LA GIUNTA
Visti:
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 istitutiva delle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- i principi base delle Nazioni Unite sull’impiego dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale (Risoluzione ECOSOC - Economic and Social Council - 2002/12);
- la Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che individua la giustizia riparativa quale metodo attraverso cui bisogni ed interessi delle parti coinvolte possono essere individuati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata, quale strumento per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa il ruolo degli individui e della collettività nel prevenire e rispondere alla devianza e ai conflitti, incoraggiando risposte della giustizia penale più costruttive;
− il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (“Riforma Cartabia”), che prevede l’istituzione di Centri di Giustizia Riparativa in ogni distretto di Corte d’Appello;;
-l’art. 42, comma 1 del predetto decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che definisce:
● “la giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”;
● “esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”;
● “servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa”;
● “Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa”;
Richiamati:
- l’“Intesa, ai sensi dell’art. 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa” (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU;
- i verbali delle sedute dell’11 febbraio, 14 maggio e 29 luglio 2025 della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, convocata ai sensi dell’art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022, nei quali si dà atto dell’esposizione delle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 92, comma 1 del medesimo decreto, dell’interpretazione operativa dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa in materia penale (LEP) e delle linee di indirizzo per la progressiva istituzione dei Centri per la giustizia riparativa;
Premesso che:
- è in corso di strutturazione il sistema dei servizi per giustizia riparativa in materia penale di cui all’art. 42, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150/2022, ovvero l’insieme di tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all’erogazione dei programmi di giustizia riparativa, secondo quanto disposto dagli articoli da 61 a 67, nonchè 92 e 93 del medesimo decreto;
- tale sistema si articola a più livelli:
- la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, le Conferenze locali per la giustizia riparativa, una per ciascun distretto di Corte di Appello, i Centri per la giustizia riparativa, cioè le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all’organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (articoli 42, comma 1, lettera g), 63 e 64 del D.Lgs. 150/2022);
Premesso inoltre che:
- la Conferenza locale, nella seduta del 1/07/2025 ha concluso la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d’intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici presenti nel proprio distretto di Corte di Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2022;
- all’esito di tale istruttoria la Conferenza locale ha redatto l’elenco dei servizi dal quale gli enti locali devono attingere per la prima apertura del primo Centro per la giustizia riparativa del distretto;
Considerato che:
- la Conferenza Locale, nella seduta del 1/07/2025, tenuto conto del fabbisogno di servizi sul territorio, nel rispetto dei criteri indicati nell’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2022, in relazione a risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ha individuato l’ente locale Comune di Bologna quale soggetto idoneo per risorse, competenze ed esperienza, cui affidare la gestione del Centro per la giustizia riparativa da istituire nell’ambito del distretto di Corte d’Appello di competenza;
- all’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa si provvede mediante sottoscrizione di protocollo d’intesa tra la Conferenza locale e l’Ente individuato;
- il Comune di Bologna, in sede di Conferenza Locale svoltasi in data 1/07/2025, ha manifestato formalmente la disponibilità a farsi carico dell’istituzione del Centro per la giustizia riparativa;
Dato atto che il protocollo d’intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevede con la sua sottoscrizione:
- che il Comune di Bologna si impegni a garantire, al momento dell’istituzione del Centro per la giustizia riparativa, e della contestuale attivazione del servizio, il rispetto delle previsioni normative in materia di giustizia riparativa, di cui al D.Lgs. 150/2022 e successivi provvedimenti, nonchè delle previsioni contenute nell’“Intesa, ai sensi dell’art. 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa” (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU;
- la definizione dei rispettivi impegni tra le parti affinchè il Centro per la giustizia riparativa sia effettivamente istituito ed attivo, garantendo l’effettiva attivazione dei servizi al più tardi entro quindici giorni dalla ricezione della quota di finanziamento di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 67, comma 1 del Decreto legislativo n. 150/2022;
- che il Comune di Bologna garantisca tutti i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP), tra cui:
- disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi stessi, privi di barriere architettoniche e accessibili alle persone con disabilità o ridotta mobilità, nonchè idonei ad assicurare in concreto libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza;
- garanzia di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori;
- garanzia di un numero minimo di mediatori esperti pari a sei a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno;
- che il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa possegga la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e sia inserito nell’elenco di cui all’art. 60, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2022 e, qualora necessario, di interpreti e traduttori;
Precisato inoltre che:
- il predetto Protocollo ha una durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, con previsione di tacito rinnovo per ulteriori tre anni, salva disdetta, da comunicarsi con preavviso scritto di sei mesi;
- con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 20 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022, verrà determinata la quota annuale del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, in misura non inferiore all’importo necessario a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sanciti in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, da trasferire all’ente con separato provvedimento della Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il funzionamento del Centro per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi;
- l’istituzione del Centro deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la quota del Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 67, comma 1, D.lgs. n. 150/2022, e mediante fondi propri iscritti nel bilancio dell’Ente, compatibilmente con le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 67, comma 2, D.Lgs. 150/2022;
- ai sensi dell’articolo 67, comma 3, del D.lgs. n. 150/2022, nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dello stesso articolo, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare all’ente negli anni successivi a quello di istituzione del Centro, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dall’ente per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, di cui all'articolo 61 del D.lgs. n. 150/2022.
Dato inoltre atto che:
- con nota del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, prot. 0067033.U del 22/09/2025, di chiarimento sul Protocollo d’intesa per l’istituzione dei Centri di Giustizia Riparativa, allegata in atti alla presente deliberazione, in esito alla riunione del 16 settembre 2025, e alle osservazioni trasmesse da ANCI e da diversi Enti, è stato precisato che:
- il termine di avvio dei Centri per la giustizia riparativa (art. 3.2 del Protocollo), ovvero “quindici giorni dalla ricezione della quota di finanziamento” va inteso come effettivo accredito delle risorse sul Bilancio dell’Ente; solo da quel momento decorreranno i quindici giorni, avendo quindi materiale disponibilità delle risorse;
- il concorso con fondi propri da parte degli Enti locali (art. 12.2 del Protocollo) è facoltativo e non obbligatorio, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, in conformità all’art. 67, comma 2 del D.lgs. 150/2022, pertanto si precisa che l'Ente non finanzierà alcunché con proprie risorse;
Dato infine atto della comunicazione pervenuta al Comune di Bologna, agli atti del Settore, dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (prot. 7/08/2025.0058113.U) avente ad oggetto: "Giustizia Riparativa. Trasmissione Protocollo tra Conferenze Locali ed Enti Locali", con richiesta di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, a seguito di quanto concordato nella seduta della Conferenza Locale del 1/7/2025, che conferma l’inserimento nell’elenco, di cui all’articolo 92, comma 2, del decreto n. 150 del 2022, dei seguenti soggetti risultati idonei secondo la normativa per la realizzazione dei programmi di giustizia riparativa: - Centro di Giustizia Riparativa Anfora e Centro Polifunzionale della Giustizia Riparativa Mediazione dei conflitti, Mediazione penale e sociale;
Ritenuto pertanto opportuno formalizzare la disponibilità e l’impegno del Comune di Bologna all’approvazione e alla successiva sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, tra Comune di Bologna e Conferenza Locale del distretto Corte di Appello di Bologna, al fine di dare attuazione ai Livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa;
Precisato che si ritiene di subordinare l'avvio ed il funzionamento del Centro all'effettivo stanziamento delle risorse ed alla conseguente relativa assegnazione annuale da parte del Ministero della Giustizia;
Precisato altresì che il contenuto della presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, derivanti dal finanziamento previsto dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ad oggi non ancora determinato, in quanto oggetto di successivi provvedimenti ministeriali, che, tuttavia, coprirà integralmente le spese;
Preso atto che la presente deliberazione deve considerarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;
Dato altresì atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità e dalla Responsabile del Settore Servizio Sociale;
In considerazione degli effetti economico-finanziari e patrimoniali, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dei servizi finanziari;
Su proposta del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità e del Settore Servizio Sociale;
A voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, tra Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d’Appello di Bologna e il Comune di Bologna per l’istituzione del Centro di giustizia riparativa;
2. DI PRENDERE ATTO che il presente Protocollo d’intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con previsione di rinnovo tacito per ulteriori trienni, salva disdetta, da comunicarsi con preavviso scritto di almeno sei mesi;
3. DI PRECISARE che si ritiene di subordinare l'avvio ed il funzionamento del Centro all'effettivo stanziamento delle risorse ed alla conseguente relativa assegnazione annuale da parte del Ministero della Giustizia;
4. DI DARE ATTO che dovranno essere adeguati gli strumenti di programmazione per il recepimento del contributo in entrata e relativo reimpiego in egual misura;
5. DI DARE MANDATO al Sindaco del Comune di Bologna alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per conto del Comune di Bologna;
6. DI DARE MANDATO al Capo Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità e alla Direttrice del Settore Servizio Sociale del Dipartimento Welfare e Benessere della comunità, per quanto di competenza, a provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi, stabilito che il servizio deve essere reso in base al finanziamento ricevuto.
Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di porre in essere i provvedimenti atti alla definizione operativa di quanto stabilito nella presente deliberazione.
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
delibera di giunta.pdf
ProtocolloBolognaComunediBologna.pdf
frontespizio.pdf