Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO
Premesso che:
con deliberazione consiliare del 19/12/2023, DC/PRO/2023/81, Rep. DC/2023/81, PG n. 843435/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP). Sezione strategica e Sezione operativa, adeguato nel corso dell’esercizio ove necessario;
con deliberazione consiliare del 22/12/2023, DC/PRO/2023/77, Rep. DC/2023/87, PG n. 847808/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Bologna, variato nel corso dell’esercizio ove necessario
con deliberazione di Giunta comunale del 22/12/2023, DG/PRO/2023/298, Rep. DG/2023/295, PG. n. 849010/2023 è stato approvato il PEG 2024-26, adeguato alle variazioni di bilancio e variato ove necessario nel corso dell’esercizio;
Premesso, altresì, che
Il D.lgs 267/2000 all’ art.194, comma 1, lett a), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
Il regolamento di contabilità vigente all’art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento;
Atteso che:
1) con atto notificato il 09/05/2023, il Comune veniva citato avanti al Tribunale di Bologna sezione Lavoro. per ottenere cit. come in ricorso:" accertare e dichiarare nei confronti del Comune di Bologna (CF01232710374), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, il diritto della ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite alla data di cessazione del rapporto, per complessivi 28 giorni, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione (se dovuta) dalla data della cessazione del rapporto di lavoro;- condannare il Comune di Bologna (CF 01232710374), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, occorrendo anche a titolo risarcitorio e previa eventuale CTU contabile, alla ricorrente.. l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite alla data di cessazione del rapporto,per complessivi 28 giorni, pari ad euro 2.129,00 lordi, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione (se dovuta) dalla data della cessazione del rapporto di lavoro"
La causa si è conclusa con la sentenza n.1265/2024 notificata il 14/10/2024 con la quale il Tribunale sezione Lavoro in accoglimento delle domande della ricorrente ha condannato il Comune di Bologna a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 2.129,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo; inoltre a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per compensi € 49,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA con distrazione all'avvocata Francesca Stangherlin difensore della ricorrente come da decreto di correzione di errore materiale della sentenza n.1265/2024 depositato il 23/10/2024.
La predetta sentenza è stata notificata al Comune in data 14/10/2024 e aggiunto al protocollo con Pgn 723209/2024;
2) con atto notificato il 18/12/2023, il Comune veniva citato avanti al Tribunale di Bologna sezione Lavoro. per ottenere cit. come in ricorso " nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere tutte le trattenute previdenziali, illegittimamente operate dal Comune di Bologna, sulle differenze retributive corrisposte a seguito della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n.825/2016 per l'effetto Condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente tutte le somme dovute a tale titolo e sinora non corrisposte con il beneficio degli interessi legali".
La causa si è conclusa con la sentenza n. 1378/2024 non notificata con la quale il Tribunale sezione Lavoro in accoglimento delle domande della ricorrente ha condannato il Comune di Bologna a corrispondere alla ricorrente tutte le somme dovute a tale titolo e sinora non corrisposte con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e al pagamento delle spese processuali a favore della parte ricorrente, che liquida in € 321,00 per compensi € 21,50 per anticipazioni, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione all'avvocato Luca Faggioli difensore della ricorrente;
3) con atto notificato il 02/11/2023, il Comune veniva citato avanti alla Corte d'Appello di Bologna sezione Lavoro. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Bologna sezione Lavoro num.316/2023 pubblicata il 04/05/2023 e non notificata in punto a cit. come in ricorso in punto a: "appello a sentenza nr. 316/2023 del Tribunale del Lavoro di Bologna pubblicata il 4.5.2023 e non notificata"
La causa si è conclusa con la sentenza n.561/2024 depositata il 10/10/2024 con la quale la Corte d'Appello sezione Lavoro in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata rigetta integralmente l’appello incidentale proposto dal Comune di Bologna sulle eccezioni dedotte dalla difesa del Comune resistente nel giudizio di primo grado e rigettate dalla Sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n. 316/2023. Accoglie l’appello principale proposto dalla ricorrente e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 04/05/2023 n.316, nel resto confermata, accerta e dichiara che la ricorrente, in virtù della maggiore anzianità effettiva del pre-ruolo come già accertata dalla medesima sentenza, ha diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 16/01/2015, tenendo conto del raggiungimento della fascia stipendiale 28-35 anni in data 01/09/2017, e condanna il Comune di Bologna a provvedere di conseguenza; inoltre condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado in 2800,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge con distrazione a favore dell'avvocato Luca Faggioli difensore della ricorrente .
Il dispositivo della predetta sentenza è stato notificato al Comune in data 10/10/2024 e aggiunto al protocollo con Pgn 711088/2024;
A favore del predetto avvocato di controparte quale distrattario con atto di liquidazione Pgn 482475/2024 del 15/07/2024 è stata liquidata la soccombenza disposta dalla sentenza del Tribunale di Bologna sezione Lavoro n.316/2023, poi riformata in appello, che prevedeva a suo favore il pagamento del 25% delle spese di lite, compensando la differenza del restante 75%. In sede di liquidazione si detrarrà da quanto dovuto al procuratore distrattario quanto già versato con il suddetto atto di liquidazione.
4) con atto notificato il 09/01/2023, il Comune di Bologna veniva citato avanti al locale Tribunale sezione Lavoro per sentire dichiarare cit. come in ricorso: " illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati con la parte ricorrente; condannare il Comune di Bologna al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria ragguagliata al numero dei contratti illegittimi e al penodo di abuso oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo;condannare il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del sottoscritto difensore ".
La causa si è conclusa con il dispositivo di sentenza, letto in udienza il 22/10/2024, n.1428/2024 con il quale il Tribunale di Bologna sezione Lavoro in accoglimento delle domande della ricorrente, accerta che il Comune di Bologna deve pagare alla ricorrente, a titolo risarcitorio, un’indennità onnicomprensiva pari a 6,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; inoltre che il Comune di Bologna è tenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 3.118,50, di cui €. 118,50 per esborsi ed €. 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito avvocato Luca Faggioli.
Il predetto dispositivo è stato notificato al Comune in data 25/10/2024 e aggiunto al protocollo con Pgn 766077/2024.
Considerato che:
la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l’Ente condannato sottrarsi legittimamente all’obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa;
il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione.
E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;
Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.
Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;
Visto il parere reso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell’art 25 del regolamento di contabilità
Visto:
- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;
Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Avvocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta del Settore Avvocatura
Sentita la commissione consiliare competente
DELIBERA
1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per euro 14.070,70
2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U 14000-000 del Peg 2024, "Oneri Vari connessi all'attivita dell'Avvocatura Comunale" ;
3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto.
Infine, con votazione separata
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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