Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
 
DELIBERAZIONE
 
PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI PER PASSIVITA' POTENZIALI DI € 459.348,67 PER RIMBORSO A FAVORE DELL’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 2 DEL DECRETO MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15.06.2015
N. Proposta DG/PRO/2025/257
N. Repertorio DG/2025/229
PG.N. 711223/2025
In pubblicazione dal 03/10/2025 al 17/10/2025
 


LA GIUNTA
Premesso che
- che con deliberazione di Giunta DG/PRO/2024/298, Rep. DG/2024/302 del 23/12/2024, P.G. n. 904807/2024, è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) del Comune di Bologna 2025-2027, sulla base del Bilancio di Previsione del Comune 2025-2027, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione DC/PRO/2024/98, Rep. DC/2024/109 del 20/12/2024, P.G. n. 901331/2024;
- che con deliberazione di Giunta DG/PRO/2024/350, Rep. DG/2024/308 del 27/12/2024 P.G. n. 910499/2024, è stato approvato il "Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021".


Premesso altresì che
-l'articolo 1, comma 527, della Legge 228/2012 ha introdotto una "mini-sanatoria" per i ruoli esecutivi formati fino al 31 dicembre 1999. Tale norma prevede l'annullamento automatico dei crediti fino a 2.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) e stabilisce che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarebbero state definite le modalità di rimborso delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione;
-per i crediti di importo superiore a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l'articolo 1, comma 528, della medesima Legge 228/2012 dispone che l'agente della riscossione provveda a darne notizia all'ente creditore, con le modalità definite dal decreto ministeriale di cui al comma 527;
-in attuazione di tali disposizioni, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015 ha previsto le modalità di trasmissione degli elenchi delle quote annullate o discaricate. L'articolo 1 del decreto si riferisce ai crediti fino a 2.000 euro, mentre l'articolo 2 riguarda i crediti superiori a 2.000 euro che non risultano oggetto di procedure esecutive avviate o di contenziosi pendenti.
-per entrambi i casi, il decreto prevedeva il discarico delle quote con cancellazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.

Ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto, le spese per le procedure esecutive sono rimborsate in venti rate annuali, senza interessi, per i ruoli non erariali. A tal fine, gli agenti della riscossione dovevano presentare apposita istanza ai singoli enti creditori entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti dai bilanci certificati al 31 dicembre 2014.

A partire dalla fine del mese di settembre 2015, il dettaglio delle posizioni coinvolte è stato reso disponibile sul portale dell'agente della riscossione, con un termine di sei mesi dalla ricezione dell'elenco per consentire all'ente di rilevare l'erroneo inserimento delle quote.

Tuttavia, le informazioni fornite non riportavano le spese di procedura, ma unicamente gli estremi identificativi del carico, non consentendo all’Ente un controllo sulla correttezza degli importi richiesti a rimborso ma solo dell'ammontare dei ruoli annullati..

Considerato che
-fino al 31.12.2011 questa Amministrazione ha incaricato gli agenti per la riscossione tra i quali Equitalia S.P.A. e Equitalia Servizi riscossioni S.p.A. per il recupero dei ruoli coattivi;
-l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (CF.-P.IVA. 13756881002) , subentrata dal 1° luglio 2017 alle società del Gruppo Equitalia, in base al citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015 e con riferimento ad una comunicazione inviata da Equitalia Centro nel settembre 2015, con pec del 09.05.2025 (Pg. 345736/2025) e del 19.06.2025 (Pg. 468340/2025) ha richiesto il pagamento di € 459.348,67 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive sui ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, avente ad oggetto “ Art. 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015. Rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto”.

Inoltre nella medesima nota del 09.05.2025 è inserito il seguente avvertimento “Nella denegata ipotesi di mancato pagamento del dovuto da parte di codesto Ente, sarà dato corso ad ogni più opportuna azione nelle competenti sedi per il recupero dell’importo di spettanza della scrivente Agenzia, con correlato aggravio di oneri e spese a Vostro carico. La presente è da intendersi anche come formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 cod. civ. e di interruzione dei termini di prescrizione ex art. 2943 c.c. “

Rilevato che l'ufficio ha richiesto chiarimenti sull'ammontare delle spese chieste a rimborso e ulteriore documentazione, ma l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato la validità della richiesta, specificando che nessun altro adempimento fosse stabilito a carico dell’Agente della Riscossione.

Atteso che
- il dettaglio delle posizioni con apposito elenco è stato reso disponibile dalla fine del mese di settembre 2015 e il Comune poteva rilevare esclusivamente l’erroneo inserimento delle quote entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dell’elenco;

-dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell’area riservata dell’agente della riscossione risulta che:

  • l’ammontare dei crediti fino a 2.000,00 € annullati automaticamente ammontano ad € 18.068.109,28;
  • l’ammontare dei crediti superiori a 2.000,00 € per i quali non risultano procedure esecutive avviate o contenziosi pendenti è pari ad € 1.415.538,68

Valutato altresì che
- lo stesso decreto ministeriale del 2015 non prevedeva alcuna forma di controllo sulle attività per il rimborso delle spese di procedura;
- l’importo di € 459.348,67, richiesto da ultimo nel 2025 con nota che interrompe il termine di prescrizione decennale, risulta per i motivi suddetti definito, non impugnabile, né contestabile.

Dato atto che
- al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’ Ente, derivanti dal mancato pagamento, occorre provvedere con urgenza in base al dettato normativo al rimborso della somma di eur 459.348,67;
- come previsto dall'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 i prelevamenti dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- occorre pertanto apportare al Piano esecutivo di gestione 2025-2027 la variazione di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la variazione di cui sopra risulta coerente con gli obiettivi per il 2025 così come delineati dalla sopra citata deliberazione di Giunta DG/PRO/2024/350, Rep. DG/2024/308 del 27/12/2024 P.G. n. 910499/2024;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per assicurare la realizzazione degli interventi sopra esposti;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto, il vigente Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visti gli artt. 169 e 175 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA


1. DI PROCEDERE per i motivi e secondo le modalità in premessa richiamate al prelevamento dal fondo spese potenziali "Fondo rischi per passività potenziali" per l'importo di euro 459.348,67 per provvedere al rimborso nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate Riscossione (CF. P.IVA 13756881002) delle spese per procedure di cui all’art. 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15.06.2015, apportando al Piano Esecutivo di gestione 2025-2027 per l’esercizio 2025 l’allegata variazione di competenza e di cassa;


2. DI DARE MANDATO alla Dirigente dell'U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio, a provvedere ad adottare successivamente gli atti conseguenti per garantire i necessari adempimenti contabili per provvedere alla restituzione delle somme


Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni esposte in premessa;



Registrata variazione n. 9500002685
Registrata variazione n. 9500002686



La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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delibera di giunta.pdf
Giunta 2025 DGPRO257 Anno 2025.PDF
frontespizio.pdf



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