Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
 
DELIBERAZIONE
 
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO REALIZZATE CON DEHORS DI CUI ALL’ART. 53 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845” APPROVATO CON DELIBERA PG. N. 146397/2021 E SS.MM.II.
N. Proposta DG/PRO/2025/32
N. Repertorio DG/2025/28
PG.N. 92230/2025
In pubblicazione dal 14/02/2025 al 28/02/2025
 


LA GIUNTA
Premesso che

con decorrenza 01.01.2021 l’imposta della pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione del suolo pubblico di spazi ed aree pubbliche in applicazione della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 sono stati sostituiti dal canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ed il relativo Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 PG. 146397/2021 del 30.03.2021;

il Consiglio Comunale con la medesima delibera DC/PRO/2021/33 PG. 146397/2021 del 30.03.2021, in applicazione del dettato normativo (Legge 160/2019 art. 1 comma 817) dava atto che la Giunta avrebbe definito e approvato le tariffe del nuovo canone unico, mantenendo invariato il gettito delle precedenti entrate soppresse.

con Delibera DG/PRO/2021/68 Pg. 146718/2021 del 30.03.2021 I.E. la Giunta Comunale, in applicazione dei criteri per la determinazione della tariffa del canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, così come indicati agli articoli 22, 34, 64, 65 e 79 del Regolamento approvato con Pg. 146397/2021 ed in ossequio all'art. 1 comma 8 della L. 160/2019, partendo dalla tariffa standard di legge ed utilizzando un fattore di conversione di invarianza di gettito, ha approvato le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale così come risultanti negli Allegati A, B, C e D e quali parti integranti del suddetto atto:

  • nell'Allegato A) le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria”;
  • nell' Allegato B) le tariffe relative al “Capo III – Pubbliche Affissioni”
  • nell'Allegato C) le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di suolo pubblico e relative concessioni”
  • nell'Allegato D) le tariffe relative al “Capo V – Canone mercatale”.

-con successive delibere di Giunta le tariffe sono state modificate:

· Con atto DG/PRO/2021/91 PG. 191513/2021 del 27.04.2021 è stata approvata una rettifica alle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie;

· Con la Delibera DG/PRO/2021/259 Pg. 582720/2021 del 28.12.2021, sono state nuovamente rettificate le tariffe con decorrenza 01.01.2022 in ambito di telefonia (all'art. 50 comma 2 lett.a) e lett.b) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33 Pg. 146397/2021 del 30.03.2021 e ss.mm.ii.

· E in ultimo con Delibera DG/PRO/2023/122 Pg. 332334/2023 del 09.05.2023 sono state adeguate le tariffe del canone patrimoniale finalizzati allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotto agricoli di cui all’art. 79 comma 5 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33 Pg. 146397/2021 del 30.03.2021 e ss.mm.ii.

Considerato che con la legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024 art. 1 comma 757) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del canone unico patrimoniale e ora il comma 817 dell’art. 1 della Legge 160/2019 prevede la possibilità di variare il gettito del canone unico patrimoniale da attuare “secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”;

Valutato che

-nel territorio della Città di Bologna, nel periodo dello stato di emergenza causato dal Covid, per compensare le perdite di fatturato determinate dalle restrizioni e per limitare i contagi, sono state incentivate le occupazioni di suolo pubblico realizzate tramite i dehors;

- lo stato emergenziale è terminato ma in alcune aree della città dove si registra un aumento del turismo e che risultano particolarmente più frequentate, le occupazioni con dehors sono molto presenti e comportano un’importante sottrazione dello spazio pubblico;


Dato atto che ai fini dell’ applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni del suolo pubblico, l’art. 65 del Regolamento stabilisce che il territorio del Comune è suddiviso in 2 categorie di importanza:

    · Categoria 1: zona compresa entro i viali di circonvallazione questi inclusi;
    · Categoria 2- zona esterna ai viali di circonvallazione.

Considerato altresì che alcune vie della città (Via Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi), la cosiddetta “T” e alcune vie limitrofe, sono interessate, il sabato, la domenica e festivi dai T-Days ovvero dalla pedonalizzazione della “T”.


Atteso che
il Consiglio Comunale con delibera DC/PRO/2025/9, in corso di esecutività, è intervenuto anche in ambito di occupazioni di suolo pubblico realizzate con dehors e, partendo dal presupposto che il canone, così come precisato dalla normativa nazionale,deve essere definito attraverso specifici parametri correlati, tenuto conto del valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico e dell’affluenza turistica, ha ritenuto necessario prevedere un adeguamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico proprio in ambito dei dehors, stabilendo una maggiorazione per quei dehors collocati in categoria 1 e posizionati in aree pedonali e per quelli autorizzati nelle giornate dei T-Days;

-con la citata delibera DC/PRO/2025/9 è stata apportata, a partire dal 01.04.2025 una modifica dell’art. 53 del citato Regolamento approvato con atto DC/PRO/2021/33 PG. 146397/2021 del 30.03.2021 e più precisamente:

    · è stato introdotto il comma 2bis stabilendo una maggiorazione del canone fino a 1,5 rispetto alla tariffa base da applicare per i dehors collocati in categoria 1 e collocati in aree pedonali e per quelli interessati dai T-Days;
    · al comma 3, coerentemente con quanto avviene già oggi, per i dehors collocati su stalli di sosta la maggiorazione del canone è stata incrementata fino a 2,25 rispetto alla tariffa base.

Considerato quanto fin qui esposto, e con l'obiettivo di perseguire una maggiore equità del sistema tariffario in ambito delle occupazioni di suolo pubblico effettuate tramite dehors, si rende necessario stabilire, coerentemente con le modifiche regolamentari sopra descritte, una rimodulazione dei coefficienti da applicare sia ai dehors collocati in categoria 1 che in categoria 2, come segue:
  • una rimodulazione dei coefficienti moltiplicatori dei dehors collocati nella categoria 1, prevedendo una tariffa più elevata e opportunamente modulata per le occupazioni di suolo pubblico con dehors nelle aree pedonali compresi quelli autorizzati nelle giornate dei T-Days; 
  • una riduzione del coefficiente moltiplicatore per tutti i dehors collocati in categoria 2;
  • una maggiorazione del coefficiente moltiplicatore   per i dehors collocati su stalli di sosta in categoria 1 stabilendo una tariffa più elevata per le occupazioni di suolo pubblico con dehors nelle aree pedonali compresi quelli autorizzati nelle giornate dei T-Days ed una riduzione per tutti i dehors collocati in categoria 2. 

In sintesi i coefficienti e quindi le tariffe applicabili con decorrenza 01.04.2025 sono di seguito sintetizzati.

Categoria 1: zona compresa entro i viali di circonvallazione questi inclusi
Descrizione Coefficiente giornaliero fino al 31.03.2025Tariffa giornaliera per mq. fino al 31.03.2025Coefficiente giornaliero dal 01.04.2025Tariffa giornaliera per mq. dal 01.04.2025
Dehors non collocati in aree pedonali 1€ 0.741,15€ 0,85
Dehors collocati in aree T-Days1€ 0.741,20€ 0,89
Dehors in aree pedonali 1€ 0.741,30€ 0,96
Dehors autorizzati nelle giornate dei T-Days1€ 0.741,30€ 0,96
Dehors su stalli di sosta non collocati in aree pedonali 1.50€ 1,111,62€ 1,20
Dehors su stalli di sosta collocati in aree T-Days1.50€ 1,111,67€ 1,24
Dehors su stalli di sosta in aree pedonali 1,50€ 1,111,75€ 1,30
Dehors su stalli di sosta autorizzati nelle giornate dei T-Days1,50€ 1,111,75€ 1,30



Categoria 2: zona esterna ai viali di circonvallazione
Descrizione Coefficiente giornaliero fino al 31.03.2025Tariffa giornaliera per mq. fino al 31.03.2025Coefficiente giornaliero dal 01.04.2025Tariffa giornaliera per mq. dal 01.04.2025
Dehors collocati sia in aree pedonali che non pedonali1€ 0,310.8€ 0,25
Dehors su stalli di sosta collocati sia in aree pedonali che non pedonali 1,5€ 0.471,20€ 0,37


Che pertanto si rende necessario procedere ad un aggiornamento dell’Allegato C - Tariffe relative al "Capo IV-Occupazioni di suolo pubblico e relative concessioni", prevedendo di inserire:
    • al punto 17 e al punto 18: il termine della tariffa (31.03.2025) attinente rispettivamente ai dehors e ai dehors su stalli di sosta;

e l’introduzione con decorrenza 01.04.2025 dei seguenti punti:
    • 17 bis, 17 ter, 17 quater e 17 quinquies per la modifica delle tariffe relative ai dehors collocati in categoria 1 e in categoria 2 in relazione alla tipologia di occupazione;
    • 18bis, 18ter, 18 quater e 18 quinquies per la modifica delle tariffe relative ai dehors collocati in categoria 1 e categoria 2 su stalli di sosta ed in relazione alla tipologia di occupazione.

Visti:
- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
-l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
-il DM 24 dicembre 2024 del Ministero dell’interno, che ha ufficializzato la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1, non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche le modifiche regolamentari al nuovo canone patrimoniale non siano assoggettate ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati adeguatamente valutati nel bilancio di previsione dell'Ente

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentito il Settore Economia

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie

A voti unanimi e palesi
DELIBERA


1) DI APPROVARE le rettifiche relative alla disciplina del canone unico patrimoniale per le occupazioni realizzate con dehors di cui all’art. 53 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art.1 commi da 816 a 845” approvato con delibera DC/PRO/2021/33 PG. 146397/2021 del 29.03.2021 e ss.mm.ii. e riportate nell'Allegato C1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 1 è quello che risulta nell'allegato C, allegato in atti al presente provvedimento;

3) DI CONFERMARE le tariffe di cui agli allegati A), B) e D) di cui alla Delibera DG/PRO/2023/122 Pg. 332334/2023 del 09.05.2023, allegati in atti al presente atto;

4) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche alle tariffe in ambito di occupazioni di suolo pubblico effettuate con dehors si applicano a decorrere dal 01/04/2025.


Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.


La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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Allegato C1 canone occ_ suolo pubblico-DGPRO2025_32 -.pdf
frontespizio.pdf



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