La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la tassa rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/13;
- in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che “
in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ”;
- in relazione alle diverse alternative previste dalla Legge 147/2013 questo Comune applica la tassa sui rifiuti (TA
.RI
. tributo) in forma monomia, come ammesso dalla medesima legge 147/2013, articolo 1 comma 652 parte prima;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di “
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga";
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/R/rif del 05 agosto 2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “M
etodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
Richiamato l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
Considerato che:
- nel territorio in cui opera questo Comune le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025 sono ricoperte dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) quale autorità d’ambito, istituita dalla L.R. 23/2011 così come sancito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Consiglio Locale di Bologna ha approvato la delibera N. 6 del 10 luglio 2026 ad oggetto "
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani – PEF del servizio per gli anni 2026 - 2029, consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 5. lettera c) della L.R. 23/2011 e proposta al Consiglio d’Ambito – Territorio di 47 comuni della Città Metropolitana di Bologna e 3 comuni della Provincia di Firenze, gestore Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da HERA SpA (Mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile ";
- con delibera del Consiglio d’Ambito N. 46 del 10 luglio 2026 ad oggetto
“PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 -2029 DEL BACINO TERRITORIALE DI 47 COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E 3 COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE GESTITO DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA HERA S.P.A., GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. E CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF ” ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2026-2029 (MTR-3), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026- 2029 anche del Comune di Bologna;
Esaminato lo schema di PEF, Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir N. 46 del 10 luglio 2026, e verificato in particolare che:
- il totale PEF del Comune di Bologna per l’anno 2026 di 114.151.498 euro è così composto:
a) quota Gestore 93.742.984 euro
b) quota Comune 20.408.514 euro
- Il costo riconosciuto al Gestore per l’anno 2026 di Euro 93.742.984 (al netto di IVA) è comprensivo dell'importo corrispondente all'alimentazione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (art. 4 comma 2 L.R. 16/2015) ed è comprensivo dei servizi così come definiti dal contratto di concessione in essere per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna sottoscritto in data 29 dicembre 2021 da ATERSIR e dal RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop ar.l;
- tali servizi trovano consistenza nel Disciplinare Tecnico e negli Standard Minimi Prestazionali (SMP) relativi al territorio comunale, e comprendono ulteriori servizi integrativi, che includono servizi già consolidati sul territorio e servizi di nuova realizzazione volti al potenziamento della raccolta differenziata in coerenza con gli obiettivi di legge e di contenimento del degrado urbano;
Dato atto che:
- la Determina ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 al punto 4.5 indica le componenti che vanno detratte dal totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:
a) il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente Territorialmente Competente.
Considerato che
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, così come modificato dal comma 493 art. 1 della legge 212/2023 (legge di bilancio 2024) l’imposta di soggiorno può essere destinata alla copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il Comune, ai sensi di tale norma ed in linea con quanto previsto nel proprio regolamento sull’ l’imposta di soggiorno, di cui alla deliberazione PG n.: 528563/2020 e ss.mm.ii. e come da ultimo modificato con delibera DC/PRO/2024/110, intende destinare una quota del relativo gettito a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Verificato pertanto che
l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto della stima delle componenti da detrarre indicate dalla Determinazione ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 e della volontà di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche con l’imposta di soggiorno, è determinato come segue:
| Totale entrate tariffarie massime del PEF annualità 2026 | Euro 114.151.498 |
 |  |
| Detrazioni punto 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025 | Euro 6.338.463 |
| Quota gettito Imposta di Soggiorno | Euro 9.813.034 |
 |  |
| Totale gettito TARI 2026 | Euro 98.000.000 |
Verificato, altresì, che:
- l’entrata TA.RI. prevista per l’annualità di competenza 2026, a tariffe invariate, è pari a circa 98.000.000 euro;
- il totale Piano Economico Finanziario annualità 2026, calcolato sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3) e al netto delle detrazioni di cui al punto 4.5 della determina ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 e di una quota di imposta di soggiorno, trova adeguata copertura con il gettito TARI 2026 di euro 98.000.000 previsto a tariffe invariate;
Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683 L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto Piano Economico Finanziario, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2026 (tariffe coincidenti a quelle in vigore nel 2025);
Dato atto che:
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana;
- la delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.
386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
a) UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;
b) UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57-bis del DL 124/2019, prevedendo l’introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3, pari ad euro 6 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 01 gennaio 2025 per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’art. 57-bis del DL 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”;
Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif., le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla Tassa sui Rifiuti;
Dato atto, inoltre, che:
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell’art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021, così come modificato dall’art. 1, comma 677, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026): “
A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile ”;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare PG 80301/2014 e ss.mm.ii;
Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi trovano copertura nel bilancio di previsione con applicazione anche dell’avanzo vincolato TARI e dell’Imposta di soggiorno per finanziare la maggiore spesa relativa al costo riconosciuto al Gestore, come da variazione di bilancio oggetto della deliberazione DC/PRO/2026/67 in iter di approvazione;
Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e dal Responsabile del Settore Strade e Cura della Città, e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e del Settore Strade e Cura della Città UO Gestione Ciclo Rifiuti Urbani in congiunta con il Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità;
Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA
1)
DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2026- coincidenti a quelle in vigore nel 2025 - e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2)
DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente e con la destinazione di una quota dell’imposta di soggiorno alla copertura dei costi come precisato in premessa, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026 deliberato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nella seduta di consiglio d’ambito del 10 luglio 2026;
3)
DI PRENDERE ATTO che l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), con delibera del Consiglio d’Ambito n. 46 del 10 luglio 2026 ad oggetto “
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 -2029 DEL BACINO TERRITORIALE DI 47 COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E 3 COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE GESTITO DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA HERA S.P.A., GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP. E CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 5 LETT. B) E C) L.R. 23/2011 E DELLA DELIBERAZIONE ARERA 397/2025/R/RIF”, ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 anche del Comune di Bologna;
4)
DI PRENDERE ATTO, in particolare, dell’Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir N. 46 del 10 luglio 2026 nella parte relativa al PEF 2026-2029 del Comune di Bologna, e riportato nell'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera.
Infine, con votazione separata
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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Allegato A Tariffe TARI 2026.pdf
Allegato B PEF_ Comune di Bologna26_29.pdf
frontespizio.pdf