occasionale del veicolo, priva di riscontri formali nei pubblici registri, non è sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.
RITENUTO PERTANTO di dover procedere al rigetto dell'istanza di contributo presentata dalla Sig.ra ALBANESE Rosaria, prot. n. 272512/2025, per i motivi sopra indicati.
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa e che vengono integralmente richiamati
DI NON ACCOGLIERE la richiesta di contributo presentata dalla Sig.ra ALBANESE Rosaria, prot. n. 272512/2025, confermando il il diniego del contributo per la motivazione già indicata nel preavviso di rigetto, in quanto non risulta provata la titolarità o la disponibilità giuridica del veicolo oggetto della richiesta, come richiesto dalla Delibera di Giunta e dall’Avviso;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è trasmessa alla richiedente tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda e resa visibile sull'area personale del sito del Comune di Bologna.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna ai sensi del D.Lgs. 104/2010 nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.1199/71 nel termine di 120 giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
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