Comune di Bologna
Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità
 
DELIBERAZIONE
 
PROGETTO SAI METROPOLITANO: PROSECUZIONE NEL TRIENNIO 2027-2029 DEL PROGETTO DESTINATO ALLA CATEGORIA DI PERSONE VULNERABILI (DM/DS) IN SCADENZA AL 31.12.2026, NELL'AMBITO DEL SAI - SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E SECONDO GLI INDIRIZZI DEFINITI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE P.G. N. 539611/2025.
N. Proposta DG/PRO/2026/232
N. Repertorio DG/2026/220
PG.N. 622139/2026
In pubblicazione dal 31/07/2026 al 14/08/2026
 


LA GIUNTA

    Premesso che, nell'ambito delle politiche nazionali in tema di protezione internazionale,

    – l'art. 32 della Legge n. 189/2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ha apportato modifiche al Decreto-Legge n. 416/1989 "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato" (convertito con modificazioni dalla Legge n. 39/1990), introducendo nello stesso l'art. 1-sexies rubricato Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (cd. SPRAR) e l'art. 1-septies rubricato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, allo scopo di mettere a sistema l'insieme dei servizi di accoglienza erogati a favore di soggetti richiedenti asilo, profughi e rifugiati, praticati e diffusi a livello territoriale decentrato e già formalizzati dal Protocollo d’intesa per la realizzazione del PNA – Programma Nazionale Asilo sottoscritto tra Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR);
    – nello specifico delle risorse funzionali al Sistema, l'art. 1-sexies dispone l'attivazione del Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza, quale struttura di coordinamento dell'intero sistema, affidata con apposita convenzione ad ANCI, mentre l'art. 1-septies istuituisce presso il Ministero dell'Interno il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per il finanziamento delle attività e degli interventi proposti e realizzati dagli enti locali;
    – con successive modifiche normative, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è stato ridefinito dapprima come Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI - con Decreto-Legge n. 113/2018, convertito in Legge n. 132/2018) e in seguito come Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI - con Decreto-Legge n. 130/2020, convertito in Legge n. 173/2020), con rideterminazione delle categorie dei beneficiari ammessi;

    Premesso altresì che, con riferimento all'approccio assunto dagli enti locali del territorio metropolitano bolognese in materia di accoglienza ed integrazione delle persone straniere,

    – il Comune di Bologna ha aderito fin dal 2004 alla rete SAI (ex SPRAR / SIPROIMI), mettendo in campo a partire dal 2017, in qualità di Ente Titolare, un progetto SAI Metropolitano che nel corso degli anni è stato sviluppato e rifinanziato per il tramite del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, consolidando un percorso che ha portato alla diffusione sul territorio di servizi e strutture di accoglienza volte a perseguire concretamente l'obiettivo dell'integrazione sociale delle persone rifugiate e richiedenti protezione internazionale, secondo una logica di rete e prossimità;
    – in particolare, la progressiva adesione degli enti locali del territorio al progetto SAI Metropolitano, sancita anche in sede di Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, ha condotto alla creazione di una rete territoriale composta da 41 Comuni (in forma singola o come Unione) e alla stesura di un Accordo operativo per la gestione del SAI Metropolitano di Bologna, approvato con Deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 575763/2021, sottoscritto tra i Comuni aderenti, l'AUSL di Bologna (Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche) e l'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Città di Bologna", quest'ultima in qualità di ente strumentale del Comune di Bologna già delegato alla realizzazione di alcune funzioni tecniche ed amministrative per la gestione dei progetti dell'allora SPRAR, come stabilito da precedente Deliberazione di Giunta comunale P.G. n. 96454/2017 “Indirizzi in merito all'adesione del Comune di Bologna al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) in una logica sovraterritoriale/metropolitana. Definizione del modello organizzativoper il triennio 2017-2019;
    – allo sviluppo di tale Sistema partecipano altresì il Nuovo Circondario Imolese, non in qualità di ente aderente al progetto SAI Metropolitano (essendo già titolare di un proprio progetto SAI-Ordinari), bensì in qualità di attore territoriale con cui condividere finalità e modalità operative di accoglienza e integrazione, e gli attori del Terzo Settore, in veste di enti attuatori selezionati dagli enti locali per la gestione degli aspetti esecutivi più operativi dei progetti;

    Precisato che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 18 Novembre 2019, tuttora vigente e recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”, unitamente alle Linee Guida ad esso allegate e ai chiarimenti pubblicati dal Servizio Centrale, sono state disciplinate le modalità di presentazione, finanziamento e controllo dei progetti di accoglienza proposti dagli enti locali, nonché gli aspetti del funzionamento complessivo del Sistema, stabilendo in particolare che:

      • le proposte formulate dagli enti locali, in forma singola o associata, riguardanti l'attivazione di nuovi progetti, nonché la loro prosecuzione o l'ampliamento dei posti disponibili, devono essere presentate al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e valutate da apposita Commissione;
      • le proposte approvate sono ammesse a finanziamento con decreto del Ministro dell’Interno, in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, e rese note sotto forma di graduatorie ed elenchi tramite pubblicazione sul sito Internet ministeriale;
      • i progetti hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio, salvo specifiche necessità per le quali può essere ammessa decorrenza e/o durata diversa, e sono riconducibili alla seguente tipologia di soggetti destinatari:
        a) accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati (abbreviata nella prassi come "Categoria MSNA"),
        b) accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata ("Categoria DM/DS"),
        c) accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ("Categoria Ordinari");
      • per l'espletamento delle attività progettuali, l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori afferenti al Terzo Settore, selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica, riconducibili sia al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) sia alle forme di collaborazione previste dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);
    Atteso che, sulla scorta delle modifiche legislative citate in premessa e, in particolare, con Decreto-Legge n. 20/2023, convertito in Legge n. 50/2023, sono stati ridefiniti i contenuti normativi sia dell'art. 1-sexies del Decreto-Legge n. 416/1989, sia del Decreto Legislativo n. 142/2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", stabilendo che:

    – gli enti locali che prestano servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, se finanziati con risorse a valere sul relativo Fondo ministeriale, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi specifici titolari di permessi di soggiorno, come di seguito classificati, nei limiti dei posti disponibili e qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati (fermo restando il mantenimento nel SAI dei richiedenti protezione internazionale che sono stati inseriti in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023):

      1) casi disciplinati dal Decreto Legislativo n. 286/1998, ovvero,
        • protezione speciale per persone che potrebbero subire, nel paese di respingimento, persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, nonché tortura, trattamenti inumani o degradanti o per seri motivi umanitari, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli art. 10 - co. 2, art. 12 - co. 1, lettere b) e c), e art. 16 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
        • cure mediche, a favore di persone che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi;
        • protezione sociale per persone vittime di tratta, violenza, schiavitù o grave sfruttamento, ai quali deve essere garantita l'accoglienza nelle modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica;
        • violenza domestica, calamità e per atti di particolare valore civile;
      2) casi speciali, di cui all'art. 1, co. 9, del Decreto-Legge n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, a favore di persone per le quali la Commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale e abbia ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario;
    – possono altresì accedere ai servizi offerti dal SAI i seguenti soggetti:
      1) minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali che, al compimento della maggiore età, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di autonomia, come da art. 13, co. 2, della Legge n. 47/2017;
      2) richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);
      3) persone vulnerabili richiamate all'art. 9 - co. 1-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne (con priorità per quelle in stato di gravidanza), i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali;
      4) cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a causa della crisi politica determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, cui si sono aggiunti i profughi provenienti dall'Ucraina che necessitano di protezione temporanea a causa del conflitto bellico tuttora in corso, come da specifica normativa;

    – gli interventi messi in atto dagli enti locali nell'ambito del SAI e finanziati con risorse a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo sono articolati in
      a) servizi di primo livello, che comprendono prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana e orientamento legale e al territorio, cui accedono i richiedenti protezione internazionale rientranti nei protocolli internazionali sopra citati, nonché le persone vulnerabili richiamate all'art. 9 - co. 1-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
      b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, che comprendono, oltre agli interventi previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari più sopra elencate;

    Dato atto che, in conformità alle indicazioni del Decreto Ministeriale del 18 Novembre 2019 e secondo i successivi Decreti ministeriali, il Comune di Bologna, in qualità di Ente Proponente, ha periodicamente avanzato richiesta per la prosecuzione dei progetti di accoglienza attivati nelle diverse annualità e rivolti alle tre categorie di destinatari previste (Ordinari, Minori Stranieri Non Accompagnati, DM/DS), arrivando all'attuale configurazione progettuale, di seguito descritta:

      1) progetto SAI ORDINARI (identificato con codice PROG-443), autorizzato alla prosecuzione fino al 31/12/2028 con Decreto n. 53671 del 3 Dicembre 2025 per un totale di 1.650 posti, cui si aggiunge l'ampliamento di ulteriori 35 posti autorizzato fino al 31/12/2026 con Decreto n. 57751 del 29 Dicembre 2025, nell'ambito degli interventi di accoglienza e assistenza rivolti a profughi provenienti dalle zone di conflitto in Ucraina;
      2) progetto SAI MSNA (identificato con codice PROG-444), autorizzato alla prosecuzione fino al 31/12/2028 con Decreto n. 53671 del 3 Dicembre 2025, per un totale di 350 posti;
      3) progetto SAI DM/DS (identificato con codice PROG-1312), autorizzato alla prosecuzione fino al 31/12/2026 con Decreto n. 29306 del 1° Luglio 2024, per un totale di 110 posti;

    Preso atto che, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale in data 19/06/2026, il Ministero dell'Interno ha comunicato la possibilità, per gli enti locali titolari di Progetti di accoglienza SAI con finanziamento in scadenza al 31/12/2026, di presentare domanda di prosecuzione entro il termine del 04/08/2026, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, in conformità a quanto disposto dal DM 18 novembre 2019 e relative linee guida e subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie;

    Considerato che, per quanto concerne il progetto SAI del Comune di Bologna rivolto alla categoria DM/DS, in scadenza al 31/12/2026, si ritiene opportuno dare continuità a tale esperienza presentando richiesta di prosecuzione per il triennio 2027-2029 nei termini suddetti, nell'ottica non solo di assicurare adeguata assistenza alle persone straniere destinatarie degli interventi, che versano in situazioni di vulnerabilità psico-fisica e sociale, ma anche di consolidare e sviluppare ulteriormente il Sistema di Accoglienza e Integrazione diffuso a livello metropolitano, in stretta sinergia con i Progetti SAI ORDINARI e MSNA, la cui prosecuzione fino al 31/12/2028 è già stata deliberata con Atto di Giunta P.G. n. 539611/2025 e autorizzata con DM n. 53671/2025;

    Richiamata la medesima Deliberazione di Giunta P.G. n. 539611/2025, in cui già si prospettava la prosecuzione progettuale oggetto del presente atto e con la quale sono stati approvati gli indirizzi di seguito riportati:

    1) indirizzi in merito al modello organizzativo comune tra i diversi attori pubblici e del Terzo Settore coinvolti nello sviluppo del SAI metropolitano:

      • Comune di Bologna - Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità: è l'Ente locale (Titolare) che presenta le domande di finanziamento, in questo caso di prosecuzione, a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo; il Comune di Bologna manterrà nel corso del periodo di realizzazione del progetto il ruolo di Ente Titolare e, come tale, responsabile finale nei confronti del Ministero dell'Interno per quanto riguarda le funzioni espressamente attribuite all'Ente locale; in particolare eserciterà le funzioni di programmazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione; eserciterà, inoltre, in virtù di progetti SAI a dimensione sovraterritoriale/metropolitano, una funzione di collegamento istituzionale con la Prefettura di Bologna, AUSL e con gli altri Enti locali aderenti per consentire un monitoraggio condiviso dell'andamento dell'intero progetto;
      • Altri Comuni dell'Area Metropolitana di Bologna aderenti alla rete SAI e Azienda USL di Bologna: il Comune di Bologna, nell'ambito della adesione espressa di altri Comuni alla rete SAI, sollecita gli stessi e l’Azienda USL a rendersi disponibili, attraverso azioni formali ed informali, ad assumere un ruolo attivo di messa a disposizione dei servizi sociali locali al fine di rendere ancora più efficaci ed efficienti gli interventi a favore dei cittadini beneficiari del SAI che usufruiscono dell'accoglienza nei rispettivi territori;
      • ASP Città di Bologna: Ente pubblico non economico, istituito e regolato dalla normativa regionale e, quale ente strumentale del Comune di Bologna, soggetto delegato dal Comune di Bologna per la realizzazione di alcune funzioni dei progetti SAI tra cui:
        - funzioni di informazione, ascolto, orientamento e servizio di presa in carico sociale di persone e nuclei in particolare fragilità sociale;
        - predisposizione di atti e procedure per addivenire all'individuazione di uno o più enti attuatori, come definiti dal D.M. 18.11.2019, da selezionare attraverso procedure ad evidenza pubblica espletate nel rispetto della normativa di riferimento (in particolare il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore") volte a garantire la qualità delle prestazioni ma contestualmente il rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e ad assicurare comunque, in un'ottica di apertura alla concorrenza (favor partecipationis), la selezione di soggetti in possesso dei previsti ed adeguati requisiti soggettivi e di capacità tecnica e professionale;
        - redazione e stipula degli accordi, convenzioni, contratti necessari alla definizione delle regole di ingaggio tecniche, amministrative ed economiche dei c.d. Enti attuatori individuati;
        - in stretta connessione con il Comune di Bologna, coordinamento complessivo della gestione tecnica ed amministrativa degli interventi degli Enti attuatori per la realizzazione dei progetti SAI del Comune di Bologna;
        - istruttoria amministrativa ed economico-finanziaria per consentire al Comune di Bologna la corretta rendicontazione complessiva dei progetti SAI;
    2) indirizzi nei confronti di ASP Città di Bologna per l'individuazione degli Enti attuatori dei progetti SAI, che devono tenere conto:
      • della valorizzazione dell'esperienza della precedente triennalità che, nella logica di condivisione degli obiettivi e delle azioni di gestione, ha portato alla costruzione di un sistema unitario agito con regole e ruoli ben definiti; l'obiettivo condiviso è l'implementazione di un sistema organico, connesso e strutturato, volto alla realizzazione della massima integrazione possibile a favore dei beneficiari finali dei progetti SAI;
      • del sempre maggiore utilizzo dell'accoglienza "diffusa" che deve mantenersi quale elemento caratterizzante della progettualità bolognese;
      • del massimo favore verso l'accoglienza in famiglia a partire dai progetti in corso a favore di neo maggiorenni, ma con la possibilità di allargamento degli interventi ad altre categorie;
      • dell'utilizzo di tutte le forme possibili, consentite dalle leggi nazionali e regionali, per consentire un'adeguata formazione per l'inserimento lavorativo a partire dall'apprendimento della lingua italiana valorizzando le singole competenze;
      • delle possibili facilitazioni di percorsi di integrazione sociale a partire dalle possibili soluzioni verso l'indipendenza lavorativa ed abitativa;
      • dell'adeguatezza delle équipe di lavoro impiegate, sia numericamente sia professionalmente, nella realizzazione del progetto che tengano conto dei singoli bisogni e del numero di persone complessivamente accolte;
      • dell'appropriatezza dei luoghi di accoglienza che tengano conto delle diverse esigenze di accoglienza, a seconda dei target e delle norme di riferimento, curando anche la costruzione di buone relazioni di vicinato;
      • della necessità di progetti di intervento individualizzati al fine di meglio garantire sempre maggiori processi di integrazione dei cittadini che usufruiscono dell'accoglienza integrata;
    Dato atto che

    – si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di porre in essere i successivi provvedimenti atti alla definizione operativa di quanto stabilito nella presente deliberazione;
    - la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e che il finanziamento in questione, essendo considerato strutturale per la realizzazione di interventi a favore di richiedenti protezione internazionale, è stato previsto in entrata ed uscita, ed è contenuto nelle risorse già stanziate al bilancio di previsione 2026-2028 per le annualità 2027 e 2028, sul capitolo U49550-000 "PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO" e capitolo E21550-000 "CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE"; mentre per l'annualità 2029 sarà stanziato in sede di approvazione del prossimo bilancio 2027-2029;
    - le risorse saranno effettivamente accertate in entrata e conseguentemente impegnate in uscita solo a seguito della formale autorizzazione di proroga da parte del Ministero;

    Visto l' atto di delega P.G. n. 687781/2025;


    Preso atto ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere Comunità e dalla Responsabile del Settore Servizio Sociale, nonché del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

    Su proposta del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità e del Settore Servizio Sociale,

    A voti unanimi e palesi


      DELIBERA

    1) DI ADERIRE alla Comunicazione del 19/06/2026 del Ministero dell’Interno che consente, agli enti locali titolari di Progetti di accoglienza SAI in scadenza al 31/12/2026, di presentare domanda di prosecuzione entro il termine del 04/08/2026, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, in conformità a quanto disposto dal D.M. 18 novembre 2019 e relative linee guida;

    2) DI ASSICURARE la continuità all'accoglienza nell'ambito del Progetto SAI metropolitano, di cui il Comune di Bologna è Ente titolare, presentando istanza per la prosecuzione e per il finanziamento nel triennio 2027-2029 del progetto destinato alla categoria DM/DS (ovvero persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata) la cui scadenza è prevista al 31/12/2026, stante la prosecuzione fino al 31/12/2028 dei progetti destinati alle categorie Ordinari e Minori Stranieri Non Accompagnati, già deliberata con Atto di Giunta P.G. n. 539611/2025 e autorizzata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 53671 del 3 Dicembre 2025;

    3) DI GARANTIRE la gestione del Progetto SAI metropolitano secondo il modello organizzativo e gli indirizzi definiti con Deliberazione di Giunta P.G. n. 539611/2025, più sopra richiamati;

    4) DI DARE ATTO che, a corollario dell'organizzazione e dei ruoli specifici di ogni attore della rete SAI, il Comune di Bologna auspica forme di ricerca di connessione, inserimento, costruzione di relazioni, integrazioni con le realtà associative o comunque di cittadinanza attiva, ambiti di lavoro incrociato tra tutti gli attori del sistema SAI con un impegno degli enti locali aderenti a favorire lo sviluppo delle dinamiche di comunità;

    5) DI DARE MANDATO al Capo Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità e alla Direttrice del Settore Servizio Sociale di porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti atti alla definizione amministrativa ed operativa di quanto stabilito nella presente deliberazione;

    Infine, con votazione separata, all'unanimità


      DELIBERA

    - DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, al fine di porre in essere i provvedimenti atti alla definizione operativa di quanto stabilito nella presente deliberazione.



    La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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