Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
 
DELIBERAZIONE
 
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II”: VERSAMENTO DEL TRIBUTO IN ACCONTO E SALDO
N. Proposta DC/PRO/2026/52
N. Repertorio DC/2026/45
PG.N. 460329/2026
In pubblicazione dal 04/06/2026 al 18/06/2026
 


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :
IL CONSIGLIO
Richiamato:
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione consiliare P.g. n.80301/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2025/58 PG. n. 454885/2025 Repertorio n. DC/2025/59.

Premesso:
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026-2028), dal 2026 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari è stato spostato dal 30 aprile al 31 luglio;
- che con il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, sono stati individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative dell'agevolazione tariffaria quantificata in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, introdotta dall’articolo 57-bis del DL 124/2019. Tale agevolazione si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative stabilite dall'Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il bonus sociale rifiuti spetta esclusivamente ai nuclei familiari che hanno un Isee non superiore a € 9.530 (valore ridefinito in € 9.796 con decorrenza 1° gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 2/2026/R/COM di ARERA) o non superiore a € 20.000 se si tratta di nuclei familiari con almeno 4 figli, limitatamente a un’unica abitazione. Il bonus viene quantificato in misura pari al 25% della tassa sui rifiuti al lordo delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3 istituite da ARERA con le delibere n.386/2023/R/rif, n.133/2025/R/rif e n.176/2025/R/rif. Il costo delle riduzioni verrà rimborsato al Comune addebitandone l’onere a tutti gli utenti della TARI, domestici e non domestici, mediante la componente perequativa UR3 ;
- che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, ha approvato il “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com e con deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif.

Considerato:
- che con le sopracitate delibere, Arera ha definito nel dettaglio le tappe per l’erogazione del bonus ai contribuenti aventi diritto ed in particolare ha disposto che l’agevolazione deve essere riconosciuta entro il 30 giugno di ogni anno a+1 (per l’anno 2025 entro il 30 giugno 2026) nella prima rata utile. Qualora la prima rata utile venga emessa successivamente al 30 giugno dell’anno a+1, l’agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l’identificazione del soggetto beneficiario medesimo.
- che ai sensi del comma 15 ter dell’art. 13 del DL 201/2011 i versamenti dei tributi (diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti approvati per l’anno di riferimento e pubblicati nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Valutato:
- che al fine di riconoscere il bonus secondo quanto disposto dall’articolo 10 del TUBR ed evitare rimesse dirette è necessario confermare il sistema di tariffazione con emissione della prima rata entro il 30 giugno;
- che lo spostamento del termine di approvazione delle tariffe dal 30 aprile al 31 luglio rende necessario effettuare a decorrere dall’annualità 2026 almeno due invii per i prospetti riassuntivi di pagamento di cui all'articolo 22, comma 3, del vigente regolamento TARI, in particolare:
    • prima rata di acconto con scadenza al 30/06 con tariffe anno precedente
    • seconda rata con scadenza al 2/12 con tariffe deliberate per l’anno di riferimento (conguaglio).
Verificato che, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 2-sexies, del vigente regolamento TARI l’importo della tassa deve essere annualmente versato in due rate di pari importo, con scadenza 30 giugno e 02 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 30 giugno.

Ritenuto necessario:
- inserire un nuovo apposito comma (2-octies) nell’art. 22 del vigente regolamento per prevedere che, a decorrere dall’annualità 2026, l’importo della tassa deve essere annualmente versato in due rate:
    • una rata di acconto del 50% calcolata sulla base delle tariffe dell’anno precedente, con scadenza 30 giugno;
    • una rata di saldo calcolata a conguaglio quale differenza tra l’importo versato in acconto e quello dovuto in base alle tariffe approvate nell’anno, con scadenza 02 dicembre.
- darne, altresì, atto nei successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 22.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021, così come modificato dall’art. 1, comma 677, della L. 199/2025, che così dispone: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile ”;


Visti:
•l'art.1 comma 660 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
•l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Preso atto:
- che il contenuto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente ;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto infine ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 non si richiede il parere della Responsabile dei Servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (TA.RI.) di cui all'art. 1 comma 641 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con deliberazione consiliare P.g. n.80301/2014 e ss.mm.ii., di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B e che il testo a fronte con evidenza delle modifiche intervenute è quello che risulta nell’allegato C, entrambi in atti;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2026.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.




La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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