Comune di Bologna
Economia
 
DELIBERAZIONE
 
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO NELLE AREE URBANE DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE
N. Proposta DC/PRO/2025/44
N. Repertorio DC/2025/52
PG.N. 366135/2025
In pubblicazione dal 22/05/2025 al 05/06/2025
 


La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 9 della Costituzione Italiana pone, come compito fondamentale della Repubblica, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione;

- i singoli enti che compongono la Repubblica concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all'obiettivo di cura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;

- il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce, all'art. 52, che i Comuni individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

- la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, attuata con il D.Lgs.26 marzo 2010, n.59 detta i principi generali in ordine all’esercizio delle attività economiche, improntati alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;

- l’art.31 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 consente alle Regioni e agli Enti Locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l’altro, dell’ambiente urbano e dei beni culturali;

- il D. Lgs. n. 222/2016 prevede, all'art. 1 comma 4, che il Comune, d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa, con propria deliberazione e sentite le associazioni di categoria, delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che:

- il tessuto urbano della città di Bologna è caratterizzato da un ricchissimo patrimonio storico, culturale e artistico, che connota in modo particolarmente significativo il "Nucleo di Antica Formazione" della città storica, così come individuato nel vigente Piano Urbanistico Generale;

- all’interno del Nucleo di Antica Formazione si trovano la maggior parte delle componenti del sito seriale UNESCO “I portici di Bologna”, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale il 28 luglio 2021 e consistente in una selezione di 12 componenti che riflettono le diverse tipologie architettoniche presenti nei 62 km di portici bolognesi e ritenute di Eccezionale Valore Universale (OUV) in considerazione dell’elevato grado di autenticità e integrità, della loro importanza storico-architettonica, dell’ottimo stato di conservazione, delle eccellenti condizioni di accessibilità e fruizione pubblica di cui godono nonché della funzione sociale storicamente svolta quale luogo di integrazione e continuo scambio di valori umani, civili e religiosi;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione P.G.N.319257/2019, approvava il “Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale” ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.Lgs.222/2016;

- lo scopo del Regolamento era quello di vietare, nel Nucleo di Antica Formazione, l’esercizio di attività economiche individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, fatta salva l’approvazione di progetti speciali promossi da privati, anche su iniziativa dell’Amministrazione e finalizzati alla salvaguardia e/o rigenerazione del contesto urbano;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione P.G.N.385907/2022, stante l’emergenza pandemica che aveva interrotto le naturali dinamiche economiche delle attività produttive e aveva, al contempo, impedito al Comune di misurare l’efficacia dello strumento regolamentare adottato, prorogava la validità del regolamento in oggetto fino alla data del 20/06/2025;

Dato atto che:

- limitazioni di libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del patrimonio storico artistico e dell’ambiente urbano;

- ai sensi del richiamato art. 1 comma 4, del D. Lgs. 222/2016, l’Amministrazione Comunale intende continuare a perseguire la tutela delle aree urbane di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città di Bologna, tramite l’adozione di misure restrittive inerenti l’esercizio di attività commerciali, all’interno del Nucleo di Antica Formazione;

Considerato, altresì, che:

- la misura regolamentare introdotta ha dimostrato di essere efficace strumento per garantire l’identificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico della città e delle aree urbane di particolare pregio, condizionando l’insediamento di attività economiche che possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ambiente urbano e snaturare l’identità culturale del centro cittadino;

- la misura ha consentito, altresì, di arricchire il tessuto economico urbano del Nucleo di Antica Formazione con offerte commerciali qualitativamente più qualificate e non impattanti sul paesaggio urbano, ma anzi idonee a preservarne l’integrità;

- non vi sono state modifiche riguardo l’ambito territoriale di applicazione del regolamento in oggetto, ossia il Nucleo di Antica Formazione della Città storica di Bologna;

Ritenuto che:

- alla luce dell’esperienza sinora maturata, si valuta opportuno approvare un nuovo strumento regolamentare che conservi e valorizzi le medesime finalità di tutela e conservazione della parte corrispondente al Nucleo di Antica Formazione della città storica di cui al regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, approvato deliberazione P.G.N.319257/2019, anche alla luce delle rinforzate esigenze di tutela dovute all’inserimento del sito seriale, insistente nel Nucleo di Antica Formazione, “I portici di Bologna” nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO avvenuto nel 2021;

- la nuova disciplina debba avere validità a decorrere dall’approvazione del regolamento e fino al 30 giugno 2028;

Dato atto che:
- ai sensi dell’art.1 del D. Lgs.222/2016 è stata conclusa una nuova intesa con la Regione Emilia - Romagna;
- è stata sentita la competente Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (P.G. n.198213/2025);
- sono state sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (P.G. n. 208654/2025);
- in data 12/05/2025 e 13/05/2025 sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Quartieri di riferimento per il “Nucleo di Antica Formazione” Santo Stefano e Porto – Saragozza;

Visti
- e l’art.9 della Costituzione;
- l’art.1 comma 4 del D.Lgsl.222/2016;
- l’art.52 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto Comunale;

Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto:
- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economia ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;
- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 e che, pertanto, non si rende necessaria l’acquisizione del parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Settore Economia;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;
D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO CHE il presente “Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale” entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, con decorrenza del termine dalla data di esecutività della delibera di approvazione; comporta, da tale data, l’abrogazione del “Regolamento per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale” approvato con Deliberazione di C.C. n. 319257/2019 e prorogato con Deliberazione di C.C. n. 385907/2022;

3) DI DARE ATTO CHE la nuova disciplina ha validità fino al 30/06/2028.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°.267.


La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
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