|
|
Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
DELIBERAZIONE
|
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE PG N. 528563/2020: AGGIORNAMENTO DELLE FINALITA’ DEL GETTITO DI IMPOSTA, DISCIPLINA DEL TAVOLO TECNICO, ADEGUAMENTI NORMATIVI.
N. Proposta DC/PRO/2024/110
N. Repertorio DC/2024/88
PG.N. 848364/2024
In pubblicazione dal 28/11/2024 al 12/12/2024
|
|
|
La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :IL CONSIGLIO Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno", approvato con deliberazione PG n.: 528563/2020 e successive modifiche e integrazioni.
Premesso che, nell'ambito del percorso di confronto in seno al Tavolo tecnico in ordine alle entrate e all’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno, sono state valutate positivamente alcune proposte di modifica del regolamento avanzate da alcune associazioni di categoria, sia dal punto di vista della fattibilità tecnica, sia dal punto di vista delle scelte politiche. Dette modifiche riguardano gli articoli 8 e 10 del vigente regolamento.
Rilevata, quindi, l'opportunità di modificare l'art. 10 rubricato "Tavolo tecnico" attribuendo la convocazione dello stesso non solo all'Assessore competente, ma anche al Presidente del Territorio Turistico e di specificare, nell'ottica di attribuire allo stesso una struttura più definita (anche attraverso convocazioni più frequenti), che il Tavolo si riunirà almeno due volte all’anno.
Rilevata, altresì, l'opportunità di integrare quanto già previsto dall'art. 10, precisando che il Tavolo tecnico si riunirà non solo per monitorare l’applicazione dell’imposta con riferimento ai temi di cui all’art. 8 del regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all’effettivo impiego del gettito dell’imposta (ipotesi già regolamentate), ma anche con riferimento all’analisi dei versamenti trimestrali, all’utilizzo di dette risorse e all’efficacia delle attività poste in essere.
Viene infine previsto, sempre nell'ambito delle proposte di modifica all'art. 10, di prevedere che il Tavolo tecnico formuli proposte per definire specifiche azioni per contrastare l’evasione dell’imposta.
Rilevato che al fine di migliorare, attualizzare e ampliare la descrizione delle finalità riportate nell'art. 8 comma 2 rubricato "Gettito dell'imposta" si propone di sostituire:
- “Progetto Bologna Welcome” (ora fondazione) con “Supporto allo sviluppo di una strategia per un turismo di qualità sostenibile e armonico con le esigenze dei cittadini e della città”, formulazione che rimanda ad una strategia più ampia e strutturata in ambito turistico;
-“Progetto valorizzazione dei luoghi della cultura e del sistema museale” con “Valorizzazione dei luoghi della cultura e del sistema museale”, eliminando il riferimento alla temporaneità della dicitura “progetto”;
- “Progetto organizzazione eventi e attività culturali” con “Organizzazione di eventi e attività di rilievo nazionale o internazionale o comunque in grado di valorizzare e rendere la città più accogliente e attrattiva”, richiamando una definizione più ampia di eventi e attività, compresi quelli culturali, quali fattori funzionali all’attrattività e al turismo della città.
Valutato infine:
- di intervenire sugli articoli 4, 5, 6 ,7 al fine di meglio specificarne/integrarne i contenuti e correggere refusi e imprecisioni;
- di dare atto che il comma 492 dell’art. 1 della legge 231/2023 interviene sull’imposta di soggiorno permettendo un incremento circoscritto all’anno 2025 in occasione del Giubileo 2025 ;
- di dare atto che il comma 493 dell'art. 1 della legge 231/2023 interviene sull'imposta di soggiorno prevedendo che il gettito possa essere destinato anche a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- di riformulare le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 11 sulla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali per l'anno di imposta 2020, al fine di renderle più comprensibili.
Chiarito che gli interventi sopra illustrati si possono così riepilogare:
1-modifiche agli art. 8 e 10 in seguito al confronto con il Tavolo tecnico;
2- sostituzione del limite massimo dei 5 euro con il richiamo al limite previsto dalla norma (art. 4 commi 2 e 4);
3- correzione di alcuni refusi (art. 4 comma 2 e art. 6 comma 4);
4- eliminazione di alcune disposizioni che sono ormai superate dalla normativa che ha introdotto la figura del responsabile del pagamento dell'imposta e in base alla quale i portali telematici sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno solo per i corrispettivi relativi alla locazione breve (art. 4 commi 4 e 5);
5-richiamo alle disposizioni di cui ai commi 492 e 493 dell'art. 1 della legge 231/2023 (art. 4 e 8);
6 - semplificazione di alcuni adempimenti (art. 5 comma 2);
7-richiamo alla disciplina di cui all’art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5- ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 per individuare la sanzione amministrativa a carico del soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di cui all’articolo 3 del presente regolamento in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta
6 - migliore riformulazione del comma 3 art. 11.
Dato atto dell'avvenuta consultazione il 28 febbraio e il 23 maggio 2024 del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 10 del Regolamento, formato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero;
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento degli attuali testi regolamentari può concretizzarsi con le modifiche riportate nell' allegato A, parte integrante e B, in atti alla presente deliberazione.
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Considerato che le delibere di approvazione del regolamento istitutivo o di modifica dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, nonché quelle di approvazione delle relative tariffe, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non sono sottoposte al termine di cui all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime delibere sono soggette, a decorrere dall'anno di imposta 2020, a un regime di pubblicità costitutiva in virtù dell’art. 13, comma 15-quater del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che i predetti atti sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dei comuni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.
Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente.
Richiamati:
- l’art. 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., in materia di potestà regolamentare generale delle entrate;
- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.
Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.
Sentite le Commissioni consiliari competenti.DELIBERA
1. DI APPROVARE le modifiche al vigente "Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno", approvato con deliberazione PG n.: 528563/2020 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3 DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel suddetto sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011.
Infine, con votazione separataDELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6 Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
delibera di consiglio.pdf Allegato_A_deliberadcpro2024_110.pdf n 61 Reg imposta soggiorno-signed.pdf frontespizio.pdf
|
|